RELAZIONE AL PARLAMENTO SULL'ADDIZIONALE IRPEF 2006
OMNICOMPRENSIVITA' DELLA RETRIBUZIONE
RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO
RELAZIONE
ANNUALE AL PARLAMENTO
sullo stato di attuazione della
ADDIZIONALE COMUNALE ALL’ IRPEF
-- ANNO 2006 --
(ai sensi dell'articolo 3, comma 1, decreto legislativo n. 360 del 1998)
-- Elaborazione dei dati disponibili al maggio 2006 --
Giugno 2007
INDICE
1. - Disciplina normativa a tutto l'anno 2006
2. - Dati oggetto della relazione
3. - Misura dell'addizionale comunale all’ IRPEF
facoltativa
4. - Enti che hanno applicato l'addizionale IRPEF
5. - Attribuzione ai comuni interessati
all'addizionale comunale IRPEF facoltativa
6. - Gettito dell'addizionale
7. – Elaborazioni
8. – Conclusioni
Allegato A
Allegato A (versione "accessibile")
Allegato B
Allegato B (versione "accessibile")
Grafici
Tabelle
1. Disciplina normativa a tutto l'anno 2006.
Il
quadro normativo di riferimento è costituito dal decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360 relativo alla “Istituzione di una addizionale comunale
all'IRPEF”, e dalle successive modifiche disposte dalle leggi 13 maggio 1999,
n° 133, 21 novembre 2000, n° 342 e 23 dicembre 2000, n° 388.
L’articolo
3, comma 1, del decreto legislativo prevede che: "il Governo trasmetta al
Parlamento una relazione annuale sullo stato di attuazione del provvedimento,
evidenziando le risorse aggiuntive acquisite dalle province e dai comuni.
….." e che nella presente relazione venga illustrata la situazione
economico-finanziaria degli Enti Locali a seguito dell’attuazione delle
disposizioni normative in materia di addizionale comunale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche, con l’obiettivo di evidenziare le risorse
aggiuntive acquisite dai comuni, dato che l’addizionale provinciale
all’IRPEF non ha ancora trovato applicazione.
L’articolo
1 del citato decreto legislativo, ha previsto, dall’anno 1999, la facoltà da
parte dei comuni di applicare un'addizionale comunale all'IRPEF, il cui
gettito, per gli anni 1999-2003 è stato ripartito ed erogato, rispettivamente,
negli anni 2000-2004 dal Ministero dell’Interno: in sostanza, il gettito di
ciascun anno è stato erogato ai comuni nel successivo esercizio finanziario.
Ciò in quanto, ai sensi dei successivi commi 6 e 7 del predetto articolo 1,
l’addizionale “…e' versata, unitamente all'imposta sul reddito delle
persone fisiche, con le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e dell'interno…” e “…la ripartizione
tra i comuni delle somme versate a titolo di addizionale e' effettuata, salvo
quanto previsto dall'articolo 2, dal Ministero dell'interno, a titolo di
acconto sull'intero importo delle somme versate entro lo stesso anno in cui e'
effettuato il versamento…”.
Sostanzialmente
si attua una procedura complessa che passa attraverso varie fasi.
La
procedura relativa all’anno 2006, infatti, darà corso a varie erogazioni nel
corrente anno 2007 e si concluderà compiutamente solo allorché il Ministero
dell’economia e delle finanze renderà disponibili i dati riguardanti il reddito
imponibile IRPEF dell’anno 2006 relativo ai Comuni, in base al quale sarà
possibile determinare in via definitiva il gettito dell’addizionale di ciascun
singolo comune e provvedere di conseguenza ai relativi saldi, erogando quelli
positivi e trattenendo i negativi.
Tornando
all’esame della disciplina normativa, si sottolinea che la misura di
applicazione dell'addizionale IRPEF (articolo 1, comma 3), nell’anno esaminato,
non può eccedere il tetto massimo di 0,5 punti percentuali, con un incremento
annuo non superiore a 0,2 punti percentuali ed è stata ribadita dalla legge 21
novembre 2000, n. 342, che all'articolo 28 ha stabilito che i comuni possono
deliberare la variazione dell'aliquota entro il 31 dicembre. Va chiarito che
tra i comuni censiti sono esclusi quelli appartenenti alle regioni Valle D'Aosta,
Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, i quali in base alla legislazione
speciale in tema di autonomie locali sono esclusi dal sistema ordinario dei
trasferimenti erariali (vedi anche paragrafo 3).
Dal
fenomeno oggetto del presente studio, emerge che l'addizionale comunale
all'IRPEF, rappresenta una innovazione nel panorama delle entrate proprie dei
comuni, nei confronti dei quali determina una maggiore autonomia finanziaria.
