REFERENDUM: RIMBORSO SPESE E COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI
NUOVO TASSO D'INTERESSE PER RITARDATI PAGAMENTI
Ministero dell’Interno
Ministero dell’Interno
Finanza locale
Circolare 19 maggio 2006, n. 12
Oggetto: referendum costituzionale del 25 giugno
2006. Disciplina delle spese
Premessa
Per
l'attuazione e l'organizzazione del referendum del 25 e 26 giugno p.v. si
rimanda alle istruzioni già impartite con la circolare FL n. 5/2006 del 3 Marzo
2006 inerente «elezioni politiche del 9 e 10 aprile 2006» ad esclusione di
quelle di cui ai paragrafi 3 (Spese dei Comuni rimborsabili dallo Stato), 5
(Rendiconti dei Comuni), 6 (Rendiconti dei funzionari delegati), 7
(Disposizioni relative all'esercizio di voto dei cittadini italiani residenti
all'estero) e 11 (Spese postali e telegrafiche) per le parti di seguito
indicate. Le restanti istruzioni rimangono invariate. Il paragrafo 8
(Disciplina dei riparti per il contemporaneo svolgimento delle elezioni
politiche e amministrative della Regione Friuli Venezia Giulia) è abolito.
Si rammenta
che, pur in presenza di periodi elettorali consecutivi, conseguenti
all'effettuazione di diverse tipologie di consultazioni, si configura
esclusivamente un accavallamento e non una contemporaneità degli stessi.
Pertanto, le spese sostenute nei suddetti periodi non sono soggette ad alcun
riparto e dovranno essere poste a carico delle Amministrazioni interessate alle
singole elezioni.
Analogamente
anche le autorizzazioni all'espletamento del lavoro straordinario dei
dipendenti comunali saranno predisposte per ciascuna delle consultazioni da
effettuare. Si ribadisce che il limite massimo mensile di 70 ore individuali
non può essere in nessun caso superato.
Si informa,
infine, che per il Referendum di cui trattasi, la consueta pubblicazione
recante «Istruzioni per la liquidazione delle competenze dovute ai componenti
dei seggi» non sarà più distribuita a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato. Le medesime istruzioni verranno diramate «via Internet»
direttamente da questa Direzione sul sito:
http://finanzalocale.interno.it/circ/www.finanzalocale.interno.it alla voce -
circolari e decreti. L'avvenuta diramazione sarà comunicata a codeste Sedi
mediante apposita circolare telegrafica per il successivo, specifico, inoltro
ai Comuni.
Le
modifiche apportate alla circolare FL n. 5/2006 sono trascritte in corsivo.
§ 3 della
circolare FL n. 5/2006 «Spese dei Comuni rimborsabili dallo Stato».
Il punto
3a) «Spese per le competenze corrisposte ai componenti dei seggi elettorali» è
così sostituito:
«Gli
importi degli onorari fissi da corrispondere ai componenti degli Uffici
elettorali di sezione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n.
70, così come sostituito dall'articolo 3 della legge n. 62/2002 sono i
seguenti»:
Seggi
normali
(1
Presidente; 3 Scrutatori; 1 Segretario. n. 1 scrutatore in più solo nel caso
previsto dall'art. 2 della legge n. 199/1978 - seggi volanti)
Presidenti
€ 130,00
Scrutatori
e segretari € 104,00
Seggi
speciali
(1
Presidente; 2 scrutatori)
Presidenti
€ 79,00
Scrutatori
e segretari € 53,00
Al punto
3b) «Spese per la retribuzione di prestazioni straordinarie» il primo capoverso
viene sostituito come segue:
«Il periodo
elettorale, ai fini del lavoro straordinario inizia il giorno 2 maggio 2006,
data di pubblicazione del Dpr di convocazione dei comizi, e termina il 25
luglio 2006».
Si coglie
l'occasione, con la presente circolare, per rammentare che in data 9 maggio
2006 è stato sottoscritto il nuovo Contratto Collettivo Nazionale del personale
del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali per il biennio economico
2004-2005.
Pertanto,
gli Enti locali dovranno applicare anche per le consultazioni politiche del 9
aprile 2006 oltre che per il referendum del 25 giugno p.v., le nuove tariffe
rivenienti dal predetto Contratto Collettivo e, conseguentemente i relativi
rendiconti dovranno contenere la spesa sostenuta per l'effettuazione del lavoro
straordinario dei dipendenti comunali in applicazione delle nuove tariffe
orarie.
Relativamente
al conguaglio che i Comuni dovranno corrispondere per il lavoro straordinario
elettorale effettuato in occasione delle consultazioni svoltesi negli anni
2004-2005 (parlamento europeo, elezioni suppletive, referendum popolari), per
effetto dell'applicazione del menzionato nuovo CCNL, lo stesso dovrà essere
liquidato dai Comuni e, i relativi rendiconti dovranno essere, poi, trasmessi
alle competenti Prefetture entro il termine del 27 dicembre 2006.
