PROROGA DEL TERMINE DELL'AUTORIZZAZIONE EDILIZIA
RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI
REPUBBLICA ITALIANA N
REPUBBLICA ITALIANA N. 4498/08 REG.DEC.
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 9003 REG:RIC.
Il Consiglio di Stato in
sede giurisdizionale, Quinta Sezione
ANNO 2007
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n.
9003/2007, proposto da LIDL Italia s.r.l., in persona del rappresentante
legale, rappresentata e difesa dall’Avv. Prof. Enzo Maria Marenghi ed
elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, Piazza di Pietra, n.
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CONTRO
ITALPIÙ Service, in persona
del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avvocato Vincenzo
Bizzarro, e domiciliata presso la Segreteria della Quinta Sezione.
NONCHÉ NEI CONFRONTI
del comune di Casoria, in
persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli Avvocati Giovanni
Cresci, Mauro Iavarone e Mario D’Urso ed elettivamente domiciliato presso Rch.
Ugo Caminiti, Via Ottorino Lazzarini, n. 19.
FUTURA s.r.l. – Monte
Lucente Immobiliare - in persona dei rispettivi rappresentanti pro-tempore,
non costituiti;
per la riforma
della sentenza del Tribunale
Amministrativo Regionale per la Campania, Terza Sezione, 18 ottobre 2007 n.
9665.
Visto il ricorso con
i relativi allegati;
Visto l'atto di
costituzione in giudizio della parte appellata;
Esaminate le memorie
prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti
di causa;
Relatore alla
pubblica udienza del 18 aprile 2008, il Consigliere Marco Lipari;
Uditi gli avv.ti
Marenghi, Romano per delega di D’Urso, e Savastano per delega di Bizzarro, come
da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato
in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
1.
La
sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso proposto dalla società Ital Più
Service a r.l., impresa operante nel settore del commercio al dettaglio, ha
annullato i provvedimenti autorizzatori, edilizi e commerciali, adottati dal
comune di Casoria, riguardanti l’esercizio di una media struttura di vendita
della società LIDL ITALIA s.r.l..
2.
La
società appellante contesta la sentenza e chiede il rigetto del ricorso di
primo grado. Il comune di Casoria aderisce all’appello. La Ital Più Service
resiste al gravame, mentre le altre parti non si sono costituite in giudizio.
DIRITTO
1.
È
opportuno descrivere i fatti essenziali, all’origine della presente
controversia.
La società Monte Lucente
Immobiliare s.r.l. otteneva dal comune di Casoria l’autorizzazione edilizia n.
37 del 7 novembre 2001, per eseguire i lavori di manutenzione straordinaria e
di adeguamento di un immobile destinato ad uso commerciale. L’atto fissava il
termine di 150 giorni per l’inizio dei lavori.
In data 5 aprile 2002, poco
prima della scadenza del termine, la società interessata chiedeva una proroga,
per l’inizio dei lavori, di novanta giorni. La proroga richiesta era accordata
dal comune, con atto del 26 giugno 2002.
In data 19 ottobre 2001, la
società Futura s.r.l., locataria dell’immobile, otteneva dal comune di Casoria
l’autorizzazione commerciale n. 2576, per la realizzazione di una media
struttura di vendita, negli stessi locali oggetto dell’autorizzazione edilizia.
La LIDL acquistava dalla
società Monte Lucente la proprietà dell’immobile e dalla società FUTURA s.r.l.
il ramo di azienda concernente la struttura di cui all’autorizzazione
commerciale n. 2576. Quindi, richiedeva all’amministrazione comunale il
subingresso nell’autorizzazione commerciale rilasciata alla società FUTURA. Il
comune accoglieva l’istanza, esprimendo il proprio parere favorevole alla
voltura.
2.
La
società Ital Più Service, esercente analoga attività commerciale nell’ambito
del comune di Casoria, impugnava l’atto di autorizzazione alla voltura e gli
atti connessi, compreso il provvedimento di proroga del termine di inizio dei
lavori edilizi.
Con sentenza n. 8379/2005,
il TAR per la Campania accoglieva il ricorso, giudicando illegittima la proroga
dell’autorizzazione edilizia e, conseguentemente, annullava anche
l’autorizzazione commerciale e n. 2756 e la sua voltura in favore della LIDL.
3.
Con decisione
n. 5037/2006, questa Sezione annullava la sentenza n. 8379/2005, con rinvio al
primo giudice, per difetto del contraddittorio. Osservava, infatti, che al
giudizio di primo grado non avevano partecipato i soggetti titolari
dell’originaria autorizzazione edilizia e dell’autorizzazione commerciale n.
2756.
Il giudizio di rinvio
proseguiva, ritualmente, dinanzi al tribunale.
All’esito, con la sentenza
ora appellata, pronunciata nei confronti di tutte le parti necessarie del
giudizio, il tribunale ha sostanzialmente ribadito le proprie conclusioni di
merito, giudicando illegittima la proroga del termine per l’inizio dei lavori
edilizi, con la conseguente illegittimità derivata dell’autorizzazione
commerciale e dell’atto che ha consentito il subingresso della LIDL.
4.
Secondo
il tribunale, la proroga è illegittima, perché l’atto risulta adottato dopo la
scadenza del termine di 150 giorni, per l’esecuzione dei lavori, previsto, in
origine, dall’autorizzazione edilizia.
In particolare, la sentenza
svolge la seguente motivazione. “La proroga presuppone che non sia
intervenuta la scadenza del provvedimento prolungato, in quanto l’esercizio del
potere di proroga produce effetti di ordine puramente temporale, essendo inteso
a protrarre nel tempo, posticipandolo ad un momento successivo, il termine
finale di un provvedimento ad efficacia durevole.
Ne consegue, secondo la
medesima giurisprudenza, la necessità che il termine sia prorogato con un
provvedimento discrezionale dell’Autorità amministrativa competente assunto
anteriormente alla sua scadenza, a pena di inesistenza dello stesso (Cass.
26.2.1983, n.1464; Consiglio di Stato VI sez., 26.2.1983 n.1464, IV sez. n.954
del 28.10.1993).
In definitiva la proroga
di un atto non può ammettersi qualora l’atto originario sia scaduto: essa è
possibile solo se sopraggiunga prima della scadenza del termine, poiché – quale
atto avente l’effetto di estendere il termine di efficacia di un provvedimento
amministrativo - deve a questo collegarsi senza vuoti temporali ed intervenire
dunque nella vigenza ed efficacia dell’atto su cui si salda, costituendo con
questo un unicum temporale (Consiglio di Stato sez.VI, n.3349 del 21.6.2001).
Una volta scaduto il
termine l’efficacia del provvedimento non può essere prorogata e per
l’eventuale continuazione del rapporto occorre procedere all’a......