REQUISITI PER LA VALIDITA' DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER I PICCOLI COMUNI
REPUBBLICA
ITALIANA N. 1210/06 REG.DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 2968 REG.RIC.
Il
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO
2005
ha pronunciato la
seguente
decisione
sul ricorso in appello n. 2968 del
2005 proposto da GLUTTONY VENETO DI DIFAZIO EDUARDO & C. S.A.S.,
costituitasi in persona del socio accomandatario p.t. e l.r., sig. Eduardo Di fazio, rappresentata e difesa
dall’avv. Luigi Isabella Valenzi, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Roma, via Pompeo Ugonio n. 3;
contro
l’ECOPROGRAM S.R.L.,
non costituita in giudizio;
e nei confronti
del COMUNE DI CORSICO,
non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza n. 6352 del
4.11.2004/13.12.2004 pronunciata tra le parti dal Tribunale amministrativo
regionale della Lombardia, sede di Milano, sez. III;
Visto il ricorso con i relativi
allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il consigliere
Gabriele Carlotti;
Udito alla pubblica udienza
dell’8.11.2004 l’avv. G. Lupi, su delega dell’avv. Luigi Isabella Valenzi, per
la società appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e
in diritto quanto segue.
FATTO E
DIRITTO
1. Viene in decisione l’appello
promosso contro la sentenza specificata in epigrafe, con cui il T.a.r. della
Lombardia, dopo aver respinto il ricorso incidentale proposto dall’odierna
appellante, ha accolto quello principale dell’Ecoprogram S.r.l. e, per
l’effetto, ha annullato l’aggiudicazione, in favore della Gluttony Veneto di
Difazio Eduardo & C. S.a.s. (d’ora innanzi, per brevità, soltanto
“Gluttony”), dell’appalto del servizio di distribuzione dei pasti e dei
relativi servizi di pulizia, disposta dal Comune di Corsico con determinazione
dirigenziale n. 1585/2003.
2. La società appellante lamenta
l’ingiustizia e l’erroneità della sentenza. In dettaglio, la Gluttony ripropone
i motivi del ricorso incidentale promosso in primo grado e spiega argomenti
miranti a dimostrare l’infondatezza delle doglianze introdotte con l’originaria
impugnativa.
3. All’udienza dell’8.11.2005 il
ricorso è stato trattenuto in decisione.
4. L’impugnazione è fondata.
5. Ai fini di una migliore
intelligenza delle ragioni della decisione, giova riferire sinteticamente i
fatti di causa, traendo spunto, nella parte d’interesse, dall’esposizione
contenuta nella narrativa della pronuncia avversata.
6. Il Comune di Corsico bandì una
licitazione privata (del valore complessivo – IVA esclusa - di €.
2.219.564,70), da aggiudicare con il sistema dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, avente per oggetto l’affidamento di plurimi servizi, tutti
appartenenti alla categoria 17 (corrispondente, secondo l’allegato 2 al D.Lgs.
n. 157/1995, alla denominazione “Servizi alberghieri e di ristorazione”, con
“64” quale numero di riferimento della CPC), così analiticamente descritti: «…
distribuzione dei pasti … pulizia delle stoviglie … lavaggio di teglie,
carrelli, utensili e contenitori vari e quant’altro necessario alla
distribuzione dei pasti e relativa consumazione nei terminali di consumo e
negli asili nido … apertura, custodia, chiusura dei plessi scolastici statali
ove si svolgono le attività mattutine e pomeridiane di pre e post orario
comunali, … pulizia dei soli locali utilizzati per dette attività (aule e
bagni) … pulizia di locali negli asili nido e scuole materne comunali, inoltre
per quanto riguarda il Centro Produzione Pasti l’assistenza alla preparazione
dei pasti ed il lavaggio e la sanificazione della cucina e delle sue
attrezzature. La fornitura del materiale di pulizia per le cucine, scuole
materne comunali e Centro Produzione Pasti, e la fornitura dei prodotti monouso
per la distribuzione dei pasti …» (così, nel bando, sub II.1.6)).
7.
Tra le “Condizioni di partecipazione”, il medesimo bando, sub III.2.1.1), richiedeva come prova
«A. (l’)iscrizione alla C.C.I.A.A. … per l’attività oggetto del presente bando,
con numero, data di iscrizione e partita IVA».
