PUBBLICITÀ ANCHE PER APPALTI IN ECONOMIA
Modalità di composizione della commissione di gara (per la tutela della concorrenza)
N
N. 05454/2011REG.PROV.COLL.
N. 07054/2010 REG.RIC.
N. 07109/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso
in appello iscritto al numero di registro generale 7054 del 2010, proposto da:
SAGO INFORMATICA SANITARIA S.R.L., in persona del legale rappresentante in
carica, rappresentata e difesa dagli avv. Gabriele Di Paolo e Dover Scalera,
con domicilio eletto presso l’avv. Gabriele Di Paolo in Roma, viale Liegi,
n.35b;
contro
AZIENDA
OSPEDALIERA DI PERUGIA, in persona del legale rappresentante in carica,
rappresentata e difesa dall'avv. Lietta Calzoni, con domicilio eletto presso
Luigi Medugno in Roma, via Panama, n. 58;
nei confronti
di
TELECOM
ITALIA S.P.A., in proprio e quale capogruppo mandataria del costituendo R.T.I.
con l’impresa Noemalife S.p.A., in persona del legale rappresentante in carica,
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio eletto
presso l’avv. Giuseppe Franco Ferrari in Roma, via di Ripetta, n. 142;
sul ricorso
in appello iscritto al numero di registro generale 7109 del 2010, proposto da:
AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA, in persona del legale rappresentante in carica,
rappresentata e difesa dall'avv. Lietta Calzoni, con domicilio eletto presso
Luigi Medugno in Roma, via Panama, n. 58;
contro
SAGO
INFORMATICA SANITARIA S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica,
rappresentata e difesa dagli avv. Gabriele Di Paolo e Dover Scalera, con
domicilio eletto presso l’avv. Gabriele Di Paolo in Roma, viale Liegi, n. 35/b;
nei
confronti di
TELECOM
ITALIA S.P.A., in proprio e quale capogruppo mandataria del costituendo R.T.I.
con l’impresa Noemalife S.p.A., in persona del legale rappresentante in carica,
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio eletto
presso l’avv. Giuseppe Franco Ferrari in Roma, via di Ripetta, n. 142;
entrambi per
la riforma
della
sentenza del T.A.R. UMBRIA, Sez. I, n. 292 del 12 maggio 2010, resa tra le
parti, concernente FORNITURA "CHIAVI IN MANO" DI SISTEMA INFORMATICO
PER GESTIONE BLOCCHI OPERATORI - RIS.DANNI;
Visti i
ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli
atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera di Perugia (nel
ricorso NRG. 7054/2010), della Sago Informatica Sanitaria s.r.l. (nel ricorso
NRG. 7109/2010) e, in entrambi i ricorsi, della Telecom Italia S.p.A., in
proprio e quale capogruppo mandataria del costituendo R.T.I. con Noemalife
S.p.A, che ha spiegato appello incidentale;
Viste le
memorie difensive;
Visti tutti
gli atti della causa;
Relatore
nell'udienza pubblica del giorno 3 maggio 2011 il Cons. Carlo Saltelli e uditi
per le parti gli avvocati Di Paolo, Lauteri, per delega dell'Av. Calzoni, e Pinto,
per delega dell'Avv. Ferrari Di Paolo, Lauteri, per delega dell'Av. Calzoni, e
Pinto, per delega dell'Avv. Ferrari;
Ritenuto in
fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
1. La
società Sago Informatica Sanitaria, che era stata invitata a partecipare alla
procedura di gara, indetta dall’Azienda Ospedaliera di Perugia con la
deliberazione n. 1407 del 14 ottobre 2009, per la fornitura del “Sistema
informatico di gestione dei Blocchi Operatori”, con ricorso giurisdizionale
notificato a mezzo del servizio postale il 17 aprile 2010, ha chiesto al
Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria l’annullamento della
deliberazione del direttore generale della predetta Azienda Ospedaliera n. 22
del 20 gennaio 2010 (con la quale la fornitura in questione era stata
aggiudicata definitivamente all’A.T.I. Telecom Italia S.p.A. – Noemalife
S.p.A.), oltre che della lettera di invito, nella parte in cui al punto 3 era
stato previsto che tutte le fasi della gara si sarebbero svolte in seduta
riservata; delle decisioni della commissione di gara che aveva proceduto alla
verifica della documentazione amministrativa ed alla apertura dei plichi
contenenti gli elaborati tecnici e le offerte economiche in sedute non pubblica
e che non aveva escluso dalla gara l’A.T.I. poi dichiarata aggiudicataria, la
cui offerta non era conforme a legge; della graduatoria finale con i relative
punteggi e, per quanto occorreva, del capitolato speciale di gara e del
regolamento per l’acquisto di beni e servizi in economia della predetta azienda
ospedaliera, con conseguente declaratoria di annullamento e/o inefficacia
dell’eventuale contratto di appalto già stipulato e condanna dell’intimata
amministrazione al risarcimento del danno.
L’impugnativa
è stata affidata a tre motivi di censura, il primo rubricato “1. Violazione e
falsa applicazione dell’art. 125, commi 11 e 14 e 37 del D. Lgs. n. 163/2006 in
relazione alle previsioni della lex specialis sulle condizioni di
partecipazione alla gara dei raggruppamenti temporanei d’impresa. Violazione
dei principi generali dell’ordinamento e che regolano le gare di appalto.
Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento ed erronea
valutazione di elementi di fatto. Violazione dei principi generali di
trasparenza, parità di trattamento. Illogicità e contraddittorietà manifesta”;
il secondo “Violazione e falsa applicazione di norme di legge e di principi
generali dell’ordinamento. Illegittimità della lex specialis della gara per
violazione e falsa applicazione dell’art. 89 r.d. 827/24, artt. 3 e 97
Cost., artt. 2, comma 1, 125 e 226 d. lgs. n. 163/2006; art. 91 d.p.r. n.
554/99; art. 21 octies l. 241/90. Eccesso di potere in relazione alla mancata effettuazione della seduta
pubblica di apertura delle buste contenenti i documenti amministrativi, della
busta contenente gli elaborati tecnici ai fini della verifica sia della
regolarità della documentazione amministrativa sia della completezza del
contenuto della busta dell’offerta tecnica. Eccesso di potere in relazione alla
mancata effettuazione della seduta pubblica di apertura delle buste contenenti
le offerte economiche, con conseguente pubblica lettura del prezzo offerto dai
concorrenti. Eccesso di potere per travisamento, illogicità manifesta,
violazione della regola generale della trasparenza ed imparzialità.
Illegittimità degli atti di gara nella parte in cui non ammettono la seduta
pubblica di gara e limitano alle sedute riservate le attività della commissione
di gara e della stazione appaltante” ed il terzo “Violazione dell’art. 79,
comma 5, d. lgs. n. 163/2006 in relazione agli artt. 3 e 97 della Cost..
Eccesso di potere per violazione della regola generale della trasparenza e
della pubblicità”.
In sintesi,
secondo la ricorrente, il R.T.I. aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso
dalla gara in quanto non solo nell’offerta non erano state dichiarate le parti
di fornitura che sarebbero state eseguite dai singoli componenti dello stesso,
per quanto trattandosi di raggruppamento di tipo verticale, in palese
violazione......