REQUISITI PER L'ASSUNZIONE COME VIGILE URBANO
CONVENZIONE LSU
REPUBBLICA ITALIANA N
REPUBBLICA
ITALIANA N.3055/05 REG.DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.5946
REG. RIC.
ANNO 1999
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, ha pronunciato la seguente
D E C I S I O N E
sul ricorso in appello n.5946 del 1999 proposto dal sig.
Pasquale Di Somma, rappresentato e difeso dall’Avv. Enzo Maria Marenghi ed
elettivamente domiciliato presso lo stesso, in Roma, Piazza di Pietra n. 63
c o n t
r o
- il Comune di Scafati, in persona del Sindaco p.t., n.c.
- la sig.ra Caterina Manfrecola, n.c.
per l’annullamento
della sentenza del TAR Campania-Salerno n. 64 del 10 marzo
1999.
Visti gli atti tutti di causa;
Udito, alla pubblica udienza del 26 ottobre 2004, il
relatore, consigliere Nicolina Pullano;
Nessuno è comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
F A T T
O e D I R I T T O
Il sig. Pasquale Di Somma ha partecipato al concorso per
la copertura di 18 posti di vigile urbano indetto dal Comune di Scafati con
bando pubblicato il 20.1.1987.
Il bando prevedeva che tutti i candidati, prima della
prova scritta, sarebbero stati sottoposti a visita medica da parte di apposita
commissione.
Con delibera n. 672 del 26.11.1996 la G.M. ha deciso di
differire il momento dell’accertamento dell’idoneità fisica alla fase
conclusiva del procedimento concorsuale e nei soli confronti dei vincitori del
concorso.
L’appellante ha superato le prove di concorso, ma alla
visita specialistica, eseguita da un apposito collegio medico legale, è
risultato non idoneo per deficit del visus naturale ed è stato, pertanto,
escluso dal concorso.
Con ricorso dinanzi al TAR Campania, Sezione distaccata di
Salerno, ha chiesto l’annullamento della nota n. 9807 del 24.4.1998, con la
quale gli è stata comunicata l’esclusione dal concorso, nonchè degli atti della
procedura concorsuale e del Regolamento del Corpo di Polizia Municipale nella parte
in cui stabilisce i requisiti fisici per l’ammissione al concorso.
All’uopo ha dedotto:
1) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 32 della L.
n. 142/90, dell’art. 24 del d.P.R. n. 347/83 e del bando di concorso - eccesso
di potere per travisamento.
2) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 L. n.
241/90 - violazione del giusto procedimento - eccesso di potere - sviamento
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile perchè non
era stato impugnato l’art. 8 del Regolamento comunale che impone, ai fini
dell’immissione nel ruolo dei vigili urbani, il requisito fisico dei 10/10 di
visus non corretto.
L’interessato, con l’appello in esame chiede la riforma
della sentenza, sostenendo di avere espressamente impugnato il Regolamento e di
avere formulato apposite censure, e, nel merito, reitera i motivi di gravame
già dedotti in primo grado.
Le parti intimate non si sono costituite.
L’appello è fondato.
La Sezione si è già pronunciata (v. dec. n. 5457 del
24.9.2003) sui ricorsi proposti da altri concorrenti della stessa procedura
concorsuale, ugualmente esclusi perchè risultati non idonei per deficit del
visus naturale, ed ha annullato la coeva sentenza del TAR Campania n. 65 del
10.3.1999 sulla base delle seguenti considerazioni:
“1. Gli appellanti lamentano che erroneamente il
Tribunale avrebbe ritenuto inammissibile il ricorso introduttivo per mancata
impugnazione dell'art. 8 del Regolamento comunale in applicazione del quale il
bando di concorso impugnato prevede quale requisito per la partecipazione al
concorso un visus non inferiore a 10/10.
Il motivo è fondato. In vero, dal tenore e dal contenuto
del ricorso, sulla base dei quali il giudice deve ricostruire il thema
decidendum a prescindere dall'enunciazione delle norme nell'epigrafe del
ricorso (per tuuti, cfr. Cons. Stato, Sez.V, 06/03/1991, n. 204) poteva
cogliersi la volontà dei ricorrenti di impugnare la norma de qua in ognuna
delle fonti in cui essa era prevista tra le quali appunto il Regolamento
comunale che la prevedeva.
2. Nel merito il ricorso è fondato. La previsione de qua è
da ritenersi irrazionale e non conforme al principio consolidato in
giurisprudenza in base al quale le norme di bando che prescrivono requisiti per
la partecipazione ai concorsi devono essere coerenti con le professionalità che
i vincitori saranno chiamati a ricoprire (C.G.A.R.S. 3 novembre 1999, n. 590;
Consiglio di Stato V sez., 2 dicembre 2002, n. 6606). In tal senso deve
ritenersi limitata la discrezionalità dell'amministrazione nella fissazione
della lex specialis del concorso.
Ora, nel caso di specie, non appare razionale che per la
partecipazione ad un concorso per l'assunzione di vigili urbani, non destinati
peraltro a compiti o servizi speciali, venga richiesto il requisito del visus
di 10/10 senza correzione. Requisito, quest'ultimo, non richiesto peraltro
nemmeno per l'ammissione al concorso nell'Arma dei Carabinieri o nella Polizia
di Stato ove sono richiesti un visus naturale non inferiore a 12/10
complessivi, quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 5/10
nell'occhio in cui si vede di meno (cfr. in questo senso, Consiglio di Stato, V
Sez., 2 dicembre 2002, n. 6606).
Ad ulteriore dimostrazione di ciò va, infine, la
circostanza messa in rilievo dalla difesa degli appellanti, che il Comune
intimato, immediatamente dopo l'esclusione dei concorrenti in parola, ha
provveduto alla modifica del regolamento comunale prevedendo che il requisito
del visus di 10/10 possa essere raggiunto anche con la correzione di lenti”.
Alla luce delle suesposte considerazioni, che il Collegio
condivide, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento della
sentenza impugnata e accoglimento del ricorso di primo grado.
Si ravvisano tuttavia giuste ragioni per compensare le
spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione V)
accoglie l’appello e per l’effetto annulla la sentenza appellata e accoglie il
ricorso di primo grado.
Ordina che la presente decisione sia eseguita
dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nelle Camere di Consiglio del 26
ottobre 2004 con l'intervento dei Signori:
Emidio FRASCIONE Presidente
Rosalia BELLAVIA Consigliere
Corrado ALLEGRETTA Consigliere
Cesare LAMBERTI Consigliere
Nicolina PULLANO Consigliere est.
L'ESTENSORE IL
PRESIDENTE
F.to Nicolina
Pullano F.to Emidio Frascione
IL SEGRETARIO
F.to Gaetano Navarra
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10 giugno 2005
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
p. IL DIRIGENTE
Livia Patroni Griffi
N°.
RIC.5946/1999
GFF
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