QUANTIFICAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE
Modifiche della compagine di un raggruppamento temporaneo di imprese
N
N.
04580/2010 REG.DEC.
N.
08489/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 8489 del 2009,
proposto da:
Salso Servizi S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Angela Canta, Maurizio
Zoppolato, con domicilio eletto presso Maurizio Zoppolato in Roma, via del
Mascherino 72;
contro
Autorità per l'energia elettrica ed il gas - Aeeg,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura, Generale dello Stato, domiciliataria
per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE
III n. 03955/2009, resa tra le parti, concernente IRROGAZIONE SANZIONE
PECUNIARIA.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorità
per l'energia elettrica ed il gas - Aeeg;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile
2010 il consigliere Roberto Giovagnoli e uditi per le parti gli avvocati
Zoppolato e l'Avv. dello Stato Maddalo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO e DIRITTO
1. Viene in decisione l’appello proposto dalla Salso
Servizi s.p.a. avverso la sentenza del T.a.r Lombardia, sede di Milano, n. 3955
del 2009, che ha respinto il ricorso avverso le sanzioni irrogate dall’Autorità
per l’energia elettrica e il gas (di seguito AEEG) all’odierna appellante.
2. In particolare, con il provvedimento impugnato in
primo grado l’AEEG ha irrogato alla Salso Servizi una serie di sanzioni, per un
totale complessivo di € 221.645,68, contestando alcune violazioni di
prescrizioni in materia di servizio pubblico di distribuzione del gas.
3. L’appello merita in parte accoglimento, nei termini
di seguito precisati.
4. Anzitutto, risulta fondato il primo motivo di
appello, con cui la sanzione di € 60.000 era stata irrogata dall’AEEG per le
seguenti infrazioni: i) violazione dell’obbligo di comunicazione ai venditori
del numero di pronto intervento; ii) violazione dell’obbligo di dotarsi di
strumenti, anche informatici, tali da assicurare la registrazione in modo
cronologicamente consequenziale ed inalterabile delle chiamate telefoniche per
pronto intervento; iii) violazione dell’obbligo di registrare, per le chiamate
di pronto intervento, la data e l’ora di inizio della chiamata telefonica per
pronto intervento.
4.1. Al riguardo, va evidenziato che, come risulta
dagli atti, le ultime due violazioni riguardano non il servizio di
distribuzione del gas, ma il diverso servizio (in riferimento al quale l’AEEG
non ha poteri di verifica e di sanzione) di distribuzione dell’acqua.
L’estraneità di tale violazioni al servizio di distribuzione del gas risulta
documentalmente dal registro relativo alle chiamate ricevute nel periodo di
riferimento dalla società incaricata da Salso, Sicurnord Italia Vigilanza
s.r.l. (doc. n. 21 prodotto in primo grado dall’odierna appellante): da tale
documento dimostra, infatti, che le chiamate di pronto intervento relative al
servizio di distribuzione del gas sono state regolarmente registrate in ordine
cronologico.
4.2. Non sussistono neanche i presupposti per la
contestazione della violazione sub i), in quanto la sanzione è stata irrogata
per una violazione non indicata nella deliberazione di avvio dell’istruttoria
formale.
In particolare, risulta dagli atti che nella citata
delibera di avvio dell’istruttoria, l’AEEG ha contestato a Saldo 3 casi di
mancata o erronea comunicazione di numeri di pronto intervento. In relazione a
tali casi, Salso ha fornito la prova di aver provveduto alla comunicazione per
iscritto ai venditori del recapito di pronto intervento, dimostrando quindi
l’infondatezza dell’addebito Ne dà atto anche il provvedimento impugnato
laddove specifica, con riferimento a tali violazioni, che “Salso ha addotto
argomentazioni e prodotto documenti idonei ad escludere o quanto meno attenuare
la propria responsabilità in tre dei quattro casi esaminati”.
Solo in un momento successivo, con la comunicazione
delle risultanze istruttorie, l’AEEG ha contestato un quarto caso di
violazione, assumendo che l’odierna appellante avrebbe omesso la comunicazione
del recapito di pronto intervento anche nei confronti della società Gas Plus Emilia.
Tale violazione non poteva, tuttavia, essere
considerata, perché oggetto di una inammissibile nuova contestazione.
4.3. La sanzione di € 60.000 per le violazioni in
esame deve, pertanto, essere annullata.
5. E’ fondato anche il secondo motivo di appello con
cui si contesta la sanzione (per un importo di € 30.000) irrogata dall’AEEG
relativamente alla violazione: i) dell’obbligo del distributore di indicare nel
preventivo dei lavori gli elementi di cui al comma 36.2. del Testo Integrato;
ii) dell’obbligo di mantenere valido il preventivo per un periodo non inferiore
a tre mesi secondo quanto previsto dal comma 36.6. del Testo integrato; iii)
dell’obbligo, una volta eseguito il lavoro, di compilare un modulo concernente
le informazioni richieste dal comma 37.2. del Testo integrato.