REVOCA DEI RAPPRESENTANTI NOMINATI DALL’ENTE LOCALE
INCOMPATIBILITA’: DEVE ESSERE RIMOSSA ENTRO 10 GIORNI
REPUBBLICA
ITALIANA N.4787/04REG.DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 4342 REG.RIC.
Il
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 2003
ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 4342/2003
proposto da Murtas Giuseppe, rappresentato e difeso dall’avv.to G. Longheu elettivamente
domiciliato presso l’avv. S. Amorosino via C. Menotti 24;
CONTRO
Amministrazione provinciale di
Nuoro,
rappresentata e difesa dall’avv.to E. Cotza, elettivamente domiciliato presso
quest’ultimo in Roma, via Portuense n. 104, presso Studio A. De Angelis;
e nei confronti
-del Consorzio per l’area di
sviluppo industriale della Sardegna Centrale, rappresentato e difeso dall’avv.to E. Cotza,
elettivamente domiciliato come sopra;
-di A. Pisano, C. Tidu e G.
Carboni, non costituitisi;
per la riforma
della sentenza TAR Sardegna n. 313
del 19.3.2003, con
la quale sono stati riuniti e respinti i due ricorsi proposti da Giuseppe
Murtas;
Visto
il ricorso in appello e relativi allegati;
visto
l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione provinciale di Nuoro e
del Consorzio per l’area di sviluppo della Sardegna Centrale;
Visti
gli atti tutti della causa;
Alla
pubblica udienza del 9.3..2004, relatore il consigliere Aniello Cerreto ed
uditi altresì per le parti gli avv.ti Longheu e Cotza;
Ritenuto e considerato
in fatto ed in diritto:
FATTO
Con
l’appello in epigrafe, il sig. Murtas ha fatto presente che era componente
dell’Assemblea generale del Consorzio per l’area di sviluppo industriale della
Sardegna centrale in rappresentanza dell’Amministrazione provinciale di Nuoro;
che il mandato di componente dell’Assemblea, in forza dello Statuto consortile,
aveva scadenza 24.11.2004; che il Presidente dell’amministrazione provinciale
notificava al Consorzio un primo provvedimento (n. 210 del 9.8.2002), con il
quale, considerato che i rappresentanti Dell’amministrazione in seno
all’Assemblea del Consorzio erano da tempo scaduti, nominava altri tre
rappresentanti (Pisanu, Tidu e carboni); che contro tale provvedimento
proponeva un primo ricorso al TAR Sardegna, sostenendo che il suo mandato non
risultava scaduto; che nelle more della camera di consiglio il Presidente
dell’amministrazione provinciale adottava un nuovo provvedimento di revoca,
reiterando la nomina dei tre nuovi rappresentanti; che con un secondo ricorso
impugnava presso il TAR anche il nuovo provvedimento di revoca, ma il TAR
riuniti i ricorsi li respingeva entrambi con la sentenza in epigrafe, ritenendo
che l’Amministrazione, un volta venuta meno il rapporto di fiducia con i suoi
rappresentanti, ben poteva revocarli senza ulteriore motivazione e senza che
fosse tenuta a comunicare l’avvio del procedimento.
Ha
dedotto quanto segue:
-il
TAR aveva erroneamente ritenuta cessata la materia del contendere in ordine al
primo provvedimento;
-contrariamente
a quanto ritenuto dal TAR, nella specie era necessaria la comunicazione di
avvio del procedimento al fine di contestargli i comportamenti e gli atti
ritenuti contrastanti con l’indirizzo politico dell’Ente;
-il TAR aveva sostanzialmente ritenuto
revocabile ad nutum l’incarico conferitogli, mentre occorreva tener conto degli
indirizzi formulati dal Consiglio provinciale che nella specie erano stati
stabiliti con la deliberazione consiliare n.73 del 29.9.200;
-la
revoca dell’incarico si basava genericamente sul fatto che i nominati non
godevano più della fiducia dell’Amministrazione, in quanto non relazionavano
tempestivamente e non risultavano in sintonia con gli indirizzi politici, senza
specificare alcunché in proposito.
Si
sono Costituiti in giudizio il Consorzio e l’amministrazione provinciale.
Il
Consorzio ha rilevato che l’appellante era sopravvissuto agli esponenti di
vertice della maggioranza politica che lo aveva nominato, per cui correttamente
era stato sostituito una volta venuta meno tale maggioranza; che non poteva
ritenersi efficace la delibera dell’assemblea del Consorzio n. 33/99 che ne
aveva stabilita la scadenza in cinque anni dal 25.11.1999 e cioè in complessivi
otto anni dall’inizio del mandato (1.1.1977), per cui doveva ritenersi
legittimo il decreto n. 210/2002, integrato con il decreto 247/2002, in
relazione all’intervenuta scadenza del mandato. Ha poi evidenziato la
contraddittorietà esistente in alcune pronunce di TAR in ordine alla necessità
o meno della comunicazione di avvio del procedimento nel caso di revoca di
incarico fiduciario e comunque la sussistenza nella specie di un’adeguata
motivazione.
Considerazioni
analoghe ha prospettato anche l’Amministrazione provinciale.
Alla
pubblica udienza del 9.3.2004, il ricorso è passato in decisione.
DIRITTO
1.Con
sentenza TAR Sardegna n. 313 del 19.3.2003 sono stati riuniti e respinti i due
ricorsi proposti da Ladu Michele avverso i due decreti del Presidente dell’Amministrazione
provinciale di Nuoro n. 210/2002 e n. 247/2002 con i quali gli era stata
revocata la nomina a rappresentante della Provincia in seno all’Assemblea del
Consorzio per l’area industriale di sviluppo della Sardegna Centrale ex art.
50, comma 8°, D. L. vo 18.8.2000 n. 267 ed erano stati nominati i nuovi
rappresentanti.
Avverso detta sentenza
ha proposto appello l’interessato.
2.L’appello è fondato.
Merita adesione la
censura di difetto di motivazione.
2.1.Il TAR, dopo aver
premesso che la controversia concerneva l’individuazione dei poteri spettanti
al Sindaco del Comune, o al Presidente dell’Amministrazione provinciale, in
relazione alla permanenza nell’incarico dei rappresentanti del comune o della
Provincia presso Enti, Aziende ed Istituzioni ex at. 50 D. L.vo n. n. 267/2000,
ha sostanzialmente ritenuto che la rappresentanza si fondava su un rapporto
fiduciario, per cui la scelta dei nuovi rappresentanti e, conseguentemente, la
revoca dei precedenti era congruamente motivata con riferimento alla presenza o
rispettivamente all’assenza di quest’ultimo (senza ulteriore specificazione).