PROROGA AL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
REsponsabilità per danni a terzi durante i lavori
REPUBBLICA ITALIANA N.1214/03 REG.DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 2420 REG.RIC.
Il Consiglio
di Stato in
sede giurisdizionale, Quinta
Sezione ANNO 2002
ha
pronunciato la seguente
DECISIONE
sul
ricorso in appello n. 2420 del 2002 proposto da Congedi Martino rappresentato e
difeso dall’Avv. Marcello Marcuccio ed elettivamente domiciliato presso lo
studio dell’Avv. Fernando Mancini, in Roma, via Boccherini n. 3
c o
n t r o
il Comune
di Racale, in persona del Sindaco p.t., n.c.
e nei
confronti di
-
Geoambiente s.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Ubaldo Macrì ed
elettivamente domiciliata in Roma, via Belsiana n. 71, presso lo studio
dell’Avv. Giuseppe Dell’Erba
- Del
Piano Renato, Teorema s.r.l., n.c.
per la
riforma
della
sentenza del T.A.R. Puglia-Lecce, sez. II, n. 904 del 2.3.2002.
Visto
l’atto di appello con i relativi allegati;
Visti gli
atti tutti della causa;
Visto
l’atto di costituzione in giudizio della soc. Geoambiente;
Udito, alla pubblica udienza del 12 novembre
2002, il relatore, consigliere Nicolina Pullano, ed uditi, inoltre, i difensori
delle parti, come da verbale di udienza;
Ritenuto e
considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A
T T O e D
I R I T T O
Il Comune
di Racale ha bandito una gara per l’appalto dei lavori di “Caratterizzazione
del sito ex discarica località Martini”, prescrivendo, nell’avviso pubblico,
che le ditte interessate avrebbero dovuto fare pervenire le proprie offerte
entro le ore 12 del giorno precedente a quello fissato per la gara, ossia entro
le ore 12 del 20.1.2002, dovendo la gara avere luogo alle ore 9,30 del giorno
21.1.2002.
L’appellante,
constatato che il 20.1.2002 era festivo, ha presentato la propria offerta il
19.1.2002.
Le società
Teorema e Geoambiente hanno, invece, presentato le proprie offerte il
21.1.2002.
Nella
suddetta data 21.1.2002 l’amministrazione comunale ha comunicato che la gara si
sarebbe svolta il giorno 22.1.2002, asserendo che “…l’ultimo giorno utile ai
fini della presentazione delle offerte (20.1.2002), coincidendo con un giorno
festivo, slittava automaticamente al giorno feriale successivo (21.1.2002)”.
L’appellante,
ritenendo illegittima la proroga del termine, dopo avere chiesto, con nota del
21.1.2002, al Sindaco e al Responsabile del procedimento l’esclusione dalla
partecipazione alla gara delle società Teorema e Geoambiente - per non avere le
stesse presentato tempestivamente le offerte - a seguito della reiezione della
richiesta, ha proposto ricorso dinanzi al Tar Puglia per l’annullamento delle
determinazioni assunte dal Presidente della Commissione di gara (riportate nel
verbale n. 1) e dell’avviso in data 21.1.2002 con il quale l’amministrazione
comunale aveva comunicato che la gara si sarebbe svolta il 22.1.2002.
All’uopo ha
dedotto le seguenti censure: violazione dell’art. 155 c.p.c., violazione
dell’art. 97 della Cost., difetto di motivazione, violazione del principio
della par condicio, eccesso di potere per erroneità dei presupposti, sviamento
di potere, sostenendo, essenzialmente, che, secondo la dottrina e la
giurisprudenza, nel caso di termine da computarsi a ritroso, laddove il giorno
di scadenza sia festivo, non si può avere uno slittamento del termine in
avanti, bensì una anticipazione della scadenza al giorno precedente non festivo
e che, inoltre, il termine per la presentazione delle offerte non era
prorogabile, obbedendo all’esigenza dell’interesse pubblico al corretto
svolgimento della gara ed essendo posto a garanzia della par condicio dei
ricorrenti.
La soc. Geoambiente,
costituitasi in giudizio, ha illustrato i motivi di infondatezza del gravame.
Il Tar,
con sentenza in forma abbreviata, ha respinto il ricorso, in quanto ha ritenuto
che l’amministrazione non avesse inteso “porre un termine propriamente dilatorio
a pena di decadenza” ma avesse voluto “invece, semplicemente, attraverso la
locuzione giorno precedente a quello
fissato dalla gara, individuare per relationem la scadenza nel giorno 20
gennaio 2002”.
Con il
presente ricorso l’appellante chiede la riforma della sentenza, riproponendo i
motivi dedotti in primo grado.
Si è
costituita in giudizio la sola soc. Geoambiente, la quale ha ribadito le
proprie conclusioni.
Il
Collegio ritiene di non poter condividere le argomentazioni difensive
dell’appellante.
E’ principio
di generale applicazione quello secondo il quale, sia ai sensi dell’art. 155,
quarto comma, c.p.c., che ai sensi dell’art. 2693, terzo comma, c.c., il
termine che scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente.
In
conseguenza, e tenuto conto che solo per effetto di una interpretazione
dottrinaria e giurisprudenziale si è pervenuti alla conclusione che qualora si
tratti di termine dilatorio che scade in giorno festivo, si ha una
anticipazione al giorno precedente, bisogna ritenere che, nella specie, la
fissazione in giorno festivo del termine per la presentazione delle offerte,
era tale da ingenerare quantomeno incertezza.
Ed infatti
mentre l’appellante, evidentemente a conoscenza dell’orientamento
interpretativo suddetto, ha presentato la propria offerta il giorno precedente
a quello di scadenza, le altre due società, che, intendevano partecipare alla
gara, certe, in base al principio di generale conoscenza ed applicazione
riconducibile alle cit. disposizioni, che il termine dovesse intendersi
prorogato al giorno successivo non festivo, hanno presentato le proprie offerte
il giorno seguente a quello di scadenza.
In una
situazione siffatta appare del tutto legittima l’iniziativa
dell’amministrazione di considerare tempestiva la presentazione delle offerte
delle società Teorema e Geoambiente, in quanto coerente al consolidato
principio giurisprudenziale secondo il quale, in ipotesi di incertezza delle
clausole relative all’ammissione alla gara, va prescelta la soluzione
favorevole alla massima partecipazione al concorso, e ciò non solo in omaggio
al generale principio di conservazione degli atti amministrativi, ma anche in
conformità del più specifico interesse dell’amministrazione ad un confronto più
ampio possibile delle offerte.
Per le
suesposte ragioni si appalesano infondate le censure che l’appellante muove
alle determinazioni dell’amministrazione comunale ed alla sentenza impugnata,
la quale va, pertanto, confermata, anche se con diversa motivazione.
L’appello
va, quindi, respinto.
Le spese
del giudizio possono essere compensate.
P. Q. M.
il
Consiglio di Stato, Sezione quinta, respinge l’appello in epigrafe.
Spese
compensate.
Ordina che
la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così
deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 12 novembre 2002, con l'intervento dei Signori:
Alfonso QUARANTA Presidente
Paolo BUONVINO Consigliere
Goffredo ZACCARDI Consigliere
Francesco D’OTTAVI Consigliere
Nicolina PULLANO Consigliere
est.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to
Nicolina Pullano F.to
Alfonso Quaranta
IL
SEGRETARIO
F.to
Francesco Cutrupi
DEPOSITATA
IN SEGRETERIA
Il 5 Marzo
2003
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL
DIRIGENTE
F.to Antonio Natale