PROPAGANDA ELETTORALE E DANNO ERARIALE
PROROGA FACILITAZIONI PER GPL E GASOLIO
Sent
Sent. 645/05
n. 21362 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE
GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA
composta dai Magistrati:
Giuseppe NICOLETTI Presidente
Adelisa CORSETTI Referendario relatore
Maurizio MASSA Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 21362 del
registro di segreteria ad istanza della Procura regionale per la Lombardia
contro il Sig. R.M., nato
a omissis ed ivi residente alla omissis rappresentato e difeso
dall'Avv. Filippo Cocchetti, presso il cui studio ha eletto domicilio presso il
suo studio in Brescia, Via Vittorio Emanuele II, n. 60.
VISTI: il r.d. 13 agosto 1933, n. 1038,
art. 26; il r.d. 12 luglio 1934, n. 1214; il d.l. 15 novembre 1993, n. 453
convertito nella l. 14 gennaio 1994, n. 19; la l. 14 gennaio 1994, n. 20; il
d.l. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito in l. 20 dicembre 1996, n. 639; il
c.p.c., artt. 131, 132 e 133.
VISTO l'atto introduttivo;
LETTI gli atti e i documenti di causa.
UDITI, nella pubblica udienza del 22
settembre 2005 il Referendario relatore Adelisa Corsetti ed il Pubblico
Ministero in persona del sostituto procuratore generale Massimo Chirieleison.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione depositato il
27 febbraio 2004, la Procura regionale ha convenuto in giudizio l'ex Sindaco
del Comune di omissis R.M. per sentirlo condannare al pagamento della
somma di euro 3.095,84, oltre a rivalutazione, interessi e spese di giudizio
per il danno cagionato all'Amministrazione comunale in relazione
all'illegittimo utilizzo di materiali e mezzi della stessa, ossia per aver
assunto un'iniziativa estranea alle finalità istituzionali dell'ente con
imputazione della spesa a carico del bilancio comunale.
La notizia di danno proviene dalla
Prefettura di omissis (nota 6 giugno 2002) che ha trasmesso l'esposto a
firma del segretario provinciale della Lega lombarda-Lega nord di omissis
M.G. nel quale si segnalava l'avvenuto invio, in data 20 maggio 2002, in occasione
delle elezioni amministrative del 25/26 maggio dello stesso anno, di una
lettera a firma del Sindaco e con logo del Comune che non costituiva atto
necessario o anche meramente connesso alle pubbliche funzioni ricoperte dal M.,
bensì atto di pubblicità elettorale in favore della propria lista civica. Il
danno veniva ipotizzato perché il costo della spedizione è stato indebitamente
addebitato all'Amministrazione, anziché essere sostenuto dagli esponenti della
lista civica sponsorizzata.
Il Comune di omissis, invitato
dalla Procura regionale a quantificare gli oneri sostenuti dall'ente in
relazione alla predetta vicenda, ha svolto un'indagine conoscitiva presso i
responsabili dei Servizi comunali per evidenziare quali, tra le risorse ad essi
assegnate, fossero state utilizzate per l'invio della contestata lettera. Con
nota del 25 settembre 2003, l'ente locale ha precisato che, nei giorni dal 20
al 23 maggio 2002, è stata spedita a tutte le famiglie, unitamente alla lettera
in esame, una circolare dell'Ufficio tributi con cui venivano comunicate le
nuove modalità di pagamento dei tributi comunali, per complessivi 12.000 pezzi.
Nell'impossibilità di stabilire con precisione i costi sostenuti
dall'Amministrazione comunale per ciascuna tipologia di lettera, l'ente ha
ritenuto che la spesa complessiva dovesse essere ripartita in parti uguali:
calcolando un totale di 6.000 pezzi, gli oneri aggiuntivi sostenuti
dall'Amministrazione comunale (dettagliati per fornitura di carta, buste ed
etichette autoadesive, spese postali, di stampa e di personale) sono stati
quantificati in euro 3.095,84.
Il comportamento dell'ex Sindaco,
ad avviso della Procura regionale, è riprovevole per violazione delle norme di cui alla l. 7 giugno 2000, n. 150,
in materia di comunicazioni istituzionali, ed il danno derivato alle finanze
dell'ente comunale è pari all'ammontare delle risorse e dei mezzi utilizzati per l'invio della missiva. La
condotta appare improntata a colpa grave perché risulta violata una norma di
chiara interpretazione.
La difesa del convenuto, con
memoria depositata il 17 giugno 2004, fa presente che la condotta incriminata
non costituisce danno patrimoniale per l'ente locale per due ordini di motivi:
1) la natura didascalico-divulgativa della lettera sottoscritta dal M., nella
quale si riscontrano gli elementi propri della comunicazione istituzionale ex
l. n. 150 del 2000. Al riguardo, viene allegata sentenza della Sezione giur.
Lazio (20 ottobre 2003, n. 2096) che
esclude la responsabilità del Sindaco per fattispecie similare a quella per cui
è causa; 2) l'assenza di danno per mancanza di autonoma fonte di spesa, in
quanto sarebbero state utilizzati gli stessi involucri predisposti per la
comunicazione I.C.I.
