RESPONSABILITA' SULLA SICUREZZA
RAPPORTI ISEE 2009
Corte di Cassazione Sentenza del 28/10/2009 n
Corte
di Cassazione Sentenza del 28/10/2009 n.22818 Sez.L (civ)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente
Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere
Dott. MAMMONE Giovanni - Consigliere
Dott. ZAPPIA Pietro - rel. Consigliere
Dott. CURZIO Pietro - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 16265 - 2006 proposto da:
GI. EL. , gia' elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPIA NUOVA 4 39, presso
lo studio degli avvocati RAINONE ACHILLE, FIERMONTE GRAZIA, PORCELLI AGRIPPINA
che lo rappresentano e difendono, giusta delega in calce al ricorso e da ultimo
domiciliato d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- ricorrente -
contro
AI. EU. SA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA L. BISSOLATI 76, presso lo studio dell'avvocato
SPINELLI TOMMASO GIORDANO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato
FERRATI PAOLO, giusta delega a margine del controricorso;
I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL
LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA 4 NOVEMBRE N. 144, presso lo studio degli avvocati
TARANTINO CRISTOFARO, ROSSI ANDREA, che lo rappresentano e difendono, giusta
delega in calce al controricorso;
BR. MY. SQ. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA MARINA 1, presso lo studio
dell'avvocato IGNAZIO RAIMONDO, rappresentata e difesa dall'avvocato ROSANO
DOMENICO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrenti -
e contro
F. GI. S.N.C. in liquidazione, PE. GI. ;
- intimati -
e sul ricorso 18060-2006 proposto da:
F. GI. S.N.C., in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro
tempore, gia' elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 157, presso
lo studio dell'avvocato MAGARO' BIANCA, rappresentata e difesa dall'avvocato
BARATTA ROBERTO, giusta delega in calce al controricorso e da ultimo
domiciliata d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
AI. EU. SA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA L. BISSOLATI 76, presso lo studia dell'avvocato
SPINELLI TOMMASO GIORDANO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato
FERRATI PAOLO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente al ricorso incidentale -
e contro
GI. EL. , BR. MY. SQ. S.r.l., PE. GI. , I.N.A.I.L.;
- intimati -
avverso la sentenza n. 7068/2005 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il
05/01/2006 R.G.N. 5127/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/09/200 9
dal Consigliere Dott. ZAPPIA PIETRO;
udito l'Avvocato BOER PAOLO per delega SPINELLI GIORDANO TOMMASO;
udito l'Avvocato ROSSI ANDREA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI
Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale ed
incidentale.
FATTO
Con ricorso depositato il 6.3.1998 Gi. El. , premesso di essere dipendente
della " F. Gi. s.n.c.", esponeva che il giorno 5.9.1992, mentre era
intento ad eseguire lavori di stuccatura per un impianto di condizionamento,
era precipitato a terra da un ponteggio con ruote, riportando gravissime
lesioni. Rilevato che la responsabilita' dell'infortunio era da attribuire alla
societa' appaltante, la " Br. My. Sq. s.p.a.", ed al suo
rappresentante per la sicurezza, a nome Pe. Gi. , chiedeva la condanna degli
stessi in solido al risarcimento dei danni conseguenti all'infortunio predetto.
Istauratosi il contraddittorio, i convenuti contestavano quanto dedotto dal
ricorrente, e chiedevano comunque che venisse disposta la chiamata in causa
della societa' appaltatrice, la " F. Gi. s.n.c.", dell'INAIL e della
compagnia assicuratrice, la " AG. Eu. s.a.", per la garanzia di
eventuali esborsi.
Radicatosi il contraddittorio con le parti predette, con sentenza non
definitiva in data 3.2.2003, il Tribunale di Latina, decidendo esclusivamente
sull'an debeatur, accertava la corresponsabilita' nella causazione
dell'infortunio della societa' datoriale, la " F. Gi. s.n.c.", e
dello stesso dipendente infortunato, nella rispettiva misura dell'80% e del
20%; disponeva con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio per la
liquidazione dei danni.
