REVOCA DELLA LICENZA
NORMATIVA SULLE GARE E LEGISLAZIONE REGIONALE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 7392/06
Reg.Dec.
N. 5396 Reg.Ric.
ANNO 1996
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto dal Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici
è per legge domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
contro
Reale Luciano, rappresentato e difeso dagli avv. ti prof. Silio Aedo Violante e Giancarlo
Violante, ed elettivamente domiciliato con gli stessi in Roma, Nicola
Ricciotti, n. 9 (studio avv. Colacino),
per l'annullamento
della sentenza n. 241 del 1996 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania,
sez. VI, resa inter partes.
Visto il ricorso con i
relativi allegati;
Visto l'atto di
costituzione in giudizio dell’appellato;
Viste le memorie
prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti
della causa;
Alla pubblica udienza del
31 ottobre 2006, relatore il Consigliere Giuseppe Romeo, uditi l’avvocato dello Stato Galluzzo e l’avv. Colacino per
delega dell’avv. Violante Silio Aedo;
Ritenuto e considerato
in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.-
Con l’impugnata sentenza, il TAR Napoli ha accolto il ricorso dell’istante
avverso il provvedimento del Questore della Provincia di Napoli di revoca della
licenza di commercio di preziosi di cui è titolare il ricorrente.
In
particolare, le due ragioni su cui si fonda l’atto impugnato sono state
ritenute inidonee a sorreggerlo: mancata registrazione di oro vecchio sul
registro delle operazioni giornaliere (art. 128 TULPS), e pendenza di un
procedimento penale a carico di congiunti.
2.-
Appella l’Amministrazione, la quale chiede la riforma della sentenza impugnata,
in quanto non è dubbio che il ricorrente abbia violato l’obbligo imposto di
registrazione di oro vecchio sul registro delle operazioni giornaliere (non
rileva la depenalizzazione di cui al D. L.vo n. 480/1994), e “una valutazione
socialpreventiva ben può giustificare l’esercizio del potere di revoca ai sensi
dell’art. 11 u.c. TULPS”.
3.-
Si è costituito l’appellato, sostenendo l’infondatezza dell’appello, che è
stato trattenuto in decisione all’udienza del 31 ottobre 2006.
4.-
L’appello è infondato.
Il
Questore della Provincia di Napoli ha giustificato la contestata revoca della
licenza di commercio di preziosi di cui è titolare il ricorrente – appellato,
adducendo la circostanza che alcuni congiunti sono stati “deferiti all’A.G. per
i reati di associazione a delinquere” e che “il fratello registra anche
condanne per estorsione continuata…”.
Ma
una tale ragione, neppure in una logica “socialpreventiva”, alla quale si
appella l’Avvocatura dello Stato, può valere a sorreggere il provvedimento
impugnato, dal momento che i comportamenti dei familiari non sono suscettibili
di determinare una valutazione negativa sul piano comportamentale di altro
soggetto, seppure parente prossimo......