QUANTIFICAZIONE FONDO ORDINARIO 2007
EROGATO PRIMO ACCONTO ADDIZIONALE IRPEF 2007
MODALITA' DI QUANTIFICAZIONE DEFINITIVA
MODALITA' DI QUANTIFICAZIONE DEFINITIVA
ED EROGAZIONE DEL FONDO ORDINARIO 2007
A seguito delle disposizioni contenute nell'articolo 2, commi da 33 a 46, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006,
n. 286, il Ministero dell'economia e delle finanze ha ridotto, nell'ambito dei
trasferimenti erariali agli enti locali, lo stanziamento ordinario spettante
per l'anno 2007, in misura pari a 609,4 milioni di euro, quale maggior gettito
ICI stimato, derivante dalle disposizioni recate in materia dallo stesso
decreto-legge.
Con il successivo decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3
agosto 2007, n. 127, sono state indicate le modalità dell'applicazione della
riduzione del fondo nei confronti dei singoli comuni, prevedendo che questo
Ministero avrebbe operato alla luce dei dati comunicati entro il 30 settembre
2007 dall'Agenzia del Territorio.
Poiché la proroga legislativa intervenuta per gli accatastamenti dei fabbricati
rurali ha impedito all'Agenzia del territorio di fornire dati completi si è
reso necessario procedere alla riduzione in misura proporzionale del contributo
ordinario annuale spettante a ciascun comune, fino alla concorrenza della somma
di 609,4 milioni di euro.
Tale riduzione, però, non determina alcuna conseguenza sugli equilibri di
bilancio e sul rispetto del patto di stabilità interno, in quanto l'articolo 3,
comma 4, del citato decreto-legge n. 81 del 2007 prevede la possibilità di
operare maggiori accertamenti in entrata per ICI, per le somme corrispondenti
alla riduzione dei trasferimenti subita e, limitatamente agli enti soggetti al
patto, autorizza a considerare incassato il medesimo importo.
Si evidenzia infine che in caso di ricorso ad anticipazioni di cassa, gli
eventuali maggiori oneri per interessi passivi dovuti sono posti a carico dello
Stato, nei limiti di 6 milioni di euro, in base al comma 5 del richiamato
articolo 3.
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