REFERENDUM: COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGIO
Domande sul "Fondo di credito per i nuovi nati"
Circolare F
Circolare
F.L. 6/2011
AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI
AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE DI
TRENTO E BOLZANO
AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE
D’AOSTA
Servizi di Prefettura
AOSTA
OGGETTO: Competenze dovute ai componenti dei seggi per
i referendum popolari del 12 e 13 giugno 2011.
PARTE PRIMA
COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI
§ 1.- Premessa.
Ai componenti degli uffici elettorali di sezione
spettano i compensi previsti dall’articolo 1, comma 5, della legge 13 marzo
1980, n. 70, così come sostituito dall’articolo 3 della legge 16 aprile 2002,
n. 62, nelle misure di seguito specificate. I medesimi compensi spettano anche
ai componenti dei seggi della regione Sicilia nei quali si effettuano i
referendum abbinati al secondo turno di votazione delle elezioni comunali.
Spetta, altresì, ai soli Presidenti il trattamento di
missione, se dovuto, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 70 del 1980, nella
misura corrispondente a quella spettante ai dirigenti dell’amministrazione
dello Stato, con le limitazioni introdotte dall’art. 1, comma 213, della legge
23 dicembre 2005, n. 266.
Con le modalità di cui alle presenti istruzioni, le competenze in parola devono
essere pagate dai Comuni, appena ultimate le operazioni di scrutinio, e
rimborsate dalle Prefetture, Commissariati del Governo e Presidenza della
Regione autonoma della Valle d’Aosta, con imputazione ai fondi ad esse
accreditati sull’apposito capitolo 1310 -PG 3.
La spesa per gli onorari fissi e per il trattamento di
missione è a totale carico dello Stato.
Per i comuni della Regione Sicilia nei quali si
effettua l’abbinamento dei referendum con il secondo turno di votazione delle
elezioni comunali, nonché per i comuni nei quali si effettua l’abbinamento dei
referendum nazionali con i referendum locali, il riparto della spesa è
disciplinato dalle apposite intese stipulate con le Amministrazioni
interessate. In questi casi, nel riepilogo (Modello C) dovrà essere
evidenziato, se ricorre, sia l’onere a carico dello Stato, sia l’onere a carico
delle altre Amministrazioni.
ONORARIO
§ 2.- Misure ed attribuzione.
Per le competenze ai componenti dei seggi si applica
il predetto art. 1, comma 5, della legge 13 marzo 1980, n. 70.
Ai componenti dei seggi, sia normali che speciali,
spetta un onorario fisso. Per l’imminente consultazione, le competenze dovute
ai componenti dei seggi ordinari sono quelle riportate di seguito e sono
comprensive delle maggiorazioni di € 33,00 (Presidenti) e di € 22,00
(Scrutatori e Segretari) da corrispondere per ogni consultazione da effettuare
contemporaneamente alla prima per lo svolgimento di n. 4 referendum.
SEGGI ORDINARI:
Presidenti:
€ 229,00
Scrutatori e Segretari:
€
170,00
SEGGI SPECIALI: (qualunque sia il numero delle consultazioni)
Presidenti:
€ 79,00;
Scrutatori e Segretari:
€
53,00.
Qualora il numero dei quesiti referendari dovesse
ridursi, i predetti importi dovranno essere adeguati al numero di consultazioni
da effettuarsi.
Si rammenta, inoltre, che in caso di contemporanea
effettuazione di più consultazioni referendarie o elettorali, ai componenti
degli uffici elettorali di sezione possono riconoscersi, comunque, fino a un
massimo di quattro maggiorazioni (art. 2, comma 125, legge 662/1996).
L’onorario, essendo forfetario per la specifica
funzione di ciascun componente di seggio, è dovuto per intero nel caso che sia
stata interamente espletata la funzione stessa. Ove, invece, il componente sia
stato sostituito nel corso delle operazioni, per qualsiasi motivo, l’onorario
deve essere ripartito in proporzione alla durata della rispettiva
partecipazione alle operazioni del seggio.
Inoltre, l’onorario retribuisce tutta l’opera prestata
da ciascuno dei componenti dei seggi e, quindi, anche quella per l’eventuale
recapito dei plichi relativi alle operazioni dei seggi stessi.