Gli Enti
locali dovranno separare detti rendiconti da quelli che verranno predisposti ed
inoltrati per il rimborso delle spese sostenute per l'organizzazione del
referendum del 25 giugno 2006.
È appena il
caso di ribadire che la spesa sostenuta per i citati conguagli, ai fini del
rimborso, deve essere supportata dalla documentazione comprovante l'avvenuto
pagamento della stessa.
Qualora i
Comuni non provvedessero all'invio della suddetta documentazione entro il
precitato termine, questo Ministero si riserva di far conoscere le proprie
determinazioni in merito.
§ 5 della
circolare FL n. 5/2006 «Rendiconti dei Comuni».
Il terzo
capoverso del paragrafo 5 è così sostituito:
«I Comuni,
appena ultimati i pagamenti dovranno redigere il rendiconto delle spese
sostenute ed inviarlo alle Prefetture entro il termine perentorio di sei mesi
dalla data delle consultazioni, pena la decadenza dal diritto al rimborso
(legge 19 marzo 1993, n. 68.). Pertanto i Comuni dovranno presentare i
rendiconti entro il 25 dicembre 2006».
Al
riguardo, si precisa che, nella fattispecie, si applica la disposizione di cui
all'articolo 155 del codice di procedura civile il quale stabilisce che i
giorni festivi si computano dal termine. Pertanto il suddetto termine
perentorio di presentazione viene, di diritto, prorogato al giorno 27 dicembre
2006.
§ 6 della
circolare FL n. 5/2006. «Rendiconti dei funzionari delegati».
Per quanto
attiene ai dati da segnalare a questo Ministero circa la situazione contabile
del capitolo 1312, in esito alle spese sostenute e rendicontate dai Comuni,
nonché alle spese di codeste sedi, si indica, per il solo referendum, la data
del 20 gennaio 2007 quale termine per la predetta segnalazione.
§ 7 della
circolare FL n. 5/2006. «Disposizioni relative all'esercizio di voto dei
cittadini italiani residenti all'estero».
Il
paragrafo 7 è così modificato:
La legge 27
dicembre 2001, n. 459 ha introdotto, per l'elezione delle Camere e per i
referendum le «norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani
residenti all'estero».
In
particolare, l'articolo 13 della menzionata legge prevede che presso l'Ufficio
centrale per la circoscrizione estero, (istituito presso la Corte di appello di
Roma) è costituito un seggio elettorale ogni 5.000 elettori con il compito di
provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli
elettori. Gli importi degli onorari fissi da corrispondere ai componenti dei
citati seggi, ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104,
«regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459 recante
disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti
all'estero», sono equiparati a quelli dei seggi istituiti nel territorio
nazionale:
Seggi
circoscrizione estero:
(n. 1
Presidente, n. 4 scrutatori)
Presidenti
€ 130,00
Scrutatori
€ 104,00
Dette spese
saranno corrisposte dal Comune di Roma senza operare alcuna ritenuta di
acconto, ai sensi della precitata legge 21 marzo 1990, n. 53. Per la
liquidazione si richiamano le istruzioni contenute nell'apposita, consueta,
circolare.
L'articolo
12, comma 7, della cennata legge 459 del 2001 prevede l'invio, per via aerea e
con valigia diplomatica, delle buste contenenti le schede elettorali votate, da
parte degli Uffici consolari all'Ufficio centrale per la circoscrizione estero.
Il
menzionato regolamento di attuazione della legge in parola, all'articolo 18,
comma 4, stabilisce che i suddetti plichi in arrivo agli scali aeroportuali di
Roma sono presi in carico e custoditi dal suddetto Ufficio centrale per la
circoscrizione Estero, che, a tali fini, si avvale, previe intese, della
collaborazione degli Uffici territoriali del Governo e dei Comuni.
Al
riguardo, si rappresenta che le eventuali spese che dovessero scaturire dalla
collaborazione offerta dalle Prefetture e dai Comuni, a seguito delle intese
prese con l'Ufficio centrale, saranno poste, a carico del capitolo 1312. Le
stesse dovranno essere inserite, da parte dei Comuni interessati, nell'apposito
documentato rendiconto, separando queste ultime da quelle sostenute per la
normale organizzazione tecnica delle elezioni in argomento.
Ai fini del
rimborso delle spese in parola, è necessario che gli Enti locali interessati
alleghino, altresì, copia dell'intesa intercorsa con il più volte menzionato
Ufficio centrale, dalla quale risultino dettagliatamente le attività e i
servizi richiesti dall'Ufficio medesimo.