RAPPORTO TRA GIUDIZIO CONTABILE E GIUDIZIO PENALE
Consultazione dati rendiconti bilancio 2008
Lombardia/___/2009/PAR
Lombardia/56/2010/PAR
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER
LA
LOMBARDIA
composta dai
Magistrati:
dott. Nicola
Mastropasqua Presidente
dott. Giuliano Sala Consigliere
dott. Giancarlo Penco Consigliere
dott. Angelo Ferraro Consigliere
dott. Gianluca
Braghò
Referendario
dott.ssa Alessandra
Olessina Referendario
dott. Massimo Valero Referendario
(relatore)
nella camera di consiglio del 14
gennaio 2010
Visto
il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio
decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
Vista
la Legge 21 marzo 1953, n. 161;
Vista
la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte
dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per
l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, e ss.m.i.;
Visto
il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Vista
la Legge 5 giugno 2003, n. 131;
Vista
nota n. 19626 del 14 dicembre 2009, con la quale il Sindaco del Comune di Busto
Garolfo (Mi) ha chiesto un parere alla Sezione;
Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre
2004, con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla
formulazione dei pareri previsti dall’articolo 7, comma 8, della Legge n. 131
del 2003;
Vista l’ordinanza con la quale il Presidente ha convocato
la Sezione per l’odierna camera di consiglio per deliberare sulla richiesta
proveniente dal Sindaco del Comune di Busto Garolfo (Mi);
Udito
il relatore, dott. Massimo Valero
PREMESSA
Con
la nota indicata in epigrafe il Sindaco del Comune di Busto Garolfo (Mi), ha
richiesto parere alla Sezione su quanto segue.
Con
deliberazione di Giunta il Comune ha concesso, ai sensi dell’art. 28 del CCNL
14/09/2000, il patrocinio legale nei confronti di un dipendente per la difesa
in un procedimento penale per fatti o atti direttamente connessi
all’adempimento dei compiti d’ufficio. La sentenza relativa, passata in giudicato,
ha dichiarato il “non doversi procedere nei confronti dell’imputato perché il
reato è estinto per intervenuta prescrizione”. In particolare nella motivazione
della decisione si legge che “sulla base degli elementi raccolti può essere
affermata la penale responsabilità dell’imputato, ma il relativo reato risulta
essere estinto per intervenuta prescrizione”. Tanto premesso, è richiesto
parere in ordine all’interpretazione dell’art.28 del CCNL 14/09/2000 laddove
autorizza il patrocinio dell’Ente locale qualora non si ravvisi conflitto di
interesse oppure se si debba procedere alla ripetizione delle somme.
IN VIA PRELIMINARE
Il
primo punto da esaminare concerne la verifica in ordine alla circostanza se la
richiesta rientri nell’ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali
della Corte dei conti dall’art. 7, comma 8, della Legge 6 giugno 2003, n. 131,
norma in forza della quale Regioni, Province e Comuni possono chiedere a dette
Sezioni pareri in materia di contabilità pubblica nonché ulteriori forme di
collaborazione, ai fini della regolare gestione finanziaria e dell’efficienza e
dell’efficacia dell’azione amministrativa.
In
proposito, questa Sezione ha precisato in più occasioni che la funzione di cui
al comma 8, dell’art. 7 della Legge n. 131/2003 si connota come facoltà
conferita agli amministratori di Regioni, Comuni e Province di avvalersi di un
organo neutrale e professionalmente qualificato per acquisire elementi
necessari ad assicurare la legalità della loro attività amministrativa.