QUADRO INTERPRETATIVO SUL CODICE DEI CONTRATTI
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Autorità per la vigilanza
Autorità per la vigilanza
sui
contratti pubblici di lavori , servizi e forniture
Deliberazione n. 122 del 20/12/2006
PREC 10/06
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del
D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, presentata dalla società Zovam s.r.l.. Pubblico
incanto ex D.Lgs. 24 luglio 1992, n.
358 per la fornitura di n. 3 videobroncoscopi e di n. 5 elettrobisturi. Revoca
dell’aggiudicazione provvisoria.
Il Consiglio
Vista la
relazione dell’Ufficio Affari Giuridici
Considerato in fatto
La società Zovam s.r.l. ha
formulato un’istanza di parere ai sensi dell’art. 6, comma 7, lettera n), del
D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (corredata dai documenti di gara e dalla
corrispondenza intercorsa con la stazione appaltante), in relazione al pubblico
incanto emarginato in epigrafe, del quale è risultata aggiudicataria in via
provvisoria.
La questione principale sottoposta
all’attenzione dell’Autorità, riguarda la revoca della predetta aggiudicazione
per effetto dell’accertamento, da parte della stazione appaltante, della mancata produzione, in sede di gara,
di uno schema di contratto di assistenza full risk da parte
dell’aggiudicataria.
Pertanto, al fine di definire la
fattispecie, sembra opportuno delineare in via preliminare i tratti salienti
della procedura de qua, illustrando
contestualmente le posizioni della stazione appaltante e della società.
Trattasi di un pubblico incanto
esperito ai sensi del D.Lgs. n. 358/1992, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa (ex art. 19, comma 1, lett. b) del predetto
decreto legislativo), per l’aggiudicazione delle seguenti forniture:
1° lotto: n. 3 videobroncoscopi,
con importo a base d’asta di euro 180.000,00 oltre IVA;
2° lotto: n. 3 elettrobisturi, con
importo a base d’asta di euro 60.000,00 oltre IVA;
3° lotto: n. 2 elettrobisturi, con
importo a base d’asta di euro 60.000,00 oltre IVA.
Il bando prevede che la
valutazione delle offerte deve essere effettuata da apposita Commissione
Tecnica; indica poi i documenti che, a
pena di esclusione (art. 14), i concorrenti devono produrre in sede di
offerta e, nella busta relativa alla documentazione tecnica – ai sensi
dell’art. 14, lett. E) – “lo schema del
contratto di assistenza tecnica…, nel quale devono essere descritte le modalità
ed i termini di erogazione del servizio di assistenza e manutenzione full risk
sia durante il periodo di garanzia che dopo. Il contratto di assistenza full
risk, comprensiva delle sonde, avrà decorrenza dalla scadenza del periodo di garanzia
ed il suo prezzo (da indicare esclusivamente in offerta) rimarrà invariato per
i successivi tre anni”. Il capitolato speciale d’appalto disciplina
all’art. 2 i criteri di aggiudicazione.
La procedura sopra descritta è
stata esperita, in ossequio alla lex
specialis, demandando ad una commissione tecnica la valutazione delle
offerte e la redazione della graduatoria finale, e nella seduta 19/06/2006, è
stata pronunciata l’aggiudicazione provvisoria in favore della società istante
per il 2° ed il 3° lotto.
Tuttavia, all’esito delle predette
operazioni di gara, la stazione appaltante, come evidenziato nella
deliberazione n. 2062 del 28/06/2006, ha effettuato una verifica in ordine alla
documentazione prodotta dalla Zovam s.r.l., rilevando che la stessa “non ha beneficiato di alcun punteggio
parziale relativo alla Assistenza Tecnica Full Risk da parte della deputata
commissione e che non è stato prodotto, per come espressamente previsto ed
imposto dalla lettera E, punto e2), del bando, il rispettivo schema di
contratto di assistenza tecnica full risk, sottoscritto dal legale
rappresentante della stessa citata impresa, per i lotti nn. 2 e 3 del pubblico
incanto in questione”.
Sulla base di tali motivazioni
l’Azienda ha disposto l’esclusione dai
predetti lotti nn. 2 e 3, della società Zovam s.r.l., pronunciando
l’aggiudicazione definitiva in favore dei concorrenti che “hanno conseguito il punteggio relativo maggiore secondo le risultanze
di gara”.
Avverso tale provvedimento, la società Zovam s.r.l. ha
formulato la presente istanza di parere e, ai fini dell’emissione di
quest’ultimo, è stata convocata apposita audizione degli interessati, tenutasi
in data 13/12/2006, a seguito della quale la concorrente ha inoltrato ulteriore
memoria.
Si riassumono di seguito le considerazioni espresse dalla
società e dalla stazione appaltante nelle proprie memorie ed in sede di
audizione.
La società istante ha evidenziato
quanto segue:
-
Di non aver ricevuto la pagina del bando che menziona il contratto di
assistenza tecnica;
-
Di essere stata ammessa a tutte le fasi della procedura, senza che tale
omissione documentale venisse eccepita dal seggio di gara e senza che questo
provvedesse a richiedere chiarimenti ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n.
358/1992;
-
Lo schema di contratto non costituisce elemento per l’assegnazione del
punteggio di qualità e di prezzo;
-
Di aver provveduto a formulare offerta per il contratto di assistenza full risk
che concorre, con il costo delle apparecchiature, all’assegnazione del
punteggio per il prezzo;
-
Ai sensi dell’art. 16 del bando non si può procedere all’aggiudicazione in
presenza di una sola offerta valida, quindi per il lotto n. 3, stante
l’esclusione della scrivente ed un’unica offerta residua valida, l’ASL non può
procedere all’aggiudicazione.
La posizione della stazione
appaltante (quale risultante dall’esame della documentazione in atti) può,
invece, così riassumersi:
-
Respinge le accuse mosse dalla società in ordine al mancato inoltro alla stessa
di parte della documentazione di gara, poiché di tale circostanza non è stata
fornita prova; inoltre la concorrente ha avuto a disposizione un lungo lasso di
tempo per eccepire detta mancanza, e precipuamente dal 14/02/2006 (data di
trasmissione atti di gara) al 30/03/2006 (termine presentazione offerte); in
ogni caso gli atti di gara sono stati pubblicati anche sul sito
dell’Amministrazione, quindi facilmente consultabili in internet;
-
Il capitolato d’appalto prevede all’art. 2, 4° capoverso – in ordine alla
presentazione del predetto schema di contratto – un punteggio di qualità
aggiuntivo per l’eventuale garanzia offerta oltre il triennio;
-
Lo schema di contratto doveva essere presentato affinché la stazione appaltante
potesse valutare le condizioni negoziali dell’assistenza e, quindi, avere una
visione globale della relativa prestazione;
-
La stazione appaltante non poteva richiedere chiarimenti ai sensi dell’art. 16
del D.Lgs. n. 358/1992, poiché nel caso di specie non si trattava di
precisazioni in ordine a documenti già presentati, ma di integrazione
documentale;
-
L’amministrazione ha effettuato i predetti controlli, in quanto tenuta a
verificare la legittimità degli atti istruttori della gara.
Ritenuto in diritto
Al fine di definire la fattispecie
sembra opportuno, in via preliminare, osservare quanto segue.
La società Zovam s.r.l. asserisce
di non aver mai ricevuto la pagina del bando che prescrive la presentazione di
uno schema di contratto per l’assistenza full risk.