RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER I SEGRETARI
LSU: RIVALUTATO L'ASSEGNO PER IL 2006
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Nota
operativa n. 11
Roma,
08/02/2006
OGGETTO: precisazioni in merito alla retribuzione di posizione di cui
all'art.41, 4° comma, del
CCNL 1998/2001 del comparto Segretari Comunali e Provinciali.
Con informativa n. 20 del 13 febbraio 2002, questa Direzione ha precisato che
la parte eccedente il valore massimo della retribuzione di posizione,
all'oggetto indicata, incide ai fini della determinazione della quota di
pensione di cui all'art.13, lettera a) del decreto legislativo n.503/1992.
Successivamente, a seguito di quanto disposto dal Contratto Integrativo
Nazionale in ordine alla disciplina dell'istituto contrattuale in esame,
quest'Istituto ritiene opportuno ridefinire l'effettiva portata del disposto di
cui all'art.41, comma 4, del CCNL Segretari Comunali e Provinciali, quadriennio
1998/2001.
L'art.41, 4° comma, stabilisce che gli Enti, nell'ambito delle risorse
disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, possono corrispondere una
maggiorazione della retribuzione di posizione. Il medesimo comma prevede che le
condizioni, i criteri ed i parametri di riferimento per definire le predette
maggiorazioni siano individuate in sede di contrattazione decentrata
integrativa nazionale.
In tale sede, nel delineare le caratteristiche di tale emolumento, si è
stabilito che la sua erogazione è strettamente legata all'effettivo svolgimento
dell'incarico conferito e che il medesimo può essere corrisposto solo previo
accertamento dell'esistenza di condizioni oggettive , quali la complessità
funzionale ed il disagio ambientale, ma anche di condizioni soggettive, quali
incarichi e progetti speciali.
Tale maggiorazione della retribuzione di posizione, peraltro, deve riferirsi
solo all'Ente che la eroga, ovvero nell'ipotesi in cui il segretario comunale
sia collocato in posizione di disponibilità non si da luogo all'erogazione
della predetta maggiorazione.
Da ultimo, si osserva che per gli incarichi di carattere gestionale è
necessario che gli stessi siano conferiti in via temporanea e solo previo
accertamento dell'inesistenza di necessarie professionalità all'interno
dell'Ente.
Alla luce di quanto sopra esposto ed attesa la mancanza dei requisiti di cui
agli artt.15 e 16 della Legge 1077/59, questo Istituto ritiene che l'emolumento
di cui all'art.41, quarto comma, del CCNL 1998/01 (maggiorazione della
retribuzione di posizione) sia utile alla formazione della quota di cui
all'art.13 lett.b) del Decreto Legge n.503/92 (quota B).
IL DIRIGENTE GENERALE
Dott. Costanzo GALA
F.to Dott. Gala
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