REQUISITI PER IL PERMESSO DI SOGGIORNO
COMPETENZA PER LE CONTROVERSIE SULLE INELEGGIBILITA'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 6018/06
Reg.Dec.
N. 3770 Reg.Ric.
ANNO 2005
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 3770 del 2005 proposto da Avduli Alfred,
rappresentato e difeso dall’avv. Sandro De Martin ed elettivamente domiciliato
presso lo studio dell’avv. Benito P. Panariti, in Roma, via
Celimontana n.38;
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui
Uffici è per legge domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n.12;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’esecuzione, della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto n.2637/2004 in data
10 agosto 2004, resa inter partes;
visto l'atto di costituzione
in giudizio dell’Amministrazione appellata;
visti gli atti tutti della
causa;
alla pubblica udienza del 13
giugno 2006, relatore il Consigliere Domenico Cafini, uditi l’avvocato
Panariti, per il ricorrente, e l’avvocato dello Stato Giannuzzi, per il
Ministero appellato;
ritenuto e considerato in
fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con
ricorso prodotto innanzi al TAR per il Veneto Avduli Alfred, cittadino
straniero, impugnava il provvedimento del Questore di Venezia in data 7.10.2003
concernente il rigetto - per ritenuta pericolosità sociale - della domanda
volta al rinnovo del suo permesso di
soggiorno, deducendo i seguenti motivi di diritto:
a) eccesso di potere per travisamento ed
erronea valutazione del fatto, in quanto non sarebbero mancati nella specie gli
estremi per considerare il ricorrente socialmente pericoloso;
b) violazione di legge, in particolare,
dell’art 13, comma 2, lett. c) del D.
Lgs. 286/1998, richiamante l’art. 1 L. n. 1423/1956 e successive modificazioni,
e dell’art 1 della legge 1423/1956, in
relazione all’art. 3 L n. 241/1990.
Nel giudizio non si costituiva
l’Amministrazione intimata.
1.1. Con la sentenza in
epigrafe specificata, il TAR adito respingeva il ricorso, ritenendo infondati i
motivi come sopra formulati, dopo avere evidenziato che, nel caso in esame, la
pericolosità sociale del ricorrente era desumibile da una serie di vicende e,
precisamente, da una condanna per ricettazione del 2001 e da due deferimenti
all’Autorità giudiziaria risalenti al 2002, episodi questi che,
complessivamente considerati, al di là degli accertamenti svolti in sede
penale, potevano “ragionevolmente sorreggere il giudizio di pericolosità
sociale” e, quindi, la mancanza del requisito di una condotta corretta, la
quale - unitamente all’attività
lavorativa e al possesso di un alloggio - deve essere considerata tra i
requisiti essenziali per ottenere e mantenere il permesso di soggiorno. Tali
requisiti - che lo straniero deve dimostrare di possedere non soltanto al
momento dell’ingresso in Italia e del rilascio del permesso di soggiorno, ma
anche nel corso del suo soggiorno – restano pur sempre, secondo i primi
giudici, soggetti a verifica da parte dell’Autorità competente, con la
conseguenza che, venendo meno uno di essi, deve doveva ritenersi certamente
legittima la revoca del permesso già rilasciato ovvero il diniego di rinnovo,
ai sensi dell'art. 5 comma 5, del D. Lgs. 25.7.1998, n. 286.
1.2. Avverso tale sentenza è
proposto l’odierno appello, affidato dall’interessato ai seguenti motivi,
sostanzialmente analoghi a quelli già dedotti nel giudizio di prime cure:
a) eccesso di potere per
carenza di motivazione ed ingiustizia manifesta; in quanto, il Giudice di primo
grado, in particolare, non avrebbe desunto dall’esame concreto dell’intera
personalità del soggetto la sua pericolosità sociale nell’ottica di una
valutazione “pro futuro”; le norme applicate nella parte in cui fanno derivare
automaticamente il rigetto dell’istanza di regolarizzazione del lavoratore
extra comunitario dalla presentazione nei suoi confronti di una denuncia per i
previsti reati, peraltro, sarebbero illegittime costituzionalmente in
riferimento all’art.3 Cost.;
b) violazione di legge: in particolare,
dell’art 13, comma 2, lett. c) D Lgs.
n. 286/1998 richiamante l’art.1 L. n.1423/1956 e successive modificazioni, e
dell’art 1 legge 1423/1956 in relazione all’art. 3 L n. 241/1990, non avendo
indicato il provvedimento impugnato in prime cure i presupposti di fatto e le
ragioni giuridiche alla base delle decisioni dell’Amministrazione in relazione
alla risultanze dell’istruttoria.
Nell’attuale fase di giudizio
si è costituito il Ministero appellato che si è opposto all’accoglimento del
ricorso.
Alla Camera di consiglio del
31 maggio 2005 l’istanza cautelare è stata respinta.
1.3. La causa, infine, è
passata in decisione alla pubblica udienza del 13 giugno 2006.
DIRITTO
1. Con la sentenza ora oggetto di esame, il TAR per il Veneto ha respinto il ricorso
proposto dall’appellante avverso il provvedimento della Questura
di Venezia che, con decreto in data
7.10.2003, aveva rifiutato al medesimo il rinnovo del permesso di soggiorno.
Il Giudice di primo
grado ha motivato la propria decisione in relazione alla presunta pericolosità sociale del sig. Avduli Alfred, a carico del quale figuravano vari
precedenti penali per i reati di minaccia e resistenza a pubblico ufficiale,
oltre che una sentenza di condanna (n.3/2001), emessa dal Tribunale di T......