REVOCA DELL'ASSESSORE SENZA AVVIO DEL PROCEDIMENTO
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO SENZA DATI PERSONALI
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte – 2^ Sezione – ha pronunciato la
seguente
Sent. n. 937
Anno 2007
R.g. n. 1487
Anno 2006
SENTENZA
In forma semplificata
sul ricorso n.
1487/2006, proposto da FIUMARA
Francesco, rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Fenoglio ed elettivamente
domiciliato presso lo studio dello stesso in Torino, via Palmieri n. 51,
contro
il Comune di
Moncalieri (TO), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso
dall’avvocato Salvatore Mirabile dell’Avvocatura Comunale ed elettivamente
domiciliato presso la Segreteria di questo Tribunale,
per l'annullamento, previa
sospensiva
del decreto
sindacale n. 48, emanato dal Sindaco in carica, signor Lorenzo Bonari, in data
10.11.2006, con il quale veniva revocata la nomina alla carica di Assessore,
conferita al dott. Fiumara con decreto sindacale n. 54 del 23.09.2005;
nonché ed in ogni caso per l’annullamento
di tutti gli
atti e provvedimenti presupposti, antecedenti e consequenziali, successivi e/o
comunque connessi al predetto atto.
Visto il
ricorso con i relativi allegati.
Visto l’atto
di costituzione in giudizio del Comune di Moncalieri.
Vista
l’ordinanza di questa Sezione n. 696 del 20 dicembre 2006.
Visti tutti
gli atti della causa;
Relatore alla
Camera di consiglio del 11 gennaio 2007 la dott.ssa Emanuela Loria, in cui sono
stati uditi l’avv. Mia Callegari, su delega dell’avv. Fenoglio, per il
ricorrente e l’avv. Salvatore Mirabile per l’Amministrazione costituita;
Visto l’art.
26, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, come sostituito dall’art. 9,
della legge 21 luglio 2000, n. 205;
Sentite sul
punto le parti comparse e ritenuto che sussistano i presupposti per definire il
ricorso con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 26, commi 4° e 5°, della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dall’art. 9 della legge 21
luglio 2000, n. 205;
ESPOSIZIONE IN FATTO E MOTIVI
DI DIRITTO
Rilevato che, con il decreto impugnato n. 48 in data 10 novembre 2006, il
Sindaco del Comune di Moncalieri, ha “REVOCA(TO) La nomina alla carica di
Assessore conferita al (ricorrente) con decreto sindacale n. 54 del 23
settembre 2005, per le motivazioni in premessa esposte”nel cui preambolo, così,
si afferma: “Richiamato il proprio precedente provvedimento n. 54 del 23
settembre 2005 con il quale, in attuazione del vigente Statuto comunale, veniva
nominato alla carica di Assessore il dr. Francesco Fiumara (il ricorrente);
Visto il successivo atto datato 23 settembre 2005 con il quale (il detto
Sindaco) ha delegato all’Assessore Francesco Fiumara i poteri di indirizzo e di
controllo nelle seguenti materie: lavori pubblici – arredo urbano – ciclo delle
acque – viabilità – trasporti; Preso atto che l’Assessore Fiumara – già
esponente dello S.D.I. – ha comunicato pubblicamente la sua adesione al
movimento politico “I Moderati”, cui ha fatto seguito la costituzione in
Consiglio Comunale di un nuovo gruppo consiliare ai sensi dell’art. 21 dello
Statuto (comunicazione dei Cons. Volontà e Mammone prot. n. 55296 del
3.11.2006); Considerato che la scelta di aderire al nuovo movimento politico
dell’assessore Fiumara ha determinato un clima di incertezza e di tensione
all’interno della maggioranza politica che governa il Comune, che si ripercuote
negativamente sull’operato della Giunta Comunale e sul regolare espletamento
della sua attività istituzionale; Valutato che tali motivi determinano il venir
meno del rapporto di fiducia del sottoscritto Sindaco con l’assessore Fiumara;
Dato atto che il perdurare di tale situazione, approssimandosi importanti
scadenze amministrative legate all’approvazione del Bilancio di previsione
annuale e pluriennale e relativi allegati (tra cui il piano delle opere
pubbliche) ed alla condivisione del programma politico amministrativo che lo
contraddistingue, rende indispensabile provvedere celermente, omettendo la
comunicazione di avvio del procedimento; Visto l’art. 46 comma 4 del Decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267; Visto l’art. 37 del vigente Statuto;”.
