REFERENDUM 25 E 26 GIUGNO
SOFTWARE DI SPERIMENTAZIONE "STATO CIVILE"
Circolare F
Circolare F.L. 12/2006
AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE PROVINCE DI TRENTO E BOLZANO
AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA SERVIZI DI
PREFETTURA AOSTA
AL SIG. COMMISSARIO DELLO STATO NELLA REGIONE SICILIANA PALERMO
AL SIG. RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO NELLA REGIONE SARDA CAGLIARI
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA TRIESTE
AL SIG. PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO NELLA REGIONE VALLE
D'AOSTA AOSTA
e, per conoscenza:
ALLA REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ENTI LOCALI UFFICIO ELETTORALE PALERMO
AI SIGG. DIRETTORI DELLE RAGIONERIE PROVINCIALI LORO SEDI
OGGETTO: Referendum costituzionale del 25 giugno 2006. Disciplina delle spese.
Premessa
Per l'attuazione e l'organizzazione del referendum del 25 e 26 giugno p.v. si
rimanda alle istruzioni già impartite con la circolare FL n. 5/2006 del 3 Marzo
2006 inerente "elezioni politiche del 9 e 10 aprile 2006" ad
esclusione di quelle di cui ai paragrafi 3 (Spese dei Comuni rimborsabili dallo
Stato), 5 (Rendiconti dei Comuni), 6 (Rendiconti dei funzionari delegati), 7
(Disposizioni relative all'esercizio di voto dei cittadini italiani residenti
all'estero) e 11 (Spese postali e telegrafiche) per le parti di seguito
indicate. Le restanti istruzioni rimangono invariate. Il paragrafo 8
(Disciplina dei riparti per il contemporaneo svolgimento delle elezioni
politiche e amministrative della Regione Friuli Venezia Giulia) è abolito.
Si rammenta che, pur in presenza di periodi elettorali consecutivi, conseguenti
all'effettuazione di diverse tipologie di consultazioni, si configura
esclusivamente un accavallamento e non una contemporaneità degli stessi.
Pertanto, le spese sostenute nei suddetti periodi non sono soggette ad alcun
riparto e dovranno essere poste a carico delle Amministrazioni interessate alle
singole elezioni. Analogamente anche le autorizzazioni all'espletamento del
lavoro straordinario dei dipendenti comunali saranno predisposte per ciascuna
delle consultazioni da effettuare. Si ribadisce che il limite massimo mensile
di 70 ore individuali non può essere in nessun caso superato.
Si informa, infine, che per il Referendum di cui trattasi, la consueta
pubblicazione recante "Istruzioni per la liquidazione delle competenze
dovute ai componenti dei seggi" non sarà più distribuita a cura
dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Le medesime istruzioni verranno
diramate "via Internet" direttamente da questa Direzione sul sito :
www.finanzalocale.interno.it alla voce - circolari e decreti. L'avvenuta
diramazione sarà comunicata a codeste Sedi mediante apposita circolare
telegrafica per il successivo, specifico, inoltro ai Comuni.
Le modifiche apportate alla circolare FL n. 5/2006 sono trascritte in corsivo.
§ 3 della circolare FL n. 5/2006 "Spese dei Comuni rimborsabili dallo
Stato".
Il punto 3a) "Spese per le competenze corrisposte ai componenti dei seggi
elettorali" è così sostituito:
"Gli importi degli onorari fissi da corrispondere ai componenti degli
Uffici elettorali di sezione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 marzo
1980, n. 70, così come sostituito dall'articolo 3 della legge n. 62/2002 sono i
seguenti":
- Seggi normali (1 Presidente; 3 Scrutatori; 1 Segretario. N. 1 scrutatore in
più solo nel caso previsto dall'art. 2 della legge n. 199/1978 -seggi volanti)
Presidenti Euro 130,00 Scrutatori e segretari Euro 104,00
- Seggi speciali (1 Presidente; 2 scrutatori)
Presidenti Euro 79,00 Scrutatori e segretari Euro 53,00
Al punto 3b) "Spese per la retribuzione di prestazioni straordinarie"
il primo capoverso viene sostituito come segue:
"Il periodo elettorale, ai fini del lavoro straordinario inizia il
giorno 2 maggio 2006, data di pubblicazione del DPR di convocazione dei comizi,
e termina il 25 luglio 2006".
Si coglie l'occasione, con la presente circolare, per rammentare che in data 9
maggio 2006 è stato sottoscritto il nuovo Contratto Collettivo Nazionale del
personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali per il biennio
economico 2004-2005. Pertanto, gli Enti locali dovranno applicare anche per le
consultazioni politiche del 9 aprile 2006 oltre che per il referendum del 25
giugno p.v., le nuove tariffe rivenienti dal predetto Contratto Collettivo e,
conseguentemente i relativi rendiconti dovranno contenere la spesa sostenuta
per l'effettuazione del lavoro straordinario dei dipendenti comunali in
applicazione delle nuove tariffe orarie. Relativamente al conguaglio che i
Comuni dovranno corrispondere per il lavoro straordinario elettorale effettuato
in occasione delle consultazioni svoltesi negli anni 2004-2005 (parlamento
europeo, elezioni suppletive, referendum popolari), per effetto
dell'applicazione del menzionato nuovo CCNL, lo stesso dovrà essere liquidato
dai Comuni e, i relativi rendiconti dovranno essere, poi, trasmessi alle
competenti Prefetture entro il termine del 27 dicembre 2006. Gli Enti locali
dovranno separare detti rendiconti da quelli che verranno predisposti ed
inoltrati per il rimborso delle spese sostenute per l'organizzazione del
referendum del 25 giugno 2006. È' appena il caso di ribadire che la spesa
sostenuta per i citati conguagli, ai fini del rimborso, deve essere supportata
dalla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento della stessa. Qualora i
Comuni non provvedessero all'invio della suddetta documentazione entro il
precitato termine, questo Ministero si riserva di far conoscere le proprie
determinazioni in merito.
