RENDICONTAZIONE 5 PER MILLE
Tasso di interesse per rateazione e dilazione premi
Circolare F
Circolare
F.L. 8/2011
Alle Prefetture- uffici territoriali del governo
Loro Sedi
Ai Commissariati del governo di
Trento e Bolzano
Alla Presidenza della giunta regionale della Valle
d’Aosta
Aosta
OGGETTO: Articolo 63-bis, del decreto legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Modalità per la predisposizione da parte dei comuni
del rendiconto circa la destinazione delle quote del 5 per mille dell’IRPEF
dell’anno di imposta 2008 e seguenti.
1. Premessa sul quadro normativo
Come è noto, l’articolo 63-bis del decreto legge
indicato in oggetto ha riconosciuto al contribuente, per l’anno finanziario
2009 la facoltà di destinare una quota pari al cinque per mille dell’imposta
stessa anche a sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza
con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relativo al periodo di imposta
2008, ed analoga facoltà è stata confermata – da altre disposizioni di
legge per le dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta
2009 e 2010.(1)
I soggetti beneficiari del 5 per mille sono tenuti,
per espressa disposizione di legge, alla redazione, entro un anno dalla
ricezione delle somme ad essi destinate, di un apposito e separato rendiconto
dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro
e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.
In proposito, i decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 3 aprile 2009 e del 23 aprile 2010 hanno stabilito,
rispettivamente per gli anni 2009 e 2010, le prescrizioni che regolano tale
materia con specifiche disposizioni, oltre che per la rendicontazione delle
somme da parte dei beneficiari, anche circa il riparto e la corresponsione
delle somme stesse.
Si rinvia, pertanto, alla richiamata normativa per
ulteriori elementi di dettaglio, segnalando che analoghe disposizioni sono
state previste anche l’esercizio finanziario 2011 con riferimento alla quota
del 5 per mille dell’Irpef delle dichiarazioni dei redditi dell’anno
2010 per effetto di quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, del decreto legge
29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; in
sostanza, la richiamata statuizione di legge va a confermare l’applicazione,
anche per l’esercizio 2011, delle disposizioni del d.p.c.m. 23 aprile 2010 e
aggiorna i termini ivi stabiliti.
2. Rendicontazione delle somme e modello ministeriale
per la rendicontazione
Si è già detto dell’obbligo di rendicontazione, che va
ottemperato utilizzando il modello reso disponibile dalle Amministrazioni
competenti all’erogazione delle somme, erogazione che viene effettuata da
questo Ministero per le risorse a sostegno delle attività sociali
svolte dal comune di residenza del contribuente.
E’ stato quindi predisposto un modello di
rendiconto che i comuni sono tenuti a compilare per le somme che riceveranno a
breve e che concernono il cinque per mille relativo all’anno
di imposta 2008 ed i cui importi vengono resi noti sul sito istituzionale
dell’Agenzia delle entrate alla seguente pagina internet www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate
e visualizzando il link denominato “Archivio 5 per mille” e
proseguendo poi nel percorso come segue: “5 per mille
2009”; “Elenchi degli ammessi e degli esclusi al 5 per mille 2009 con
l'indicazione delle scelte e degli importi (Data di pubblicazione: 28/02/2011”
e “Attività svolte dai comuni”.
La visualizzazione dei dati nel sito dell’Agenzia
viene riportata per anno finanziario di riferimento del versamento da parte del
contribuente, per cui il cinque per mille 2009 si riferisce al periodo di
imposta 2008.
In ordine ai pagamenti da effettuare si fa presente
che - come previsto dall’articolo 11 del d.p.c.m. del 23 aprile 2010 che,
in proposito, richiama le indicazioni contenute nell’articolo 25 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289 non verranno erogate le somme di importo
inferiore a 12 euro.
Considerato che i comuni per l’anno finanziario 2008
(anno di imposta 2007) non sono stati destinatari del contributo del 5
per mille Irpef, l’obbligo di rendicontazione, già previsto dall’articolo 3,
comma 6, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e che viene richiamato anche nei
d.p.c.m. citati, si deve intendere riferito alle somme relative agli esercizi
finanziari 2009, 2010 e 2011, rispettivamente per i periodi di imposta 2008,
2009 e 2010.
A conclusione di questo paragrafo, vale la pena di
sottolineare quanto disposto dall’articolo 12 del citato d.p.c.m. 23
aprile 2010 e cioè che per le somme da erogare e relative al periodo di imposta
2009 e successivi (2) non sarà possibile utilizzare le somme
percepite per coprire, in tutto o in parte, le spese di pubblicità sostenute
per fare campagna di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del
cinque per mille, trattandosi di importi erogati per finalità sociale.
Pertanto, i comuni beneficiari del contributo del 5
per mille dovranno redigere apposito rendiconto in conformità al modello
allegato alla presente circolare e che viene reso disponibile sul sito
del Ministero dell’interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali,
Direzione Centrale della Finanza locale nelle pagine della voce
“circolari e decreti”.
Tale rendiconto dovrà essere firmato dal Responsabile
dei Servizi Sociali, dal Responsabile del Servizio Finanziario e dall’Organo di
revisione economico-finanziaria e dovrà essere corredato da una relazione,
sottoscritta dal predetto Responsabile dei servizi sociali, che illustri
- in dettaglio - quanto riportato sinteticamente nel modello
di rendiconto.
Nel caso in cui il comune provveda alla spesa delle
somme provenienti da 5 per mille con una gestione indiretta, ossia
attraverso esternalizzazioni, ivi compresa la gestione in forma associata,
rimane in capo al comune beneficiario l’adempimento di rendicontare l’utilizzo
delle somme acquisendo, all’occorrenza, gli elementi informativi dai
soggetti attraverso cui si realizza la predetta esternalizzazione.
3. Modalità e termini di presentazione del rendiconto
ed invio al Ministero dell’interno
3.1 Predisposizione del rendiconto
Tutti i comuni destinatari delle somme sono tenuti
alla redazione del rendiconto e della relazione entro un anno dall’effettiva
percezione dell’importo spettante; ai fini del calcolo del termine, si fa
riferimento al mese in cui viene accreditata la somma presso la competente
Sezione provinciale di Tesoreria dello Stato (per esempio, se la somma risulta
accreditata in tesoreria nel corso del mese di luglio 2011, il rendiconto
dovrà essere redatto entro il 30 luglio 2012).
I comuni destinatari di contributi di importo
inferiore a 20.000 euro dovranno conservare la rendicontazione ai propri
atti per 10 anni, secondo l’espressa statuizione dell’articolo 11, comma 4 del
d.p.c.m. 3 aprile 2009 nonché dell’articolo 12, comma 4, del d.p.c.m. 3
aprile 2010, anche perché è prevista la possibilità di operare - da parte
dell’amministrazione erogante le somme, ossia di questa Amministrazione -
controlli amministrativo-contabili delle rendicontazioni che, peraltro, possono
avvenire altresì presso le sedi dei comuni beneficiari.
3.2 Trasmissione al Ministero dell’interno
I comuni che ricevono contributi di importo pari
o superiore a 20.000 euro, devono trasmettere la rendicontazione completa
di tutta la documentazione, entro trenta giorni dalla scadenza prevista
per la redazione, al Ministero dell’interno - Dipartimento per gli Affari
Interni e......