REGOLE PER LE ELEZIONI
AFFIDAMENTO SERVIZI SENZA GARA
Propaganda elettorale: le regole per un corretto uso dei dati personali
dei cittadini
Propaganda
elettorale: le regole per un corretto uso dei dati personali dei cittadini
Liberi gli
indirizzi delle liste elettorali, serve il consenso per sms ed e-mail
Regole chiare per partiti
e candidati e garanzie a tutela dei diritti dei cittadini.
In vista dell'avvio della campagna elettorale, l'Autorità per la Privacy
ricorda a partiti politici e candidati le modalità - fissate da uno specifico
provvedimento generale - in base alle quali chi effettua propaganda
elettorale può utilizzare correttamente i dati personali dei cittadini (ad es.
indirizzo, telefono, e-mail etc.).
Dati utilizzabili
senza consenso.
Per contattare gli elettori ed inviare materiale di propaganda, partiti,
organismi politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possono
usare senza il consenso dei cittadini i dati contenuti nelle liste
elettorali detenute dai Comuni. Possono essere usati anche altri elenchi e
registri in materia di elettorato passivo ed attivo (es. elenco degli
elettori italiani residenti all'estero) ed altre fonti documentali detenute
da soggetti pubblici accessibili a chiunque (es. albi professionali). Partiti e
candidati possono usare lecitamente i dati personali di iscritti ed aderenti.
Per i titolari di cariche elettive vi è la possibilità di utilizzare dati
raccolti nel quadro delle relazioni interpersonali da loro avute con cittadini
ed elettori.
Dati utilizzabili
con il previo consenso. A meno che i dati personali siano stati forniti direttamente
dall'interessato, è necessario il consenso per particolari modalità di
comunicazione elettronica come sms, e-mail, mms, per telefonate
preregistrate e fax. Stesso discorso nel caso si utilizzino dati
raccolti automaticamente su Internet o ricavati da forum o newsgroup,
liste abbonati ad un provider, dati presenti sul web per altre finalità.
Sono utilizzabili anche i dati degli abbonati presenti nei nuovi elenchi
telefonici accanto ai quali figurino i due simboli che attestano la
disponibilità a ricevere posta o telefonate. Sono ugualmente
utilizzabili, se si è ottenuto preventivamente il consenso degli interessati, i
dati relativi a simpatizzanti o altre persone già contattate per singole
iniziative o che vi hanno partecipato (es. referendum, proposte di legge,
raccolte di firme).
Dati non
utilizzabili.
Non sono in alcun modo utilizzabili, neanche da titolari di cariche elettive,
gli archivi dello stato civile, l'anagrafe dei residenti, indirizzi
raccolti per svolgere attività e compiti istituzionali o per prestazioni di
servizi, anche di cura, liste elettorali di sezione già utilizzate nei
seggi; dati annotati privatamente nei seggi da scrutatori e rappresentanti
di lista, durante operazioni elettorali.
Informazione ai
cittadini. I
cittadini devono essere informati sull'uso che si fa dei loro dati. Se i dati
non sono raccolti direttamente presso l'interessato, l'informativa va
data al momento del primo contatto o all'atto della registrazione. Per i dati
raccolti da registri ed elenchi pubblici o in caso di invio di materiale
propagandistico di dimensioni ridotte (c.d. "santini"), il Garante ha
consentito a partiti e candidati una temporanea sospensione dell'informativa
fino al 31 luglio 2008
Roma, 3 marzo
2008
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Propaganda
elettorale: il "decalogo" del Garante - 7 settembre 2005
(G.U. del
12 settembre 2005 n. 212)
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in
presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe
Chiaravalloti, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,
componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Vista la normativa
internazionale e comunitaria e il Codice in materia di protezione dei dati
personali (direttive nn. 95/46/CE e 2002/58/CE; d.lg. 30 giugno 2003,
n. 196);
Vista la documentazione in
atti;
Viste le osservazioni
dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del
regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il dott. Giuseppe
Chiaravalloti;
Premesso:
1. Finalità del provvedimento
Le iniziative di propaganda
elettorale, o collegate a referendum o alla selezione di candidati alle
elezioni, costituiscono un momento particolarmente significativo della
partecipazione alla vita democratica (art. 49 Cost.).
In vista delle prossime
consultazioni il Garante richiama l'attenzione sui principali casi nei quali
partiti, organismi politici, comitati di promotori e sostenitori e singoli
candidati possono utilizzare dati personali per iniziative di propaganda
rispettando i diritti e le libertà fondamentali degli interessati (art. 2
del Codice).
2. Dati
utilizzabili senza consenso
A) Liste elettorali
Possono essere anzitutto utilizzati, senza il preventivo consenso degli
interessati, i dati contenuti nelle liste elettorali che ciascun
comune tiene, aggiorna costantemente e rilascia in copia anche su supporto
elettronico. L'intera platea degli elettori può essere così contattata
agevolmente.
