RESPONSABILITÀ PER DANNI CAUSATI DA CANI RANDAGI
Compenso incarichi professionali legato al finanziamento dell'opera
Corte di Cassazione Civile, sezione terza - Sentenza n
Corte di
Cassazione Civile, sezione terza - Sentenza n. 10190 del 28/04/2010
Randagismo - Aggressione di un cane randagio su strada comunale -
Responsabilità - Spetta comunque al Comune provvedere alla vigilanza del
territorio ed alla cattura, alla custodia ed al mantenimento dei cani randagi,
e non rende il danno meno grave ed ingiusto l'età avanzata della persona
aggredita o la modesta taglia dell'animale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 10 giugno - 5
settembre 2005 n. 2533 la Corte di appello di (OMISSIS), in riforma della
sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di (OMISSIS), ha respinto la
domanda proposta da A. R. contro il Comune di (OMISSIS) per ottenere il
risarcimento dei danni subiti a seguito dell'aggressione di un cane randagio,
lungo una via comunale.
Il Tribunale aveva accolto
la domanda, liquidando all'attrice la somma di € (OMISSIS).
La Corte di appello ha
escluso la responsabilità del Comune per omessa adozione di provvedimenti
contro il randagismo, rilevando che la R., quasi novantenne, è caduta rompendosi
il femore non a causa dell'aggressione del cane, ma solo per il timore di
venire aggredita.
La R. propone quattro
motivi di ricorso per cassazione.
Il Comune non ha
depositato difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i primi tre motivi la
ricorrente denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione nelle
parti in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che essa non sia venuta a
contatto con l'animale; che il nesso causale fra l'illecito e il danno sia da
ritenere interrotto a causa della tarda età della danneggiata, e che l'animale
non fosse un cane randagio.
Assume che risulta dalle
deposizioni testimoniali che essa è caduta per difendersi dai morsi del cane;
che, in mancanza dell'aggressione, non sarebbe caduta e non si sarebbe rotta il
femore e che il verbale dei vigili urbani ha accertato che il cane non era di
proprietà di alcuno.
Con il quarto motivo la
ricorrente denuncia violazione dell'art. 2043 cod. civ., della legge nazionale
n. 281 del 1991, che demanda alle Regioni di emanare proprie leggi per
l'istituzione dell'anagrafe canina e per l'adozione di programmi contro il
randagismo, nonché della legge della Regione (OMISSIS) n. (OMISSIS), che
attribuisce ai Comuni il compito di vigilare, tramite le Asl, sul comportamento
degli animali.
Assume quindi che va
ascritta al Comune, in solido con la ASL, la responsabilità dell'accaduto, in
quanto spetta al Comune provvedere alla vigilanza del territorio ed alla
cattura, alla custodia ed al mantenimento dei cani randagi; particolarmente in
considerazione del fatto che, nel caso di specie, erano pervenute al Comune di
(OMISSIS) numerose segnalazioni della cittadinanza, relative alla presenza sul
territorio del cane che ha provocato l'incidente ed alle molestie che esso
arrecava alla popolazione.
I motivi - che possono
essere congiuntamente esaminati - sono fondati nei termini che seguono.
La Corte di appello,
escludendo la responsabilità del Comune, è incorsa nella violazione delle norme
di legge sul randagismo, che impongono ai Comuni di assumere provvedimenti per
evitare che gli animali randagi arrechino disturbo alle persone, nelle vie
cittadine; violazione aggravata dalla circostanza che vi erano state diverse
segnalazioni della presenza dell'animale randagio, da parte della cittadinanza.
La Corte ha poi negato la
responsabilità del Comune con motivazione intrinsecamente illogica ed
antigiuridica, nella parte in cui ha ritenuto che la tarda età della vittima e
la piccola taglia del cane valessero a porre a carico della danneggiata
l'intera responsabilità dell'incidente. Sussistendo l'illecito, cioè l'indebita
presenza sulla strada del cane randagio, la peculiare debolezza e sensibilità
della vittima che - in base alla ricostruzione dei fatti che si legge nella
sentenza impugnata - si è spaventata ed è caduta, per il timore di essere morsa
dall'animale che le abbaiava contro, manifestando intenzioni aggressive, non
rende il danno meno grave ed ingiusto.
Anche le persone anziane
debbono poter circolare sul territorio pubblico, senza essere esposte a situazioni
di pericolo, ed in particolare a quelle che l'ente pubblico è espressamente
obbligato a prevenire, quali il randagismo.
Né l'eventuale debolezza o
lo scarso controllo dei propri movimenti da parte della vittima valgono di per
sé ad escludere il nesso causale fra l'illecito e il danno, salvo che si
dimostri che tali condizioni fossero di tale gravità da potersi considerare
sufficienti da sole a produrre l'evento (art. 40 e 41 cod. pen., su cui cfr.
Cass. cìv., Sez. I., 10 ottobre 2008 n. 25028 e 4 gennaio 2010 n. 4, fra le
altre).
La sentenza impugnata non
ha preso in alcun modo in esame questo specìfico aspetto. Sicché risultano
fondate anche le censure dì insufficiente motivazione.
In accoglimento del
ricorso la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla
Corte di appello di (OMISSIS), in diversa composizione, affinché decida la
controversia uniformandosi ai principi sopra enunciati e con congrua e logica
motivazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza
impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di (OMISSIS), in diversa
composizione, la quale deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
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