REVISORI: TERZO MANDATO SOLO DOPO ADEGUATO INTERVALLO DI TEMPO
SPESE PER LE ELEZIONI DEL 28 E 29 MARZO
CONSIGLIO DI STATO, SEZ
CONSIGLIO
DI STATO, SEZ. V - ordinanza 26 ottobre 2009 n. 5324 - Pres.ff. Cirillo, Est.
Russo - Montanari (Avv.ti Deramo e Di Marzo) c. Comune di Valenzano (Avv.
Chimienti) - (conferma T.A.R. Puglia - Bari, Sez. I, ord. n. 530 del 2009).
N. 05324/2009 REG.ORD.SOSP.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la
presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di
registro generale 7722 del 2009, proposto da:
Stefano Montanari,
rappresentato e difeso dagli avv. Antonio L. Deramo, Donato Di Marzo, con
domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria N.2;
contro
Comune di Valenzano,
rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Chimienti, con domicilio eletto
presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria N.2; Pasquale Lucente;
per la riforma
della ordinanza
sospensiva del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE I n. 00530/2009, resa tra le
parti, concernente NOMINA COLLEGIO REVISORI CONTABILI 2009-2012.
Visto il ricorso in
appello con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti
della causa;
Vista la domanda di
sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via
incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di
costituzione in giudizio di Comune di Valenzano;
Visti gli artt. 19 e 21,
u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di
consiglio del giorno 23 ottobre 2009 il dott. Nicola Russo e uditi per le parti
gli avvocati Deramo e Nocentini, per delega dell'avv. Chimenti;
Considerato che, ad un
primo sommario esame, proprio della fase cautelare, l’appello non appare
assistito da sufficienti elementi di fondatezza, in quanto la corretta
interpretazione del comma 1 dell’art. 235 del TUEL, che prevede che i revisori
dei conti sono rieleggibili per una sola volta, porta ad escludere una terza
rielezione solo qualora questa sia consecutiva, in quanto il divieto scatta
solo a seguito di due elezioni consecutive, posto che la rielezione è tale solo
se segue una precedente elezione senza soluzione di continuità, traducendosi
altrimenti la disposizione in un irrazionale ed ingiustificato divieto di
elezione a vita per chi, come nella specie, ha ricoperto l’incarico in un ente
per due trienni nell’arco della propria attività professionale;
P.Q.M.
Respinge l’appello
cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza
sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della
Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella
camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2009 con l'intervento dei Signori:
Gianpiero Paolo Cirillo,
Presidente FF
Filoreto D'Agostino,
Consigliere
Marco Lipari, Consigliere
Aniello Cerreto,
Consigliere
Nicola Russo,
Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 26/10/2009.
......