REVOCA DI UN'AGGIUDICAZIONE: SI CUMULA RISARCIMENTO E INDENNIZZO
Coop. sociali: affidamento diretto di servizi, ma non di servizi pubblici
N
N. 01554/2010 REG.DEC.
N. 03154/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il
Consiglio di Stato
in
sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro
generale 3154 del 2008, proposto da:
Trenitalia Spa, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Carbone, con domicilio
eletto presso Paolo Carbone in Roma, viale Regina Margherita N. 290;
contro
Officine Meccaniche e Ferroviarie
del Salento Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Nicolardi, con
domicilio eletto presso Luigi Gardin in Roma, via Mantegazza N.24;
per la riforma
della sentenza del TAR PUGLIA -
LECCE :Sezione I n. 00562/2008, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO
MANUTENZIONE ED EVENTUALE BONIFICA DI CARROZZE.
Visto il ricorso in appello con i
relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del
giorno 16 febbraio 2010 il Cons. Giancarlo Montedoro e uditi per le parti gli
avvocati Mancini per Carbone e Nicolardi.;
Ritenuto e considerato in fatto e
diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in appello in
epigrafe specificato, TRENITALIA spa chiede l’annullamento e la riforma della
sentenza del Tar Puglia, Lecce Sez. I n. 562 del 2008 con la quale, in accoglimento
dei motivi aggiunti proposti dall’ odierna appellata Officine meccaniche e
ferroviarie del Salento ( d’ora in poi OMFESA srl ), è stata disposto
l’annullamento della revoca dell’aggiudicazione disposta nei confronti della
predetta OMFESA srl ed è stata respinta l’azione risarcitoria proposta dalla
ricorrente.
Con lettera di invito del 22 maggio
2006, TRENITALIA spa ha indetto , ai sensi dell’art.15, comma 3 del d.lgs. n.
158 del 1995 , una procedura negoziata per l’affidamento degli interventi di manutenzione
incrementativi di ROC ed eventuale bonifica per 10 carrozze Z1 con opzione per
ulteriori 5.
La OMFESA partecipava alla procedura
presentando un’offerta che prevedeva un ribasso del 12,21 % sull’importo a base
di gara di euro 540.000, 00 ed un ulteriore ribasso dell’1,00 % in caso di
estensione della revisione di tipo ROC ad un ulteriore quantitativo di rotabili
dello stesso tipo.
Con successiva nota la stessa OMFESA
, in esito alla negoziazione che faceva seguito alla presentazione delle
offerte, proponeva un ulteriore abbattimento dell’1% sull’offerta originaria e
dell’1% sui lavori aggiuntivi.
Con nota del 28 agosto 2006,
TRENITALIA comunicava alla OMFESA “l’accettazione della vs. offerta dell’ 8
giugno 2006 migliorata a seguito di trattativa negoziale di un ulteriore 1%”
precisando espressamente che con la presente viene data comunicazione di
aggiudicazione provvisoria dell’appalto, aggiudicazione regolata dalle
condizioni tutte previste e/o richiamate nella lettera di invito.
Ciò in conformità a quanto previsto
dalla lettera di invito pag. 3 e 4, aggiudicazione provvisoria e conclusione e
formalizzazione del contratto.
In esito all’ indicata
comunicazione, la OMFESA con nota del 29 settembre 2006, trasmetteva la
fideiussione a garanzia delle obbligazioni contrattuali e le certificazioni
richieste dalla disciplina di gara a seguito dell’aggiudicazione provvisoria.
Con nota del 27 novembre 2006,
oggetto dell’originaria impugnativa, TRENITALIA comunicava l’annullamento della
gara in quanto non risulta più necessario dare corso all’affidamento a terzi
della manutenzione dei suddetti rotabili, avendo cura di precisare, a tale
riguardo, che , per sopperire al fermo di veicoli Z1 di I classe, già scaduti
ma necessari alla nuova programmazione di treni IC , la manutenzione ciclica di
ROC di cui alla gara in oggetto , tenuto anche conto dei fermi previsti per la
loro effettuazione e/o presso l’IP è stata pianificata nelle OMC di TRENITALIA.
Avverso tale provvedimento ricorreva
OMFESA, chiedendo l’annullamento dell’atto di comunicazione dell’annullamento
della gara, l’accertamento della sussistenza di un contratto ed il risarcimento
dei danni.
Con l’ordinanza n. 227 del 2007 il
Tar Puglia Lecce Sez. I accoglieva la domanda cautelare.
A seguito di tale ordinanza la
società TRENITALIA adottava il nuovo provvedimento di revoca del 5 aprile 2007
illustrando diffusamente le ragioni che rendevano necessaria l’adozione del
provvedimento stesso.
Avverso tale provvedimento la
ricorrente OMFESA proponeva motivi aggiunti, riproponendo tutte le censure
originarie oltre che nuove censure per illegittimità autonome a fronte
dell’inottemperanza all’ordinanza del Tar Lecc......