Infine,
sembra utile evidenziare che il complesso iter applicativo dell'addizionale
comunale all'IRPEF, prevede adempimenti a carico dei sostituti d'imposta ed il
successivo intervento del Ministero dell'interno, per la conseguente
attribuzione del gettito ai comuni. Ciò comporta diverse procedure di pagamento
nel corso dell'anno finanziario, a tutto vantaggio degli enti locali
interessati. Infatti, questo Ministero non procede ad un unico pagamento, ad
avvenuta acquisizione di tutte le somme, ma aziona tempestivamente le procedure
di pagamento appena raggiunto un congruo importo da assegnare. Tale gestione
permette agli enti locali di fruire del gettito dell'addizionale nei tempi più
rapidi consentiti dalla procedura.
Si
ritiene utile specificare che il sistema descritto è destinato a mutare in
relazione alle disposizioni introdotte dall’articolo 1, commi 142 e 143, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per l’anno 2007),
modificative delle disposizioni di cui al citato D.Lgs. n. 360 del 1998.
Infatti,
l’art 1, comma 4, del D.Lgs. n. 360 del 1998, come modificato dall’art. 1,
comma 142, della legge n. 296 del 2006, dispone che il versamento di detto
tributo venga effettuato in acconto ed a saldo unitamente al saldo
dell’I.R.PE.F.
Il comma
143 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006, d’altro canto stabilisce che il
versamento dell’addizionale in esame sarà effettuato direttamente al comune di
riferimento e regolamentato con apposito decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della stessa legge finanziaria.
Nelle
more dell’entrata in funzione del nuovo sistema, le somme relative
continueranno ad essere accreditate al Ministero dell’interno per la successiva
attribuzione ai singoli enti locali.
2. Dati oggetto della relazione.
Stante
la particolare articolazione del tributo, come precedentemente descritta, la
relazione esaminerà, per l’annualità 2006, i flussi di cassa delle somme
riscosse ed assegnate in quell’arco temporale (quindi afferenti all’addizionale
imposta nell’esercizio 2005) e darà atto, per lo stesso periodo, della
situazione degli enti che hanno deliberato il tributo per quell’anno e delle
relative aliquote, il cui gettito si concretizzerà nel corso dell’anno 2007 e
sarà valutato e commentato nella prossima relazione.
Più in particolare,
i dati finanziari oggetto della relazione sono relativi alla addizionale
comunale all’IRPEF per l’anno 2005, il cui gettito si è formalmente definito
nel corso dell’anno 2006 e nell’anno stesso è stato materialmente erogato ai
comuni aventi titolo. Si analizzano, poi, le aliquote dell’addizionale comunale
all’IRPEF stabilite dai Comuni per l’anno 2006 e si determinano le relative
previsioni di gettito, dati che, per una migliore valutazione del fenomeno,
vengono raffrontati a quelli degli anni precedenti.
Al
riguardo, è opportuno sottolineare che a partire dall'anno 2002, a norma
dell'articolo 11, comma 3, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, le
deliberazioni che fissano le relative aliquote divengono efficaci dal momento
della loro pubblicazione sul sito www.finanze.gov.it, e non sono più
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto interministeriale del 31 maggio
2002 sono state fissate le modalità operative che i Comuni devono seguire a
tale scopo.
Tuttavia,
diversamente dagli anni precedenti, l’elenco degli enti che hanno deliberato
l’aliquota per l’anno 2006 ha subito integrazioni fino ad anno 2007 avanzato.
Infatti, sul predetto sito, nei primi mesi dell’anno 2007, sono stati operati
numerosi aggiornamenti alle aliquote dell’anno 2006. Di conseguenza i dati
relativi alle aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2006,
utilizzati per le elaborazioni contenute nella presente relazione, sono quelli
pubblicati sul sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze al
maggio 2007. Essi sono relativi a n. 5.543 enti, in numero leggermente
superiore a quello di n. 5.455 dell’anno 2005. Si ritiene, comunque, che
aggiornamenti successivi potrebbero far variare, anche se non in modo
significativo, tale numero di enti per cui, nel corrente anno, si dovrà
procedere a vari conguagli nell’erogazione delle somme spettanti ai Comuni
aventi titolo.
3. Misura dell'addizionale comunale all’ IRPEF facoltativa.
La
misura di applicazione dell'addizionale IRPEF non può eccedere il tetto massimo
di 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti
percentuali ed è stata ribadita dalla legge 21 novembre 2000, n. 342, che
all'articolo 28 ha stabilito che i comuni possono deliberare la variazione
dell'aliquota entro il 31 dicembre.
Tuttavia,
a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, gli
aumenti delle addizionali comunali all' IRPEF, deliberati successivamente al 29
settembre 2002, ancorché pubblicati, sono sospesi.
Successivamente,
l’art. 1, comma 51, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 (finanziaria 2005) ha
disposto la sospensione dell’applicazione di eventuali aumenti (o provvedimenti
di prima applicazione) delle addizionali comunali all’IRPEF per gli anni 2005,
2006, 2007.......