RENDITA CATASTALE GIA' NOTA: AVVISO DI LIQUIDAZIONE SENZA MOTIVAZIONE
NOMINA DEL DIFENSORE CIVICO
Corte di cassazione - Sezione tributraria - Sentenza 6 marzo-19 aprile
2006 n
Corte di cassazione - Sezione tributraria -
Sentenza 6 marzo-19 aprile 2006 n. 9145 Presidente Saccucci - Relatore
D’Alessandro
Svolgimento del processo
1. Carlo, Bona, Grazia e Maria Marchi presentarono la
dichiarazione di successione, quali eredi di Elena Luling, manifestando la
volontà di avvalersi, per i fabbricati con rendita non definitiva, delle
disposizioni di cui all'art. 12 del D.L. n. 70 del 1988, convertito nella legge
n. l54 del 1988.
Contro l'atto di attribuzione della rendita catastale, notificatogli il 4/5/99,
propose ricorso il solo Carlo Marchi.
Contro il conseguente avviso di liquidazione, notificato il 14/6/99, proposero
separati ricorsi tutti e quattro gli eredi, lamentando la nullità dell'avviso,
perché non motivato e non preceduto da accertamento, ed invocando
l'applicabilità del regime agevolativo previsto, per gli immobili di interesse
storico-artistico, dall'art. 11 comma 2, dalla legge n. 413 del 1991.
In primo grado, riuniti i ricorsi, quello contro l'atto di classamento venne
dichiarato inammissibile e quelli contro l'avviso di liquidazione vennero
rigettati.
Sull'appello dei coeredi la Commissione tributaria regionale della Toscana
confermò l'inammissibilità del ricorso contro il classamento proposto dal Carlo
Marchi ed accolse i ricorsi contro l'avviso di liquidazione, ritenendolo nullo
per difetto di motivazione.
2. Propongono ricorso per cassazione il Ministero
dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrare nei soli confronti di
Carlo Marchi, sulla scorta di un unico motivo.
L'intimato non si è costituito.
3. Con ricorso notificato il 27/12/04 Carlo Marchi impugna il
provvedimento del 15/10/04, notificato il 28/10/04, con il quale l'Agenzia
delle Entrate di Firenze ha rigettato la domanda di definizione di lite fiscale
pendente, presentate dallo stesso contribuente ai sensi dell'art. 16 della
legge n. 289 del 2002, per avere la controversia ad oggetto un atto di mera
liquidazione, ai sensi dell'art. 12 del D.L. n. 70 del 1988, convertito nella
legge n. 154 del 1988.
Eccepisce preliminarmente il ricorrente l'illegittimità costituzionale
dell'art. 16 comma 8, della legge n. 289 del 2002, quanto alla disposizione in
tema di competenza. Deduce, nel merito, l'erroneità del provvedimento in quanto
l'oggetto della lite sarebbe in realtà rappresentato dalla questione relativa
all'applicabilità della norma agevolativa di cui all'articolo 11 comma 2 della
legge n. 413 del 1991.
Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate.
Motivi della decisione
1. I ricorsi vanno riuniti per connessione, ai sensi
dell'art. 274 C.P.C.
2. Il ricorso contro il provvedimento di diniego della
definizione della lite pendente - il cui esame è evidentemente pregiudiziale
rispetto al ricorso contro la sentenza della Commissione tributaria regionale -
è privo di fondamento.
È ormai consolidato, infatti, nella giurisprudenza di questa Corte il principio
secondo cui non è ipotizzabile una «lite pendente», suscettibile di definizione
a norma dell'art. 16, terzo comma, lett. a), della legge 27 dicembre 2002, n.
289 in riferimento all'avviso di liquidazione emesso dall'ufficio del registro
in base alla volontà espressa dalle parti di volersi avvalere, ai fini della
determinazione dell'imponibile, del sistema automatico di valutazione di cui
all'art. 12 del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito nella legge 13 maggio
1988, n. 154 in quanto in tale ipotesi l'Amministrazione finanziaria si limita
a recuperare l'imposta dovuta sulla base della dichiarazione dei contribuenti,
svolgendo un'attività meramente liquidatoria, non inquadrabile neppure nella
categoria residuale prevista con l'ampia formula descrittiva di «ogni altro
atto di imposizione» (Cass. 12669/05, Cass. 23946/04).
Nemmeno può d'altro canto sostenersi che nella specie si sia instaurata una
lite per effetto della mancata applicazione del beneficio di cui all'art. 11
comma 2, della legge n. 413/91, in quanto l'applicazione del suddetto beneficio
- come lo Stesso ricorrente del resto riconosce - non era stata espressamente
richiesta dai contribuenti in sede di denuncia di successione, né appare al
riguardo sufficiente che la richiesta di agevolazione potesse (in ipotesi)
essere desunta dal valore complessivo degli immobili indicato in denuncia di
successione, essendo, questo, un elemento di fatto certamente non univoco.
È infine manifestamente infondata - come questa Corte ha già avuto modo di
rilevare (Cass. 3427/05) - la eccezione di illegittimità costituzionale,
sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., della disposizione (art.
16, comma 8) in tema di competenza a conoscere dell'impugnativa di diniego, in
quanto - in buona sostanza - le rilevate disparità di trattamento tra
contribuenti, in relazione al diverso grado di giudizio nel quale la lite
pende, sono conseguenza dell'individuazione da parte del legislatore,
nell'esercizio della sua discrezionalità in materia, di un criterio di
competenza sicuramente non irragionevole.
3. Con l'unico motivo di ricorso contro la sentenza della
Commissione tributaria regionale della Toscana, l'Amministrazione lamenta la
violazione e falsa applicazione degli artt. 34, comma 5, del d.lgs. n. 346 del
1990 e 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990 nonché il vizio di motivazione
insufficiente, illogica e contraddittoria.
Deduce, in sostanza, l'erroneità della pronuncia nella parte in cui ha ritenuto
la nullità dell'avviso di liquidazione per difetto di motivazione anche
riguardo a Carlo Marchi, che ben conosceva l'atto di classamento per essergli
stato previamente notificato.
2.1. Il mezzo è fondato. Nel dichiarare la nullità dell'avviso di liquidazione
per carenza di motivazione, il giudice tributario non ha tenuto conto del fatto
che l'esigenza, ai fini di tutela del diritto di difesa, di una specifica
«esposizione dei criteri adottati per la rettifica dei vari punti della
dichiarazione di successione», in applicazione dell'art. 12 del d.1. n. 70 del
1988, evidentemente non sussisteva nei confronti di Carlo Marchi, il quale ben
conosceva - avendolo impugnato a seguito di notifica - il presupposto atto di
attribuzione delle rendite catastali.
3. La sentenza impugnata va perciò cassata, quanto
all'accoglimento dell'appello proposto da Carlo Marchi contro la sentenza di
rigetto del ricorso proposto avverso l'avviso di liquidazione, con rinvio ad
altra sezione della Commissione tributaria regionale della Toscana che farà
applicazione del seguente principio di diritto: «la necessita di specifica
motivazione dell'avviso di liquidazione emesso, ai sensi dell'art. 12 del D.L.
14 marzo 1988, n. 70, convertito nella legge 13 maggio 1988, n. 154 a seguito
di attribuzione della rendita catastale, non sussiste nei confronti dei
contribuenti cui sia stato precedentemente notificato l'atto di classamento e
attribuzione della rendita».
Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi,
rigetta il ricorso 913/05, accoglie il ricorso 25260/02, cassa, in relazione al
motivo di ricorso, la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra
sezione della Commissione tributaria regionale della Toscana.
......