Possono essere altresì
utilizzati i seguenti altri elenchi e registri in materia di elettorato
attivo e passivo:
elenco degli elettori italiani residenti
all'estero per le elezioni del Parlamento europeo;
elenco aggiornato dei cittadini italiani
residenti all'estero finalizzato a predisporre le liste elettorali,
realizzato unificando i dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero
(Aire) e degli schedari consolari;e
lenco dei cittadini italiani residenti
all'estero aventi diritto al voto per l'elezione del Comitato degli
italiani all'estero (Comites);
c.d. liste aggiunte degli elettori di uno Stato
membro dell'Unione europea residenti in Italia e che intendano esercitare
il diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo.
B) Altri elenchi
e registri pubblici
Oltre alle liste elettorali, possono essere utilizzate per la propaganda, anche
in questo caso senza il consenso degli interessati, altre fonti documentali
detenute da soggetti pubblici, qualora esse siano liberamente accessibili a
chiunque senza limitazioni di sorta in base ad una specifica disposizione
normativa. Occorre tuttavia rispettare le modalità eventualmente stabilite per
accedere a tali fonti (es., identificazione di chi ne chiede copia; accessi
consentiti solo in determinati periodi) o per utilizzarle (es., obbligo di
indicare la fonte dei dati nel materiale di propaganda; rispetto delle finalità
per le quali determinati elenchi sono resi pubblici).
C) Dati raccolti
da titolari di cariche elettive e di altre funzioni pubbliche
I titolari di cariche elettive possono utilizzare le informazioni
raccolte nel quadro delle relazioni interpersonali con cittadini ed elettori.
Alcune specifiche
disposizioni di legge prevedono altresì che il titolare della carica elettiva
possa richiedere agli uffici di fornire notizie utili all'esercizio del
mandato, che possono essere utilizzate solo per finalità pertinenti a tale
esercizio. L'eventuale impiego di tali informazioni per iniziative di
propaganda rivolte agli interessati è pertanto consentita solo in casi
particolari nei quali le iniziative stesse possano risultare in concreto
obiettivamente riconducibili ad attività e compiti espletati nel corso del
mandato.
È illegittima
l'eventuale richiesta di ottenere dagli uffici dell'amministrazione o dell'ente
la comunicazione di intere basi di dati, oppure la formazione di appositi
elenchi "dedicati" da utilizzare per la propaganda fuori dai predetti
casi riconducibili ad attività e compiti espletati nel corso del mandato.
Non può ritenersi
parimenti consentito, da parte di soggetti titolari di altre cariche
pubbliche non elettive, l'utilizzo per finalità di propaganda di dati acquisiti
per svolgere i relativi compiti istituzionali.
D) Dati raccolti
nell'esercizio di attività professionali e di impresa
I dati personali raccolti in quanto necessari nell'esercizio di attività
professionali e di impresa per prestazioni d'opera o per fornire beni e
servizi non sono utilizzabili. La finalità di propaganda non è infatti
riconducibile agli scopi per i quali i dati sono raccolti.
E) Iscritti a
partiti, organismi politici e comitati
Nell'ambito di partiti, organismi politici, comitati di promotori e
sostenitori, si possono utilizzare lecitamente, senza un apposito consenso, dati
personali relativi ad iscritti ed aderenti, nonché ad altri soggetti con
cui intrattengono regolari contatti (cfr. art. 26, comma 4, lett. a),
del Codice).
F) Iscritti ad
altri organismi associativi a carattere non politico
Altri enti, associazioni ed organismi senza scopo di lucro
(associazioni sindacali, professionali, sportive, di categoria, ecc.), possono
prevedere che tra i propri scopi vi siano anche le finalità di propaganda di
cui al presente provvedimento che, se perseguite direttamente dai medesimi
enti, organismi o associazioni, non richiedono il consenso (cfr. artt. 24,
comma, 1, lett. h) e 26, comma 4, lett. a), del Codice).
3. Fonti
documentali non utilizzabili per propaganda
Alcune fonti documentali
detenute da soggetti pubblici non sono utilizzabili, neanche da parte di
titolari di cariche elettive, in ragione della specifica normativa che ne
precluda l'acquisizione a fini di propaganda, oppure del segreto d'ufficio o
della circostanza che esse sono state acquisite in base ad una normativa che ne
vincola l'utilizzo. Ciò avviene ad esempio nei seguenti casi:
archivi dello stato civile;
anagrafe della popolazione residente, utilizzabile però per la
comunicazione istituzionale di amministrazioni pubbliche;
liste elettorali di sezione già utilizzate nei
seggi, sulle
quali sono annotati dati relativi ai non votanti e che sono utilizzabili
solo per controllare la regolarità delle operazioni elettorali;