REISCRIZIONE ANAGRAFICA PER CITTADINI CANCELLATI PER IRREPERIBILITA’
ASSEGNI FAMILIARI: RIVALUTATI I LIVELLI DI REDDITO
Quesito Anagrafe
Quesito
Anagrafe
Iscrizione anagrafica di cittadino cancellato per irreperibilità al censimento.
Risulta utile, in primo luogo, richiamare il concetto di residenza, il quale,
come ribadito da costante giurisprudenza, si fonda sulla dimora abituale del soggetto
sul territorio comunale, rilevata dalle consuetudini di vita e dallo
svolgimento delle relazioni sociali.
L’iscrizione anagrafica, pertanto, è condizionata unicamente dalla verifica
della corrispondenza fra quanto dichiarato dal cittadino e l’effettiva,
abituale presenza dello stesso sul territorio del Comune.
L’articolo 11 del regolamento anagrafico (D.P.R. n223/1989) individua tra le
cause della cancellazione l’irreperibilità, accertata a seguito delle
risultanze delle
operazioni censuarie, ovvero, quando a seguito di ripetuti accertamenti,
opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile.
Si richiamano inoltre le circolari ISTAT del 10/07/2001 e del 24/05/2002,con le
quali sono state dettate istruzioni in tema di revisione e aggiornamento delle
anagrafi comunali a seguito delle risultanze del14° censimento generale della
popolazione del censimento generali delle abitazioni
Per i soggetti cancellati per irreperibilità al censimento e successivamente
ricomparsi, con circolare dell’ISTAT, “Metodi e norme, Serie B” edizione 92,
realizzata di concerto con quest’Amministrazione, è stato ritenuto che “la
ricomparsa nello stesso Comune che ha cancellato per irreperibilità comporta
una nuova iscrizione (reiscrizione) con decorrenza dal giorno in cui si
manifesta la ricomparsa stessa all’ufficio anagrafe”, ai sensi dell’art. 7,
comma 2, del Regolamento anagrafico n. 223/89.
IL DIRIGENTE DELL’AREA ANAGRAFE
(Vice Prefetto Castaldo)
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