Avverso tale sentenza proponeva appello l'originario ricorrente lamentandone la
erroneita' sotto diversi profili; e proponeva altresi' appello incidentale la
" F. Gi. s.n.c.", lamentando l'incompetenza per materia del giudice
adito e la erroneita' dell'impugnata sentenza circa l'affermazione del concorso
di colpa della societa' e la percentuale prevalente attribuita alla stessa.
La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 21.10.2005, rigettava
entrambe le impugnazioni proposte.
Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione Gi. El. con due motivi
di impugnazione.
Resiste con controricorso la societa' " F. Gi. s.n.c.", che propone a
sua volta ricorso incidentale affidato a tre motivi di gravame.
Resiste con controricorso nei confronti dell'appello principale la " Br.
My. Sq. s.r.l.".
Resiste altresi' con controricorso la " AG. Eu. s.a." nei confronti
sia dell'appello principale che dell'appello incidentale.
E resiste infine con controricorso, avverso le predette impugnazioni, l'INAIL.
Il Pe. non ha svolto alcuna attivita' difensiva.
La " Br. My. Sq. s.r.l." ha presentato memoria ai sensi dell'articolo
378 c.p.c..
DIRITTO
Preliminarmente va disposta la riunione ai sensi dell'articolo 335 c.p.c. dei
due ricorsi, principale ed incidentale, perche' proposti avverso la medesima
sentenza.
Col primo motivo di gravame il ricorrente principale lamenta violazione o falsa
applicazione di norme di diritto per non avere la Corte d'appello tenuto conto,
nella individuazione del responsabile della sicurezza, della circostanza che la
normativa concernente l'adozione di misure necessaire a tutelare l'integrita'
fisica era applicabile anche nei confronti del committente, e quindi della
" Br. My. Sq. s.p.a.", e del suo responsabile per la sicurezza Pe.
Gi. , atteso che quest'ultimo controllava quotidianamente nell'interesse della
societa' l'esecuzione dei lavori.
Col secondo motivo di gravame il ricorrente principale lamenta omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla circostanza relativa
alla richiesta, dallo stesso formulata, di escussione del teste P. B. , il quale
avrebbe potuto confermare che il personale della societa' committente, e quindi
il Pe. , ispezionava quotidianamente il cantiere e le attrezzature a
disposizione della societa' appaltatrice.
Col primo motivo del ricorso incidentale la societa' " F. Gi. s.n.c."
lamenta violazione e/o falsa applicazione della norma di diritto ex articolo
360 c.p.c., nn. 3 e 5 in relazione alla errata interpretazione e conseguente
violazione degli articoli 409 e 413 c.p.c..
In particolare rileva che erroneamente la Corte d'appello aveva disatteso
l'eccezione di incompetenza sollevata, atteso che il ricorso era stato
originariamente incoato nei confronti della Br. e del Pe. , e pertanto il
giudice dei lavoro avrebbe dovuto rilevare e dichiarare la propria incompetenza
per materia.
Col secondo motivo del ricorso incidentale la societa' predetta lamenta
violazione e/o falsa applicazione della norma di diritto ex articolo 360
c.p.c., nn. 3, in relazione alla errata interpretazione e conseguente
violazione degli articoli 1227, 2043 e 2056 c.c..
In particolare rileva che erroneamente la Corte d'appello aveva escluso il
carattere della abnormita' della condotta posta in essere dal lavoratore, che
costituiva elemento preponderante se non unico nella causazione del sinistro.
Col terzo motivo del ricorso incidentale la detta societa' lamenta violazione
e/o falsa applicazione della norma di diritto ex articolo 360 c.p.c., n. 3, in
relazione alla errata interpretazione e conseguente violazione degli articoli
1227, 2043, 2055 e 2056 c.c..
