PUBBLICO DIPENDENTE: EFFETTI DEL PATTEGGIAMENTO GIUDIZIARIO
SECONDO ACCONTO ADDIZIONALE IRPEF 2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.2572/2006
Reg.Dec.
N.
1467 Reg.Ric.
ANNO 2000
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso n. 1467/2000, proposto dalla Presidenza del Consiglio
dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica, il Ministero
dell’interno e la Prefettura di Rovigo, rappresentati e difesi dall’Avvocatura
generale dello Stato presso i cui uffici sono domiciliati per legge in Roma via
dei Portoghesi n. 12;
contro
Di Filippo Antonio, rappresentato e difeso dall’avvocato
Domenico Ventura presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma
presso la dottoressa Paola Vicidomini alla via Giulio Aristide Sartorio n. 61;
per l’annullamento e/o la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale
della Campania,sezione di Salerno, n. 511 del 26 maggio-16 novembre 1999,
notificata il 24 novembre 1999.
Visto il ricorso con
relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione
in giudizio di Di Filippo Antonio.
Viste le memorie presentate
dalle parti a sostegno delle rispettive difese.
Visti gli atti tutti di
causa.
Udita alla pubblica udienza
del 29 novembre 2005 la relazione del consigliere Sabino Luce e sentiti altresì
l’avv. dello Stato Bruni e l’avv. Ventura;
Ritenuto e considerato in
fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con sentenza n. 511/1999, il
Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione di Salerno,
accoglieva il ricorso (n. 2597/1994) proposto da Di Filippo Antonio ed
annullava il decreto del Ministro dell’interno con il quale era stata disposta
la destituzione del ricorrente dal servizio di collaboratore amministrativo del
Ministero, con i relativi atti presupposti. Con la stessa sentenza era anche
dichiarato improcedibile l’ulteriore ricorso (n. 2400/1992), al primo riunito e
proposto dallo Stesso Di Filippo per l’annullamento del provvedimento con il
quale il Ministero dell’interno aveva disposto la sua sospensione cautelare dal
servizio. Contro l’indicata decisione le rubricate amministrazioni hanno
proposto appello al Consiglio di Stato deducendone l’erroneità e chiedendone la
riforma con il rigetto dei ricorso di primo grado e la condanna del Di Filippo
al pagamento delle spese processuali. Il ricorso, nella resistenza del Di
Filippo Antonio che ne ha chiesto il rigetto, è stato chiamato per l’udienza
odierna al cui esito è stato trattenuto in decisione dal collegio.
DIRITTO
Di Filippo Antonio,
collaboratore amministrativo contabile del Ministero dell’interno, è stato,
prima sospeso e poi destituito dal servizio ai sensi della legge 18 gennaio
1992, n. 16. I provvedimenti disciplinari traevano giustificazione da una
sentenza di irrogazione di pena patteggiata emessa nei confronti del dipendente
per il reato di cui all’art. 314 del codice penale. I giudici di primo grado,
cui ha fatto ricorso il Di Filippo, con l’impugnata sentenza hanno, come già
rilevato nelle premesse di fatto, dichiarato improcedibile il ricorso per la
parte relativa alla disposta sospensione cautelare e lo hanno accolto per la
parte concernente la decadenza dall’impiego. Secondo il Tribunale
amministrativo regionale, l’irrogata sanzione non era stata adeguatamente
motivata, risultando fondata esclusivamente sulla condanna a pena patteggiata:
stanti i gravissimi effetti della disposta sanzione, secondo i giudici di primo
grado, non poteva ritenersi adeguata una motivazione di stile, che si era
limitata a fare riferimento alle ipotesi di cui all’art. 54 del T.U. n. 3 del
1957 senza alcun richiamo a fatti concreti effettivamente addebitabili. Di
avviso diverso è l’amministrazione appellante, secondo cui la sentenza di
irrogazione di pena patteggiata, implicando una sostanziale ammissione di
responsabilità per i fatti addebitati, produce gli stessi effetti di una
pronuncia di condanna. Inoltre, secondo l’amministrazione appellante, i fatti
posti a base della disposta destituzione erano stati ammessi dal dipendente ed
autonomamente valutati dalla commissione di disciplina, unitamente al
comportamento complessivo del dipendente anche successivo all’avvenuta
irrogazione della sanzione penale.
L’appello è tuttavia
infondato e va respinto.
Come correttamente rilevato
dai giudici di primo grado, la sentenza di irrogazione della pena patteggiata
non fa stato sull’accertamento dei fatti posti a fondamento dell’imputazione.
Per la considerazione in sede disciplinare dei fatti medesimi occorre,
pertanto, uno specifico accertamento da parte dell’amministrazione sulla loro effettiva
esistenza e portata ed un autonomo apprezzamento della loro significanza in
sede disciplinare. Tutto ciò non sembra sia avvenuto nel caso di specie, in
cui- come hanno rilevato i giudici di primo grado- la disposta misura
sanzionatoria è stata basata esclusivamente, stando il dato formale della
adottata motivazione, sulla aprioristicamente ritenuta equiparazione della
sentenza di irrogazione della pena patteggiata alla sentenza di condanna
passata in giudicato. Il riscontrato difetto di motivazione dell’impugnato
provvedimento pare sufficiente- ad avviso del collegio- a farne ritenere
legittimo il disposto suo annullamento da parte del Tribunale amministrativo
regionale, con assorbimento delle ulteriori articolate censure riproposte in
appello dal Di Filippo in merito alla ritualità e tempestività del procedimento
disciplinare.
L’appello va conclusivamente
respinto con compensazione delle spese processuali ricorrendovi giusti motivi
per la peculiarità della lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in
sede giurisdizionale, sezione sesta, respinge l’appello e conferma l’impugnata
decisione. Spese compensate.
Ordina che la decisione
venga eseguita in via amministrativa.
Così deciso in Roma il 29
novembre 2005, in camera di consiglio dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, sezione sesta, con l’intervento dei sigg:
Claudio VARRONE Presidente
Sabino LUCE Consigliere Est.
Luigi MARUOTTI Consigliere
Carmine VOLPE Consigliere
Luciano BARRA CARACCIOLO Consigliere
Presidente
CLAUDIO VARRONE
Consigliere Segretario
SABINO
LUCE GLAUCO SIMONINI
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il...10/05/2006
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
MARIA RITA OLIVA
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
Addì...................................copia
conforme alla presente è stata trasmessa
al
Ministero..............................................................................................
a norma dell'art. 87 del
Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
Il
Direttore della Segreteria
N.R.G. 1467/2000
FF
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