§ 5 della circolare FL n. 5/2006 "Rendiconti dei Comuni".
Il terzo capoverso del paragrafo 5 è così sostituito:
"I Comuni, appena ultimati i pagamenti dovranno redigere il rendiconto
delle spese sostenute ed inviarlo alle Prefetture entro il termine perentorio
di sei mesi dalla data delle consultazioni, pena la decadenza dal diritto al
rimborso (legge 19 marzo 1993, n. 68.) .Pertanto i Comuni dovranno presentare i
rendiconti entro il 25 dicembre 2006."
Al riguardo, si precisa che, nella fattispecie, si applica la disposizione
di cui all'articolo 155 del codice di procedura civile il quale stabilisce che
i giorni festivi si computano dal termine. Pertanto il suddetto termine
perentorio di presentazione viene, di diritto, prorogato al giorno 27 dicembre
2006.
§ 6 della circolare FL n. 5/2006. "Rendiconti dei funzionari
delegati".
Per quanto attiene ai dati da segnalare a questo Ministero circa la situazione
contabile del capitolo 1312, in esito alle spese sostenute e rendicontate dai
Comuni, nonché alle spese di codeste sedi, si indica, per il solo referendum,
la data del 20 gennaio 2007 quale termine per la predetta segnalazione.
§ 7 della circolare FL n. 5/2006. "Disposizioni relative all'esercizio
di voto dei cittadini italiani residenti all'estero".
Il paragrafo 7 è così modificato:
La legge 27 dicembre 2001, n. 459, ha introdotto, per l'elezione delle Camere e
per i referendum le "norme per l'esercizio del diritto di voto dei
cittadini italiani residenti all'estero".
In particolare, l'articolo 13 della menzionata legge prevede che presso
l'Ufficio centrale per la circoscrizione estero, (istituito presso la Corte di
appello di Roma) è costituito un seggio elettorale ogni 5.000 elettori con il
compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti
inviati dagli elettori. Gli importi degli onorari fissi da corrispondere ai
componenti dei citati seggi, ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. 2 aprile
2003, n. 104, "regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n.
459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini
italiani residenti all'estero", sono equiparati a quelli dei seggi
istituiti nel territorio nazionale:
Seggi circoscrizione estero: (n. 1 Presidente, n. 4 scrutatori)
Presidenti Euro 130,00 Scrutatori Euro 104,00
Dette spese saranno corrisposte dal Comune di Roma senza operare alcuna
ritenuta di acconto, ai sensi della precitata legge 21 marzo 1990, n. 53. Per
la liquidazione si richiamano le istruzioni contenute nell'apposita, consueta,
circolare.
L'articolo 12, comma 7, della cennata legge 459 del 2001 prevede l'invio, per
via aerea e con valigia diplomatica, delle buste contenenti le schede
elettorali votate, da parte degli Uffici consolari all'Ufficio centrale per la
circoscrizione estero.
Il menzionato regolamento di attuazione della legge in parola, all'articolo 18,
comma 4, stabilisce che i suddetti plichi in arrivo agli scali aeroportuali di
Roma sono presi in carico e custoditi dal suddetto Ufficio centrale per la
circoscrizione Estero, che, a tali fini, si avvale, previe intese, della
collaborazione degli Uffici territoriali del Governo e dei Comuni.
Al riguardo, si rappresenta che le eventuali spese che dovessero scaturire
dalla collaborazione offerta dalle Prefetture e dai Comuni, a seguito delle
intese prese con l'Ufficio centrale, saranno poste, a carico del capitolo 1312.
Le stesse dovranno essere inserite, da parte dei Comuni interessati,
nell'apposito documentato rendiconto, separando queste ultime da quelle
sostenute per la normale organizzazione tecnica delle elezioni in argomento.
Ai fini del rimborso delle spese in parola, è necessario che gli Enti locali
interessati alleghino, altresì, copia dell'intesa intercorsa con il più volte
menzionato Ufficio centrale, dalla quale risultino dettagliatamente le attività
e i servizi richiesti dall'Ufficio medesimo.
§ 11 della circolare FL n. 5/2006. "Spese postali e telegrafiche.
Il paragrafo 7 è stato così sostituito:
"Al riguardo, la Società Poste Italiane, su formale richiesta di questo
Ministero ha impartito alle dipendenti filiali le consuete istruzioni, che
saranno comunicate quanto prima a codeste Prefetture con apposito
telegramma.".
Si raccomanda l'esatta osservanza delle presenti istruzioni e si resta in
attesa di un cenno di assicurazione
IL DIRETTORE CENTRALE (Bruschi) F.to Bruschi
Roma, lì 19 maggio 2006
......