In particolare rileva che erroneamente la Corte d'appello aveva ritenuto di
dover escludere da ogni grado e percentuale di corresponsabilita' la " Br.
My. Sq. s.p.a." ed il suo responsabile per la sicurezza Pe. Gi. , atteso
che la committente, per espressa previsione contrattuale riportata nel
capitolato di appalto, doveva concorrere alla supervisione del rispetto delle
norme sulla sicurezza.
I ricorsi non sono fondati.
Ed invero, per quel che riguarda il primo motivo del ricorso principale, che il
Collegio ritiene di dover trattare unitamente al terzo motivo del ricorso
incidentale, concernendo entrambi la mancata affermazione della responsabilita'
(o della co-responsabilita') della " Br. My. Sq. ", quale societa'
committente, e quindi del suo responsabile per la sicurezza Pe. Gi. , alla
stregua delle previsioni contrattuali contenute nel capitolato di appalto,
osserva il Collegio che entrambi i motivi sono infondati.
Devesi rilevare sul punto che la tradizionale impostazione che parrebbe
richiedere in tema di prevenzione di infortuni sul lavoro l'esistenza di un
rapporto di lavoro subordinato fra il soggetto danneggiato ed il soggetto
responsabile del danneggiamento, e di cui pare essere pacifica espressione la
norma prevista dall'articolo 2087 c.c. che, integrando le disposizioni in
materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro previste da leggi speciali,
impone all'imprenditore l'adozione di misure necessarie a tutelare l'integrita'
fisica dei prestatori d'opera, e' stata in realta' da tempo superata dalla
giurisprudenza.
Si e' invero avvertita l'esigenza di non limitarsi al dato formale costituito
dalla esistenza di un rapporto datore di lavoro - lavoratore subordinato, ma di
dover dare rilievo al dato oggettivo, si da ritenere l'esistenza di tale
responsabilita' anche in capo ai soggetti che, se pur non formalmente titolari
del rapporto di lavoro, avessero pero' la responsabilita' dell'impresa o di una
sua unita' produttiva.
E pertanto in materia di appalto e' stato affermato il principio che la
responsabilita' per violazione dell'obbligo di adozione di misure necessarie a
tutelare l'integrita' fisica dei prestatori di lavoro e' applicabile anche nei
confronti del committente, se pur non incondizionatamente - atteso che non
sussiste alcuna norma che prevede direttamente la responsabilita' del
committente in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro - ma laddove
egli stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alle misure da
adottare in concreto, riservandosi i poteri tecnico organizzativi dell'opera da
eseguire (Cass. sez. lav., 22.3.2002 n. 4129).
A tali principi si e' in effetti attenuta la Corte territoriale nell'impugnata
sentenza posto che, dopo aver rilevato che in base alla regola comune in tema
di responsabilita' per infortuni sul lavoro tale responsabilita' incombeva sul
datore di lavoro, ha evidenziato che nel caso di specie il committente non si
era mai reso garante della vigilanza delle misure da adottare in concreto, ne'
si era in alcun modo riservato alcuna ingerenza in relazione alla realizzazione
dell'opera si' da essere coinvolto nella responsabilita' per la sicurezza.
E sul punto ha correttamente rilevato come nella fattispecie in esame le
clausole del contratto di appalto evidenziassero che la responsabilita' per la
sicurezza incombeva solo sull'appaltatore -datore di lavoro, atteso che
l'articolo 4 del detto contratto disponeva che "nell'esecuzione dei lavori
dovranno essere adottate dall'appaltatore tutte le misure previste dalle
vigenti disposizioni di legge in materia di igiene e sicurezza del
lavoro", rilevando altresi' che la previsione contenuta nel suddetto
contratto di appalto secondo cui l'appaltatore era tenuto ad uniformarsi
"anche" alle disposizioni che avrebbero potuto essere impartite dal
committente in materia di sicurezza, rappresentava per l'appaltatore un obbligo
aggiuntivo e per i lavoratori una ulteriore protezione, nel senso che tale
previsione contrattuale consentiva al committente di richiedere all'appaltatore
misure piu' rigorose, e di operare degli interventi a tutela della sicurezza
dei propri ambienti di lavoro, ma non privava certamente l'appaltatore dei
poteri e della responsabilita' (esclusiva, nella fattispecie) in materia di
sicurezza, e non estendeva tale responsabilita' a carico del committente.
