PUBBLICAZIONE DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI ALL'ALBO PRETORIO
COLLABORATORI: INDENNITA' DI MALATTIA E MATERNITA'
REPUBBLICA
ITALIANA N. 1370/06
REG.DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 7155 e 8216
REG.RIC.
Il
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 2004
ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
-Sul ricorso in appello n. 7155/2004,
proposto dalla SOCIETA' PUBLI.SEC. S.R.L. rappresentata e difesa dagli avv.ti
Avilio Presutti, Giovanni Calugi, Paolo Golini, con domicilio eletto in Roma
Piazza San Salvatore in Lauro n. 10 presso lo studio del primo;
contro
la DITTA ALFAROLI GIUSEPPE non
costituitasi;
il COMUNE di VINCI non costituitosi
e la SOCIETA' PUBLISERVIZI S.P.A. non costituitasi;
- Sul ricorso in appello n.
8216/2004, proposto dalla SOCIETA' PUBLI.SEC. S.R.L. rappresentata e difesa
dagli avv.ti Avilio Presutti Giovanni Calugi Paolo Golini con domicilio eletto
in Roma Piazza S. Salvatore in Lauro n. 10 presso lo studio del primo;
contro
la DITTA ALFAROLI GIUSEPPE non
costituitasi;
il COMUNE di VINCI rappresentato e
difeso dagli avv.ti Domenico Bossi Paolo Malesci con domicilio eletto in Roma
Via Luigi Settembrini, n. 30 presso l’avv. Filippo Tornabuoni; la SOCIETA'
PUBLISERVIZI non costituitasi;
per la riforma
del dispositivo di
sentenza n. 64/2004 e relativa sentenza del TAR TOSCANA – FIRENZE, Sezione II n. 2833/2004, resa tra le
parti, concernente CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI LAMPADE VOTIVE NEI CIMITERI
COMUNALI ;
Visti gli atti di
appello con i relativi allegati;
Visti l’atto di
costituzione in giudizio del comune di Vinci
Viste le memorie
difensive;
Visti gli atti tutti
della causa;
Visto l’art. 23 bis comma sesto della legge 6 dicembre
1971, n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Alla pubblica
udienza del 25.10. 2005, relatore il Consigliere Aniello Cerreto ed udito,
altresì, l’avvocato Mazzocco, su delega dell’avv. Presutti;
Visto il
dispositivo di decisione n. 515/2005;
Ritenuto e considerato
in fatto e in diritto;
FATTO
e DIRITTO
1. Con dispositivo di
sentenza n. 64/2004 e relativa sentenza n. 2833/2004, il TAR Toscana, sez. II,
dopo aver respinto l’eccezione di tardività, ha accolto in parte il ricorso
proposto dalla Ditta Alfaroli avverso le determinazioni dirigenziali del comune
di Vinci n. 392/2001 e n. 65/2002 di affidamento dell’intera gestione di 12
cimiteri alla Società Publi.Sec, con l’annullamento degli atti impugnati e
rigetto della domanda di risarcimento del danno.
Avverso il dispositivo
di sentenza e quindi avverso detta sentenza sono stati proposti separati
appelli da parte della soc. Publi.Sec, deducendo quanto segue:
- inammissibilità del
ricorso originario per omessa impugnativa della deliberazione consiliare n.
55/2001 (con cui il Comune aveva deciso di gestire unitariamente il sevizio
cimiteriale) e della determinazione dirigenziale n. 392/2001, nella parte in
cui veniva individuato l’oggetto dell’affidamento;
- inammisibilità del
ricorso originario per carenza di interesse in quanto la Ditta ricorrente non
svolgeva il complesso delle attività affidate in gestione, ma solo la messa in
opera e la manutenzione delle lampade votive;
- tardività del ricorso
originario in quanto il Comune aveva affidato il servizio cimiteriale a favore
dell’attuale appellante con determinazione dirigenziale n. 392/2001, che era
stata pubblicata all’albo pretorio comunale dal 14 al 23.1.2002, per cui la relativa
impugnazione doveva essere effettuata entro il 24.3.2002, mentre il ricorso
originario era stato notificato solo il 22.4.2002. Né poteva essere seguito il
TAR nella parte in cui aveva ritenuto che l’art. 124 del D.L.vo n. 267/2000 non
sarebbe applicabile alle determinazioni dirigenziali, in quanto la norma si
riferisce a tutte le deliberazioni del comune e della provincia, con
comprensione delle determinazioni dirigenziali in quanto la parola
deliberazione indica una decisione individuale o collettiva effettuata
ponderatamente con la libertà di scelta tra più vie da seguire e comunque la
parola deliberazione viene adottata dal legislatore non solo con riferimento
agli collegiali ma anche in relazione ai provvedimenti di organo monocratico
(Corte cost. n. 38 del 1°.6.1979 e Cons. di Stato, sez. V, n. 3508/2002).
D’altra parte, la Ditta Alfaroli non aveva titolo alla comunicazione
individuale, in quanto detta delibera non incideva direttamente sulla sua
posizione, come del resto riconosciuto dal TAR, dal momento che il nuovo
servizio è diverso e più ampio rispetto a quello in precedenza svolto;
- il ricorso originario
era inammissibile anche sotto altro profilo in quanto non erano stati impugnati
gli atti di costituzione della società mista o quelli successivi di
acquisizione della partecipazione da parte di un latro Ente locale;
- il TAR aveva errato
anche nel merito per aver violato e falsamente applicato l’art. 113 D. L.vo n.
267/2000 e le norme ed i principi in materia di affidamento dei servizi pubblici
locali a società partecipate e/o costituite da Enti locali.
Si è costituito in
giudizio il Comune di Vinci, che ha chiesto l’accoglimento dell’appello.
Con ordinanza n.
5399/2004, questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare proposta
dall’appellante.
Con memoria conclusiva,
l’appellante ha ulteriormente illustrato le proprie doglianze, insistendo sulle
eccezioni di inammissiblità e tardività del ricorso originario, con il
richiamo, rispettivamente, della decisione di questa Sezione n. 5643/2004 e
della sentenza TAR Lazio, sez. 2°, n. 9358/2003.
I due ricorsi sono stati trattenuti
in decisione alla pubblica udienza del 25.10.2005.
2. L’appello è fondato.
Ha carattere pregiudiziale l’esame
dell’eccezione di tardività del ricorso originario, respinta dal TAR e
riproposta in appello, che merita adesione.
2.1. Il
ricorso originario è stato proposto, con atto notificato il 22.4.2002, avverso
la determinazione dirigenziale n. 392 del 28.12.2001, che era stata pubblicata
all’Albo Pretorio comunale dal 14 al 23.1.2002.
Di
conseguenza la Società controinteressata aveva eccepito davanti al TAR la
tardività del ricorso in quanto notificato oltre il termine di sessanta giorni
(scadente il 24.3.2002), decorrente dal primo giorno successivo all'avvenuto
compimento del periodo di pubblicazione.
Il TAR,
pur ammettendo che la ricorrente non era destinata......