REGOLE PER AFFIDAMENTO INCARICHI ESTERNI
NON SI POSSONO CONCEDERE PRESTITI ALLE SOCIETA' CONTROLLATE
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA
composta dai magistrati:
dott. Nicola Mastropasqua Presidente
dott. Antonio Caruso Consigliere
dott. Giorgio Cancellieri Consigliere
dott. Giancarlo Penco Consigliere
dott. Angelo Ferraro Consigliere
dott. Giancarlo Astegiano I°
Referendario
dott. Gianluca Braghò Referendario
dott.ssa Alessandra Olessina Referendario
dott. Massimo Valero Referendario
(relatore)
nella camera di consiglio del 2 aprile 2009
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti,
approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive
modificazioni;
Vista la legge 21 marzo 1953, n.
161;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n.
20;
Vista la
deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16
giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l’organizzazione delle
funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni
delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;
Visto il decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267;
Vista la legge 5 giugno 2003, n.
131;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n.
244, art. 3, commi da 54 a 57
Visto l’art. 46 del DL. 25 giugno
2008 n. 112, convertito nella legge del 6 agosto 2008 n. 133.
Considerato
in fatto
In data 2 marzo 2009 il Comune di Cadorago (CO), ai
sensi dell’art. 3, commi da 54 a 57, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha
trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo per Lombardia l’estratto del
regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e servizi,
modificato nella parte relativa all’affidamento degli incarichi di
collaborazione autonoma con deliberazione di Giunta comunale n.17 del 3
febbraio 2009;
Dall’esame del predetto estratto regolamentare non
emergono i riferimenti ai principi ed obblighi in materia di affidamento
d’incarichi per le società in house.
Alla luce delle predette difformità del regolamento dai
criteri enunciati dalla Sezione con le delibere 37/2008, 224/2008 e
37/2009/INPR, il magistrato istruttore ritiene che sussistano i presupposti per
deferire la questione all’esame della Sezione.
Considerato
in diritto
La legge finanziaria per il 2008 (l. 24 dicembre 2007,
n. 244) nel dettare regole alle quali gli enti locali debbono conformarsi per
il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio e di ricerca nonché
di consulenze a soggetti estranei all’amministrazione, ha previsto la
necessaria emanazione da parte di ciascun ente locale di norme regolamentari in
materia, il cui testo deve essere trasmesso alla competente Sezione regionale
della Corte dei conti entro trenta giorni dall’adozione, anche nell’ipotesi di
modifiche future a testi già approvati.
Questa Sezione ha già individuato con le proprie
deliberazioni n. 37/2008 e 224/2008 i criteri interpretativi della nuova
normativa al fine di stabilire nell’esame dei regolamenti pervenuti uniformi
parametri di verifica, nonché l’alveo giuridico in cui si sostanzia la funzione
di controllo della Corte dei conti.
Vanno a questo punto esaminati gli effetti della
disposizione di cui al comma 57 dell’art. 3 della legge n. 244/2007, che
obbliga gli enti a trasmettere alla Corte dei conti in un breve termine
prefissato le disposizioni regolamentari di cui si tratta.
La norma non contiene alcuna previsione sulle ricadute
dell’obbligo, che di conseguenza vanno ricostruite applicando i principi
generali.
La prima affermazione a farsi è che secondo il dato
testuale dell’art. 3 comma 57 della legge n. 244/2007 l’efficacia delle
disposizioni regolamentari non è subordinata al loro esame da parte della Corte
dei conti. Deve escludersi quindi l’effetto tipico del controllo preventivo di
legittimità, che è integrativo dell’efficacia dell’atto. Nella logica di
sistema l’obbligatoria trasmissione in termini temporali ravvicinati ad un
organo di controllo esterno come la Corte dei conti va finalizzata
all’esercizio di competenze desumibili dalle norme che regolano l’attività
della istituzione.
Si deve allora ricordare che funzione tipica delle
Sezioni regionali della Corte dei conti rispetto agli enti locali è l’esercizio
di un controllo di natura “collaborativa”.
Peraltro la Corte costituzionale, con giurisprudenza
ormai ampiamente consolidata ed univoca, ha affermato che il legislatore è
libero di assegnare alla Corte dei conti qualsiasi forma di controllo, purché
questo abbia un suo fondamento costituzionale, rinvenendo, peraltro, detto
fondamento in una lettura adeguatrice al nuovo assetto della Repubblica di
norme originariamente dettate per lo Stato, quali gli artt. 100, 81,97 primo
comma e 28 della Costituzione (cfr. sentenza Corte Cost. n. 179/2007).
In questo quadro di rapporti istituzionali l’obbligo di
trasmissione alla Corte dei conti di atti e documenti da parte degli enti
locali non può essere fine a se stesso ma deve essere finalizzato allo
svolgimento di funzioni (cfr. in proposito la deliberazione di questa Sezione
n. 11 del 26 ottobre 2006)
La trasmissione di regolamenti deve, pertanto,
ritenersi strumentale al loro esame e ad una pronuncia della Corte dei conti.
In relazione alla natura dell’atto il controllo della Corte dei conti è
ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, dovendosi
assumere a parametro delle disposizioni regolamentari lo statuto dell’ente, i
criteri deliberati dal Consiglio, i limiti normativi di settore ed in
particolare l’art. 7 del D.Lgv.......