All'udienza dell'8 luglio 2004,
questa Sezione ha disposto approfondimenti istruttori (ordinanza n. 31/05 del 4
febbraio 2005), per acquisire i dati quantitativi della corrispondenza spedita
dal Comune di omissis nel periodo 30 aprile/1° giugno, relativamente alle
annualità 2001, 2002 e 2003 e l'elenco delle famiglie soggette al tributo
I.C.I.
La relazione del Comune
di omissis - depositata dalla Procura in data 28 aprile 2005 - ha
evidenziato, per il quantitativo di corrispondenza spedita, un picco per l'anno
2002 (n. 13.655 plichi spediti) a fronte di un numero decisamente inferiore per
l'annualità precedente e quella successiva (n. 4163 plichi per il 2001 e n.
4386 per il 2003), relativamente allo stesso periodo dell'anno. In mancanza di
una banca dati dei soggetti tenuti al pagamento dell'I.C.I., l'Amministrazione
comunale ha estratto il dato numerico richiesto dalla Procura considerando il
quantitativo dei versamenti effettuati (5.387 in acconto e 5.592 a saldo).
l'Avv.
Cocchetti, con memoria integrativa del 26 agosto 2005, ha contestato le
predette risultanze istruttorie, per il limitato periodo dell'anno oggetto di
indagine (30 aprile/1° giugno di ciascuna annualità), confermando nel merito la
richiesta di assoluzione per le ragioni già esposte con l'atto di costituzione
in giudizio.
All'udienza, il P.M. ha evidenziato
che l'esito dell'istruttoria è compatibile con quantificazione del danno
contenuta nell'atto di citazione e, in punto di diritto, ha ribadito che la
lettera incriminata non ha i requisiti, nè di forma e né di sostanza, della
comunicazione istituzionale.
Al termine della discussione, la
causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'illecito
amministrativo contabile ipotizzato dalla Procura attrice consiste
nell'utilizzo, da parte del Sindaco uscente, di risorse umane e materiali
dell'Amministrazione per il compimento di un'iniziativa estranea alle finalità
istituzionali dell'ente, assumendo che la lettera inviata ai cittadini al
termine della campagna elettorale per le elezioni amministrative del 25/26
maggio 2002 costituisse atto di mera propaganda politica, anziché possedere i
requisiti, di forma e di sostanza, della comunicazione istituzionale di cui
alla l. 7 giugno 2000, n. 150.
Sussistono
i requisiti per accogliere la richiesta di condanna formulata dalla Procura
ravvisandosi, nella specie, gli elementi fondanti la responsabilità
amministrativa del convenuto, consistenti nella condotta, nel danno,
nell'elemento psicologico e nel nesso di causalità tra il comportamento
illegittimo e l'evento dannoso.
2. Il
fatto contestato consiste nell'invio - a pochi giorni dalla consultazione
elettorale alla quale l'ex Sindaco non poteva concorrere perché al termine del
suo secondo mandato - di una lettera di commiato ai cittadini, con logo del
Comune ed oneri a carico del bilancio dell'ente. In essa, il primo cittadino
enumera i risultati raggiunti dall'Amministrazione da lui diretta e garantisce,
in segno di continuità, il proprio appoggio alla lista civica guidata dall'ex
vice Sindaco (divenuto candidato Sindaco nella campagna 2002).
Il punto
controverso, dunque, consiste nell'accertare la rilevanza istituzionale della
lettera, ossia la sua conformità ai dettami della l. n. 150 del 2000, esclusa
dall'Organo requirente e rivendicata dalla difesa del convenuto, poichè dalla
soluzione dell'anzidetta questione dipende la valutazione della condotta del
Sindaco sotto il profilo della legittimità e, a cascata, la correttezza della
imputazione al bilancio comunale delle spese correlate all'invio della missiva.
L'art. 1,
della l. 7 giugno 1990, n. 150 disciplina, appunto, le attività di informazione
e comunicazione delle pubbliche amministrazioni. Esse hanno facoltà di porre in
essere tali attività mediante “mezzi di
comunicazione di massa attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici”
ovvero con “ogni modalità tecnica ed
organizzativa” (art. 1, co. 4), con ciò significando che il registro della
comunicazione istituzionale non è vincolato, nè formale, per cui la scelta
operata dall'ex Sindaco, quanto al mezzo utilizzato è astrattamente condivisibile.
Le finalità che devono essere
perseguite mediante l'attività comunicativa sono, invece, accuratamente
circoscritte. L'art. 1, co. 5, stabilisce che “Le attività di informazione e di comunicazione sono, in particolare,
finalizzate ad: a ) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni
normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b ) illustrare le attività
delle istituzioni e il loro funzionamento; c ) favorire l'accesso ai servizi
pubblici, promuovendone la conoscenza; d ) promuovere conoscenze allargate e
approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e ) favorire
processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli
apparati nonchè la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi;
f ) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonchè quella dell'Italia, in
Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza
locale, regionale, nazionale ed internazionale.”
Date queste esplicite finalità, si
evidenzia l'inconsistenza della tesi difensiva volta ad includere la lettera in
questione nella categoria della comunicazione istituzionale, a meno di non
voler valorizzare, come richiesto dal convenuto, lo scopo della “divulgazione
alla cittadinzanza dei motivi per i quali il convenuto non si sarebbe potuto
ricandidare nuovamente” (memoria 17 agosto 2004, pag. 7 e 26 agosto 2005, pag.
4).
L'accentuazione di tale finalità
varrebbe ad assimilare, ad avviso della difes......