REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CAUSE DI ESCLUSIONE
RETRIBUZIONE DELLE MANSIONI SUPERIORI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sez. 1^ bis – ha pronunciato la seguente
Sent. n.
Anno 2007
R.g. n. 9416
anno 2006
SENTENZA
sul ricorso n. 9416 del 2006 proposto da ME.CO.SER. –
Mediterranea Containers Service S.p.a. in persona del legale rappresentante,
rappresentata e difesa, per delega a margine dell’atto introduttivo, dagli
avv.ti Andrea Orefice e Vittorio Scaringia, con i quali è elettivamente
domiciliata presso lo studio legale Grez, in Roma, Lungotevere Flaminio, n. 46,
IV B,
contro
il MINISTERO della DIFESA, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Roma, via
dei Portoghesi n. 12;
e nei confronti
del RTI composto dalla CARMAR S.r.l. e dalla COGIM S.p.a.,
in persona dei rispettivi rappresentati legali p.t., rappresentate e difese,
giusta delega a margine dell’atto di costituzione, dagli avv. ti Andrea
Lorenzi, Paolo Giovannelli e Francesca Cavallini Macciulanti, e presso lo
studio degli ultimi due elettivamente domiciliate, in Roma, v. le G. Mazzini,
n. 117,
per l’annullamento, previa sospensiva
- della nota n. 2/1176 del 1° agosto 2006, recante
comunicazione di aggiudicazione al RTI CARMAR s.r.l. – COGIM S.p.a. della gara
per licitazione privata del 15/06/2006 per la fornitura di materiali campali di
varia tipologia e serie mobili metallici posto letto AU/AS;
della nota del 14/07/2006, recante relazione di verifica
di congruità dei prezzi offerti dal RTI CARMAR s.r.l. – COGIM S.p.a. nella
licitazione privata del 15/06/2006;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque
connesso, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente, con
particolare riguardo alla nota del 18/07/2006;
Visto il ricorso con i relativi
allegati, e successivi motivi aggiunti;
Visti gli atti di costituzione in
giudizio del Ministero della Difesa e delle controinteressate CARMAR S.r.l. e
COGIM S.p.a.;
Viste le memorie prodotte dalle
parti a sostegno delle rispettive difese;
Visto il ricorso incidentale proposto dalle ditte
controinteressate, come sopra rappresentate in giudizio, contro il Ministero
della Difesa e nei confronti della ME.CO.SER. – Mediterranea Containers Service
S.p.a.;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore alla pubblica udienza del 30 maggio
2007 il Consigliere Donatella Scala;
Uditi l'avv. l’avv. Scaringia per la
società ricorrente, e, per le società controinteressate, gli avv. ti Cavallini
Macciulanti e Giovannelli;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
Con l’atto introduttivo
come epigrafato, impugna la società MECOSER – in qualità di partecipante alla
procedura indetta dal Ministero della Difesa per la fornitura di materiali
campali di varia tipologia e serie mobili metallici posto letto AU/AS, e
collocata al secondo posto in sede di gara - l’aggiudicazione in favore del RTI
costituito dalle società CARMAR e COGIM della licitazione privata in parola,
nonchè gli atti della procedura concorsuale che hanno portato a tale definitivo
esito.
Deduce, al riguardo,
1)
Violazione e falsa applicazione dell’art. 19, D. lgs. n. 358/1992 come
sostituito dall’art. 16, D. lgs. n. 402/1998 – Violazione della direttiva
UCT/3/2067/COM del 28/04/2003 sulla verifica di congruità delle offerte –
Violazione dell’art. 97 Cost. – Violazione dell’art. 1, legge 241/1990 -
Illogicità – Travisamento – Difetto di istruttoria.
La conclusiva
aggiudicazione della gara de qua si porrebbe in contrasto con i principi
regolanti la verifica di congruità delle offerte negli appalti pubblici, avendo
l’ATI aggiudicataria indicato, nei documenti integrativi depositati in sede di
giustificazione dell’anomalia dell’offerta, i soli costi di acquisto della
materia prima grezza e quelli di della manodopera relativa alla fase di
assemblaggio, omettendo, invece, le indicazioni in ordine ai costi della
manodopera per la necessaria lavorazione delle materie prime necessarie alla
realizzazione degli shelter, ovvero per l’attività di carpenteria propedeutica
alla loro costruzione, nonchè in ordine alla manodopera necessaria alla
movimentazione dei semilavorati e degli elementi finiti, in spregio delle norme
della procedura, attinendo questi dati alle fasi di lavorazioni essenziali come
previste dalle relative specifiche tecniche.
Lamenta, dunque, come
l’Amministrazione abbia ritenuto, in sede di verifica della congruità del
prezzo, congrua l’offerta della controinteressata, nonostante l’enunciata
omissione ai fini della quantificazione dei costi, pari al 40% del totale della spesa per la manodopera, che a sua
volta incide nella misura del 20% sul costo totale della fornitura, con
conseguente aggiudicazione in favore di ditta che, non avendo ben valutato i
costi effettivi della commessa, dovrà adempiere agli obblighi contrattuali ad
un prezzo inferiore a quello ritenuto remunerativo, con ogni conseguenza in
ordine alla corretta esecuzione dell’appalto stesso.
2)
Violazione e falsa applicazione dell’art. 19, D. lgs. n. 358/1992 come
sostituito dall’art. 16, D. lgs. n. 402/1998 – Violazione della direttiva
UCT/3/2067/COM del 28/04/2003 sulla verifica di congruità delle offerte –
Violazione dell’art. 97 Cost. – Violazione dell’art. 1, legge 241/1990 -
Illogicità – Eccesso di potere -
Travisamento – Erronea valutazione dei presupposti - Difetto di istruttoria.
L’istruttoria che ha
preceduto la fase dell’aggiudicazione finale sarebbe pervasa da evidente
travisamento dei fatti ivi esaminati, essendo stata valutata la congruità
dell’offerta sull’errato presupposto della completezza dei costi indicati dal
RTI migliore offerente.
3)
Violazione e falsa applicazione dell’art. 19, D. lgs. n. 358/1992 come
sostituito dall’art. 16, D. lgs. n. 402/1998 – Violazione della direttiva
UCT/3/2067/COM del 28/04/2003 sulla verifica di congruità delle offerte –
Violazione dell’art. 97 Cost. – Violazione dell’art. 1, legge 241/1990 -
Illogicità – Eccesso di potere -
Travisamento – Erronea valutazione dei presupposti - Difetto di istruttoria –
Contraddittorietà – Violazione della par condicio tra i concorrenti.
L’aggiudicazione in favore
di RTI che ha omesso la considerazione dei costi di fase essenziale della
lavorazione si porrebbe, altresì, in violazione del principio della par
condicio dei concorrenti, in quanto, la mancata esclusione per parziale
presentazione dei costi della fornitura avrebbe penalizzato le altre
concorrenti che, invece, nel formulare le rispettive offerte, ne abbiano tenuto
conto.
4)
Violazione e falsa applicazione dell’art. 19, D. lgs......