Non vi e' dubbio, dunque, della correttezza dei principi giuridici che la Corte
d'appello ha dichiarato di applicare ed ha applicato, cosi' come della
correttezza dell'analisi e della individuazione dei presupposti di fatto
necessari per l'applicazione dei suddetti principi, avendo in buona sostanza il
giudice di merito rilevato che le previsioni contrattuali non contenevano
alcuna deroga al principio generale della responsabilita' (esclusiva) del
datore di lavoro per infortuni sul lavoro, atteso che prevedevano a carico
esclusivo dell'appaltatore la adozione delle misure dettate dalle vigenti
disposizioni di legge in materia di sicurezza del lavoro; ne' ricorrevano i
presupposti per la estensione della relativa responsabilita' al committente
avuto riguardo alla circostanza che la previsione contrattuale di sorveglianza
da parte dello stesso sul rispetto delle norme di sicurezza e di intervento nei
casi piu' gravi qualora l'appaltatore avesse compiuto azioni contrarie a tali
misure, non consentiva di ritenere l'esistenza di una ingerenza tale, quale e'
ravvisabile allorche' il committente si sia riservato i poteri tecnico
organizzativi dell'opera da eseguire, da coinvolgerlo nella responsabilita' per
la sicurezza.
Posto cio', e' necessario ricordare che, secondo un principio costituente
diritto vivente nella giurisprudenza di questa Corte (v., fra le molte
pronunce, Cass. Sez. 1, 24.6.2008 n. 17088; Cass. sez. lav. 13.6.2008 n. 16036;
Cass. Sez. lav. 12.6.2008 n. 15795; Cass. sez. I, 22.2.2007, n. 4178),
l'interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata, mirando a
determinare una realta' storica e obiettiva, e' tipico accertamento in fatto
istituzionalmente riservato al giudice del merito ed e' censurabile soltanto
per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di
motivazione, qualora quella adottata sia contraria a logica e incongrua, tale,
cioe', da non consentire il controllo dei procedimento logico seguito per
giungere alla decisione: cio' in quanto il sindacato di questa Corte non puo',
dunque, investire il risultato interpretativo in se', che appartiene all'ambito
dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito.
Siffatta evenienza non si verifica nella fattispecie, avendo la Corte
territoriale evidenziato, con motivazione assolutamente logica e coerente ed
immune da ogni censura, dando quindi espressa ed esauriente contezza delle
proprie determinazioni, come il rilievo dell'appellante circa la concorrente
responsabilita' del committente non potesse trovare accoglimento, non emergendo
dalle previsioni contrattuali alcuna deroga al principio della esclusiva
responsabilita' del datore di' lavoro in materia di prevenzione degli
infortuni; e pertanto l'assunto del ricorrente si risolve in buona sostanza,
sul punto, in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni
effettuate ed, in base ad esse, delle conclusioni raggiunte dai giudici del
merito.
Passando alla ulteriore censura mossa dal ricorrente principale con il secondo
motivo di gravame, osserva il Collegio che la stessa, per i motivi in
precedenza esposti, non puo' trovare accoglimento ove si osservi che
correttamente e coerentemente la Corte territoriale ha ritenuto la scarsa
significativita' della prova testimoniale dedotta dal lavoratore e concernente
la ricorrente presenza di Pe. Gi. , responsabile dell......