8. All’esito della procedura di
gara l’appalto venne aggiudicato all’odierna appellante; l’Ecoprogram–
classificatasi al secondo posto nella graduatoria finale – insorse contro
l’aggiudicazione, deducendo vari motivi di ricorso.
9. La Gluttony, a sua volta,
propose un ricorso incidentale, mirante a paralizzare quello principale,
contestando, sotto vari profili, la legittimità dell’ammissione alla gara
dell’Ecoprogram onde negarne il reale interesse all’impugnativa. In
particolare, le difese articolate nel ricorso incidentale vertevano sulla denuncia
a) della mancata produzione, da parte
dell’Ecoprogram di una valida dichiarazione sostitutiva del certificato
d’iscrizione alla Camera di commercio, b)
dell’estraneità dell’oggetto sociale della ricorrente principale rispetto a
quello descritto nel bando ed, infine, c)
dell’omessa dimostrazione di aver conseguito, nel triennio 2000-2002, una
fornitura di importo pari o superiore a 259.000 euro (altra condizione di
partecipazione).
10. Il T.a.r. respinse tutti i
motivi del ricorso incidentale ed accolse invece la doglianza dell’Ecoprogram
relativa alla pretesa illegittimità dell’avvenuta ammissione alla gara
dell’aggiudicataria.
11. Tanto premesso, va detto che,
ad avviso del Collegio, l’appello merita accoglimento nei termini di seguito
precisati, posto che la sentenza impugnata non si presenta immune dai vizi
denunciati.
12. In primo luogo deve stimarsi
fondata la deduzione in ordine al mal governo, da parte del Tribunale lombardo,
dei principi in materia di dichiarazioni sostituive. Il caso sottoposto al
giudizio della Sezione offre, in effetti, l’occasione per chiarire alcuni
aspetti della disciplina recata dall’art. 77-bis del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa – Testo
A), introdotto dall’art. 15 della L. 16 gennaio 2003, n. 3.
13. È noto che la previsione,
risolvendo positivamente una questione fino ad allora al centro di un vivace
dibattito teorico, ha esteso oggettivamente il campo di applicazione delle
norme in materia di documentazione amministrativa, contenute nei capi II e III
del decreto sunnominato, includendo in esso il settore delle procedure di
aggiudicazione ad evidenza pubblica.
Il
rinvio comprende quindi le disposizioni in tema di semplificazione della
documentazione amministrativa, novero al quale appartengono anche quelle in
materia di dichiarazioni sostitutive, di cui all’art. 46 e ss..
14. Orbene, il fondamentale
interrogativo che affiora dal contraddittorio processuale investe la valutazione
dell’idoneità giuridica della dichiarazione sostituiva di atto notorio, resa
dal legale rappresentante dall’Ecoprogram, a comprovare il possesso dello
specifico requisito di partecipazione prescritto dal bando (ossia,
l’«iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività oggetto del presente bando …»).
15. Al riguardo mette conto
osservare che il testo dell’autodichiarazione dell’Ecoprogram, confezionata ai
sensi e secondo le modalità prescritte dagli artt. 38 e 47 del D.P.R.
succitato, per quanto concerne il requisito in parola, si compendia unicamente
nella frase: «DICHIARA a) che l’impresa è iscritta alla C.C.I.A.A., per
l’attività oggetto della gara, iscritta al n. 1421970 del 12/07/1993 a MILANO».
16. Il primo giudice ha inteso
dissipare i dubbi prospettati dalla ricorrente incidentale, odierna appellante,
affermando la piena validità della dichiarazione testé riportata.
In
dettaglio, il T.a.r. milanese ha dato atto della perfetta osservanza del rigido
formalismo imposto dall’art. 47, finanche
più rigoroso di quello previsto
dall’art. 46.
17. L’argomento utilizzato per
respingere in questa parte il ricorso incidentale rivela, ad avviso del
Collegio, il patente travisamento concettuale nel quale è incorso il tribunale,
confondendo il piano della validità dell’autodichiarazione con quello della sua
efficacia.
Difatti,
a ben vedere, la censura della Gluttony (sviluppata nel I e nel II motivo
dell’impugnativa incidentale) non investiva (rectius, non investiva soltanto) la “forma esterna”
dell’autodichiarazione contestata, ma soprattutto si dirigeva contro q......