PROROGA PER I CERTIFICATI ICI FABBRICATI CAT. D
Normativa autovelox di competenza dello Stato
Circolare F
Circolare
F.L. 15/2010
Alle PREFETTURE
(ad esclusione del Friuli Venezia Giulia)
LORO SEDI
e per conoscenza
AL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
- Dipartimento per le finanze
R O M A
OGGETTO: Differimento del termine per l’inoltro delle
dichiarazioni, già presentate, attestanti il minor gettito per gli anni
dal 2001 al 2005, dell’ICI sugli immobili gruppo catastale
“D”. Articolo 14, comma 33-quater del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, come modificato dalla legge di conversione n. 122 del 30
luglio 2010.
Come è noto, gli enti locali interessati ad ottenere
il rimborso del minor gettito dell’imposta comunale sugli immobili derivante da
fabbricati del gruppo catastale D, possono presentare, annualmente, una
certificazione di rimborso, prevista dal Decreto interministeriale 1° luglio
2002 n. 197.
Nel conferire perentorietà a detto termine, l’articolo
2-quater, comma 7, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, ha consentito ai comuni la
presentazione di domande ex novo o modificative di quelle già presentate.
Nello stesso tempo, è stato prevista la ulteriore
presentazione dei certificati, anche per quegli enti che confermavano gli
importi già certificati in precedenza. Sull’argomento si richiamano le
istruzioni fornite con la circolare n. 6/FL del 24 dicembre 2008, la nota n.
27100 del 29 dicembre 2008 e con i comunicati del 23 gennaio 2009 e del 1°
dicembre 2009, i cui contenuti sono applicabili a questo eventuale ulteriore
invio.
Sulla materia, è, nel frattempo, intervenuto
l’articolo 14, comma 33-quater del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, come modificato dalla legge di conversione del 30 luglio 2010, n. 122, che
stabilisce: “Il termine del 31 gennaio 2009, previsto dall’articolo
2-quater, comma 7, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, per la trasmissione al
Ministero dell’Interno delle dichiarazioni, già presentate, attestanti il minor
gettito dell’imposta comunale sugli immobili derivante da fabbricati del gruppo
catastale D per ciascuno degli anni 2005 e precedenti, è differito al 30
ottobre 2010”.
Sostanzialmente, la citata disposizione normativa differendo
il termine previsto dall’articolo 2-quater, comma 7, del decreto-legge n.
154/2008, (scaduto il 31 gennaio 2009), si rivolge esclusivamente ai comuni che
avevano presentato in precedenza, dichiarazioni attestanti il minor gettito
dell’imposta comunale sugli immobili derivante da fabbricati del gruppo
catastale D, per ciascuno degli anni 2005 e precedenti e che non le hanno
ripresentate entro il 31 gennaio 2009, permettendo, solo per questa limitata
casistica, di provvedere a tale adempimento entro il 30 ottobre 2010.
Di conseguenza, sono esclusi dalla possibilità di
avvalersi del differimento previsto dal citato articolo 14, comma 33-quater,
sia gli enti che non hanno mai presentato le certificazioni in
argomento e sia quelli che hanno ripresentato la certificazione entro il 31
gennaio 2009.
Circa le modalità di presentazione si richiamano
integralmente le istruzioni fornite nei documenti di prassi amministrativa
sopra citati. Pertanto, i certificati che rientrano nella fattispecie appena
delineata devono essere prodotti ai sensi del citato decreto interministeriale
1° luglio 2002, n. 197. Essi devono attestare le minori entrate registrate per
ciascuno degli anni 2005 e precedenti e, infine, devono essere firmati dal
responsabile finanziario dell’ente locale, nonché asseverate dall’organo di
revisione.
Il termine del 30 ottobre 2010 di cui al richiamato
articolo 14, comma 33-quater, si intende quale termine di presentazione
della certificazione alla Prefettura territorialmente competente. Fa fede la data
di ricezione della Prefettura ovvero, in caso di spedizione, la data del timbro
postale.
La Prefettura invierà telematicamente i dati contabili
dei certificati acquisiti entro i successivi 10 giorni trattenendo la
documentazione pervenuta, per ogni ulteriore controllo si rendesse necessario.
Roma lì, 5 agosto 2010
IL DIRETTORE
CENTRALE
(Verde)
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