REGOLAMENTO ATTUATIVO CODICE CONTRATTI
Sanzioni per ritardo nei pagamenti
Il Capo dello Stato, con D
Il Capo dello Stato, con D.P.R. 5 Ottobre 2010,
ha emanato il Regolamento attuativo del codice dei contratti, previsto
all'articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che entrerà in
vigore dopo centottanta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta
ufficiale.
Successivamente alla firma del Presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano il provvedimento è stato restituito alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che
avverrà dopo il visto della Corte dei Conti.
Con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento saranno abrogati, alcuni
provvedimenti previgenti tra i quali:
gli articoli 337, 338, 342, 343, 344, 348 della
legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F;
il decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1999, n. 554;
il decreto del Presidente della Repubblica 25
gennaio 2000, n. 34;
gli articoli 5, comma 1, 7, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34 e 37, del
decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145;
il decreto del Presidente della Repubblica 20
agosto 2001, n. 384.
Il nuovo regolamento è costituito da 359 articoli suddivisi nelle seguenti 7
parti:
Parte I - Disposizioni comuni - da art. 1 ad art.
8;
Parte II - Contratti pubblici relativi a lavori
nei settori ordinari - da art. 9 ad art. 251;
Parte III - Contratti pubblici relativi a servizi
attinenti all'architettura e all'ingegneria nei settori ordinari - da art.
252 ad art.270;
Parte IV - Contratti pubblici relativi a forniture
e altri servizi nei settori ordinari - da art. 271 ad art.338;
Parte V - Contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture nei settori speciali - da art. 339 ad art.342;
Parte VI - Contratti eseguite all'estero - da
art. 343 ad art.356;
Parte VII - Disposizioni transitorie e
abrogazioni - da art. 357 ad art.359
e da 9 allegati.
In tutti gli articoli del nuovo Regolamento, al di sotto del numero
dell'articolo stesso è riportato il riferimento alla legislazione previgente e,
per tale motivo, abbiamo ritenuto utile predisporre tre tabelle relative
alla corrispondenza tra il D.P.R. n. 554/1999, il D.M. 145/2000 ed il D.M. n.
34/2000 ed il nuovo Regolamento.
Le principali novità del nuovo testo possono essere così riassunte:
giungono al via le norme sulla validazione dei
progetti, affidabile con gara anche a soggetti esterni, ma con regime di
favore per le stazioni appaltanti;
sarà possibile inserire una soglia per i ribassi
nelle gare di progettazione con una nuova formulazione per limitare le offerte
anomale;
vengono ridotti del 50% i requisiti per accedere
alle gare di progettazione;
con lo stralcio dell'allegato A1, viene rinviata
la disciplina delle opere superspecialistiche;
negli appalti integrati sarà sempre obbligatoria,
come nelle concessioni, la qualificazione SOA per progettazione e
costruzione;
le norme relative alle sanzioni per le SOA e per
le imprese che dichiarano il falso entreranno in vigore dopo 15 giorni
dalla pubblicazione del testo sulla Gazzetta ufficiale e non dopo sei mesi.
Con l'emanazione del nuovo Regolamento giunge a conclusione il processo di
modifica della legislazione sulle opere pubbliche iniziato con la pubblicazione
del Codice dei Contratti (D.Lgs. 163/2006).
Ma forse non si tratterà di conclusione perché sembra che la pubblicazione del
nuovo Regolamento sarà, ancora una volta, un punto di partenza sia per
innescare un procedimento di semplificazione normativa auspicato da tutti
coloro che vogliono un settore delle opere pubbliche trasparente sia perché
giungono voci di dissenso tra i professionisti che hanno già mostrato il loro
disappunto sul problema legato alla determinazione dell'importo da porre a base
d'asta nelle gare per l'affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura
e sulla discrezionalità per le pubbliche amministrazioni nell'affidamento delle
gare al di sotto dei 100.000 Euro.
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