PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' SU CONTRATTI PUBBLICI
MAI SCORPORABILI GLI ONERI PER LA SICUREZZA
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori , servizi e forniture
Deliberazione n.
53 Adunanza del 26 novembre 2008
Oggetto: GE 30990-08 - Indagine conoscitiva sul settore dei Servizi
di Gestione Integrata dei rifiuti urbani.
Visto il D.Lgs. n.
163/2006;
Vista la
Legge n.22/97;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n.152/2006;
Visto
l’art.23 bis della Legge n° 133/2008
Il Consiglio
Vista la sentenza 23 novembre 2007
n. 401 della Corte Costituzionale che ha sancito che la potestà legislativa in
materia di contratti pubblici va riconosciuta, in via generale, in capo allo
Stato, ed è svolta nell’obiettivo principale della tutela della concorrenza.
Visto l’art. 6, comma 7, del D.lgs.
163/2006, ai sensi del quale l’attività di vigilanza svolta da questa Autorità
sull’uniformità alle disposizioni legislative in materia delle procedure di
scelta del contraente, anche sottosoglia, su tutto il territorio nazionale,
risponde all’esigenza di garantire il rispetto della parità di trattamento, di
non discriminazione, di proporzionalità e trasparenza.
Visto il deliberato reso
nell’adunanza del 3/9/2008 con il quale
il Consiglio dell’Autorità ha ravvisato la necessità che le Direzioni OSAM ed
OSIT predispongano un piano per l’acquisizione sistematica dei dati relativi al
settore della gestione integrata dei rifiuti da rapportare anche ai compiti di
vigilanza dell’Autorità, esercitati, in materia, attraverso la Direzione Generale Servizi e Forniture;
Visti i provvedimenti dirigenziali n°
30990/VISF/08 del 26/05/2008 e n° 56225/VISF/08 del
10/10/2008 con i quali è stato costituito presso la Direzione Generale Servizi
e Forniture un gruppo di lavoro per la vigilanza sul settore della gestione
integrata dei rifiuti;Vista la
relazione del suddetto Gruppo di lavoro in data 30.10.2008;
Considerato in fatto
Dagli accertamenti preliminari condotti da questa Autorità
a seguito di vari esposti relativi all’affidamento dei servizi di gestione dei
rifiuti urbani, nei quali si lamentava un frequente ricorso alle proroghe dei
contratti già in essere del servizio di gestione dei rifiuti e, in alcuni casi,
veniva evidenziata l’iniziativa autonoma dei Comuni di indire gare per l’affidamento
del servizio, è emersa una situazione di incertezza applicativa delle norme del
Codice ambientale sul sistema di gestione integrata dei rifiuti, riguardante
diverse realtà territoriali.
In particolare è emerso che l’attuale fase di transizione
dal vecchio al nuovo sistema di gestione dei rifiuti urbani è caratterizzata da
diverse criticità legate sovente alla mancata delimitazione degli Ambiti
Territoriali Ottimali, alla mancata istituzione ed operatività delle Autorità d’Ambito entro i termini previsti
dal Codice Ambientale.
Considerato in diritto
1. Il Decreto Legislativo 5
febbraio 1997, n. 22 c.d. decreto Ronchi
con il quale sono state recepite in Italia alcune direttive comunitarie
in materia di rifiuti, ha chiaramente stabilito che la gestione dei rifiuti
costituisce attività di pubblico interesse. Invero, l’art. 23, ha previsto
l’individuazione di Ambiti Territoriali Ottimali al cui interno sia assicurata
la gestione “unitaria” dei rifiuti urbani.
2. Il D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (c.d. Codice ambientale), che ha abrogato il D.Lgs. 22/1997, recependone le disposizioni, ha apportato
significative novità alla preesistente disciplina in materia di gestione dei
rifiuti urbani, organizzandola, all’interno di singoli Ambiti Territoriali
Ottimali, in modo da superare la frammentazione delle gestioni attraverso il
“servizio di gestione integrata dei rifiuti”. L’Autorità d’Ambito è il soggetto preposto all’indizione ed
all’espletamento della gara ad evidenza pubblica per l’individuazione
dell’operatore economico che dovrà gestire il servizio (art. 201, comma 1, D.Lgs. 152/2006).
In particolare, l’art. 202, comma 1, del D.Lgs.
152/2006 sancisce che “l'Autorità
d'ambito aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, in
conformità ai criteri di cui all'articolo 113, comma 7, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267”…. e l’ art.23 bis, comma 2, della recente Legge n° 133/2008 stabilisce che “Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in
via ordinaria, … mediante procedure competitive ad evidenza pubblica …” [a1] [a1]