PUBBLICO INCANTO: REATO DI TURBATA LIBERTA'
CERTIFICAZIONE CONTO DEL BILANCIO 2006
REPUBBLICA ITALIANA N
REPUBBLICA
ITALIANA N. 4804/07 REG.DEC.
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 974 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato in
sede giurisdizionale, Sezione Quinta
ANNO 2006
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sull’appello n. 974/2006 proposto dalla soc. BARONE
COSTRUZIONI S.R.L. IN PROPRIO E QUALE CAPOGRUPPO A.T.I.,
A.T.I. –SOCIETA’ LAVORI GENERALI S.R.L. rappresentate e
difese dall’avv. Roberto Prozzo con domicilio eletto in Roma Via Merulana, n.
234 presso l’avv. Giuliano Bologna;
CONTRO
la Soc. FUSCHINI COSTRUZIONI DI SERGIO FUSCHINI
rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Lamberti con domicilio eletto in Roma
Viale Parioli, n. 67 presso l’avv. Antonio Lamberti;
la SOC. COEDIL FAP S.R.L. rappresentata e difesa dall’avv.
Antonio Lamberti con domicilio eletto in Roma Viale Parioli, n. 67 presso
l’avv. Antonio Lamberti;
la Soc. TECNO-ECO S.R.L. rappresentata e difesa dall’avv.
Antonio Lamberti con domicilio eletto in Roma Viale Parioli, n. 67 presso
l’avv. Antonio Lamberti,
e nei confronti
del COMUNE DI AMOROSI non costituitosi;
per la riforma
della sentenza del TAR CAMPANIA-NAPOLI: Sezione I
20507/2005, concernente AGGIUDICAZIONE APPALTO PER LAVORI INFRASTRUTTURE PIP.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle
rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito alla pubblica udienza del 12 gennaio 2007 il
relatore Consigliere Nicola Russo e uditi, gli avv.ti Prozzo e Lamberti;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
La vicenda concerne
l’affidamento, da parte del Comune di Amorosi, dei lavori per la realizzazione
delle infrastrutture relative al PIP.
L’aggiudicazione, dopo
un ripensamento nella fase della aggiudicazione provvisoria, ha avuto luogo in
favore della Ati Barone costruzioni – Lavori generali e contro questo
provvedimento è insorto davanti al Tar Campania l’originario aggiudicatario
(ati Fuschini costruzioni).
Il Tar, con la
sentenza qui gravata dalla ati Barone costruzioni s.r.l., ha annullato
l’aggiudicazione sul rilievo che la stessa ati avrebbe dovuto essere esclusa
dalla gara poiché il Sig. Giuseppe Barone, già legale rappresentante e
direttore tecnico, aveva riportato condanna per turbata libertà degli incanti.
Si è costituita in
giudizio l’ati appellata, la quale contesta la prospettazione avversaria.
La causa è passata in
decisione all’udienza del 12.01.2007.
DIRITTO
La sentenza del Tar,
che ha annullato l’aggiudicazione a favore dell’ati Barone costruzioni s.r.l. a
partire dall’assorbente censura che questa avrebbe dovuto essere esclusa dalla
gara, merita conferma.
Si parla qui di
sentenza di condanna per il reato di turbata libertà degli incanti, riportata
nel periodo ritenuto rilevante dall’art. 75 del dpr. 554/99 (ossia nel triennio
anteriore alla pubblicazione del bando di gara), da soggetto che aveva
rivestito la qualità di legale rappresentante e di direttore tecnico della
Barone costruzioni.
Partendo da questo
dato, e senza che vi fosse necessità di particolare motivazione per dimostrare
che si trattava di condanna idonea ad assumere capacità qualificatoria in punto
di “affidabilità morale e professionale”, il Tar si è orientato nel senso della
doverosità dell’esclusione essendo mancata, da parte della Barone costruzioni,
la prova di “aver adottato atti o misure di completa dissociazione” (art. 75,
lettera c) ed anzi risultando che la Società aveva “agito in direzione
inequivocabilmente opposta ammettendo il Sig. Barone Giuseppe come socio nella
propria struttura sociale”.
La ricostruzione
operata dal Tar è contestata a partire dal duplice rilievo che, quando è
intervenuta la condanna, il Sig. Barone Giuseppe non era più amministratore e
che, comunque, la Barone costruzioni nulla avrebbe potuto nei suoi confronti
non consentendo l’attuale disciplina civilistica né la proposizione di azioni
di responsabilità verso l’ex amministratore né provvedimenti di carattere
espulsivo nei confronti dei soci.
La tesi non convince.
La disposizione alla stregua della quale è predicata l’esclusione della società
appellante è posta a tutela di un interesse che trascende quello dei soci e che
si riferisce al mercato degli appalti pubblici.
Ciò vuol dire che
l’obiettivo di interesse pubblico perseguito non può essere eluso facendo
riferimento ad argomenti di carattere formalistico quali il venir meno della
carica al momento della condanna o la mancanza di strumenti per modificare
coattivamente la compagine sociale.
Intervenuta la
condanna per turbata libertà degli incanti nel periodo rilevante da parte di
soggetto che ha avuto cariche nella società e che in quella continua a detenere
la posizione di socio, l’esclusione di questa dalla procedura concorsuale può
essere evitata solo se vi è la prova di una dissociazione concreta
dell’impresa.
La dissociazione, non
trattandosi di istituto giuridico codificato, può aver luogo in svariate forme
ma è certo che deve risultare esistente, univoca e completa.
Tanto non risulta
nella fattispecie (nella quale alcuna azione è stata promossa dalla Società,
che quanto meno aveva titolo ad azione risarcitoria) sicché la società deve
restare soggetta alle conseguenze tipizzate dall’art. 75 dpr 554, ossia
all’esclusione dalla gara.
Sussistono peraltro
giusti motivi per compensare le spese del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione
Quinta, respinge l’appello indicato in epigrafe.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita
dall’Autorità amministrativa
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12
gennaio 2007 con l’intervento dei Magistrati:
Emidio Frascione Presidente
Corrado Allegretta Consigliere
Cesare Lamberti Consigliere
Marco Lipari Consigliere
Nicola Russo Consigliere estensore
L'ESTENSORE Il
PRESIDENTE
f.to Nicola
Russo f.to Emidio Frascione
IL SEGRETARIO
f.to Antonietta Fancello
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
L’ 11-09-07
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
p.IL DIRIGENTE
f.to Livia Patroni Griffi
N°.
RIC.974/2006
FDG
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