Ritenuta l’infondatezza
del primo motivo di ricorso - Illegittimità del provvedimento. Nullità.
Violazione di legge. Violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990.
Illegittima omessa comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo di
revoca della nomina di assessore. Eccesso di potere per violazione del
contraddittorio. Mancanza di preventiva contestazione dei fatti ascritti e
lesione dei diritti di partecipazione al procedimento – atteso che (Consiglio
di Stato, sezione V, 23 gennaio 2007 n. 209), l’atto di revoca dell’incarico di
assessore comunale non è assoggettato alla previa comunicazione di avvio del
procedimento tenuto conto di quanto previsto dall’art. 46, comma 4, del d.lgs.
n. 267/2000, in base al quale “Il Sindaco e il presidente della provincia possono
revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio”, per
cui la detta norma prevede una comunicazione motivata della revoca rivolta al
consiglio comunale, ma non al diretto interessato, atteso che “le prerogative
della partecipazione possono essere invocate quando gli interessi privati sono
ritenuti idonei ad incidere sull’esito finale per il migliore perseguimento
dell’interesse pubblico”, mentre, nel caso della revoca dell’incarico
assessorile, la partecipazione diventa indifferente atteso che la valutazione
degli interessi coinvolti è rimessa al sindaco cui compete in via autonoma la
scelta e la responsabilità della compagine di cui avvalersi per
l’amministrazione del comune nell’interesse della comunità locale, ciò che
implica che la valutazione dell’operato del sindaco sia rimessa unicamente al
consiglio comunale.
Ritenuta
l’infondatezza, anche, del secondo motivo di ricorso - Illegittimità del
provvedimento. Eccesso di potere. Violazione di legge. Violazione degli artt. 3
della Legge n. 241/1990 e 46 de d.lgs. 18.8.2000, n. 267. Assoluto difetto di
motivazione. Contreddittorietà di motivazione. Eccesso di potere, in quanto,
come rilevato dal Consiglio di Stato nella sentenza, in precedenza citata, il
provvedimento di revoca dell’incarico di un assessore riguarda una carica
fiduciaria ed è difficilmente sindacabile in sede di legittimità se non sotto i
profili formali e l’aspetto dell’evidente arbitrarietà in relazione all’ampia
discrezionalità spettante al sindaco in qualità di capo dell’amministrazione
comunale, per cui, nel caso di specie, poiché il decreto è motivato nei termini
dianzi indicati, consistenti nel “venir meno del rapporto di fiducia del”
Sindaco “con l’assessore Fiumara” (il ricorrente), per avere questi “già esponente
dello S.D.I.” “comunicato pubblicamente la sua adesione al movimento politico i
“Moderati”, cui ha fatto seguito la costituzione in consiglio comunale di un
nuovo gruppo consiliare”, il Collegio ritiene che il decreto stesso non possa
essere tacciato di “evidente arbitrarietà”, riguardando tale valutazione la
scelta politica del sindaco, per cui il motivo non può essere accolto né sotto
il profilo del difetto assoluto né sotto quello della contraddittorietà della
motivazione.
Ritenuto che,
per quanto sopra, il ricorso sia infondato e quindi da rigettare.
Ritenuto che
sussistano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese
di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale
amministrativo regionale per il Piemonte, Sezione II, pronunciandosi ai sensi
dell’art. 26 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 come modificato dall’art. 9
della legge 21 luglio 2000, n. 205, rigetta il ricorso in epigrafe.
Compensa tra
le parti le spese del giudizio.
Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in
Torino, nella Camera di consiglio del 11 gennaio 2007, con l'intervento dei
sigg. magistrati:
Giuseppe Calvo Presidente
Ivo Correale Referendario
Emanuela Loria Referendario,
estensore