RIBADITA L'AUTONOMIA DEGLI ENTI LOCALI
COMUNICAZIOINE DATI SU CONSORZI E SOCIETA' PARTECIPATE
SENTENZA N. 95
ANNO 2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori:
-
Franco BILE Presidente
- Francesco AMIRANTE Giudice
- Ugo DE SIERVO “
- Romano VACCARELLA “
-
Paolo MADDALENA “
- Alfio FINOCCHIARO “
-
Alfonso QUARANTA “
-
Franco GALLO “
-
Luigi MAZZELLA “
-
Gaetano SILVESTRI “
-
Sabino CASSESE “
-
Maria Rita SAULLE “
-
Giuseppe TESAURO “
-
Paolo Maria NAPOLITANO “
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale
dell'art. 1, commi 214 e 216, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
– legge finanziaria 2006), promossi con ricorsi delle Regioni Valle
d'Aosta/Vallée d'Aoste, Piemonte, Campania, Trentino-Alto Adige/Südtirol e
Emilia-Romagna, notificati il 24 e il 27 febbraio 2006, depositati in
cancelleria il 1° e il 3 marzo 2006 ed iscritti ai nn. 30, 35, 36, 37 e 39 del
registro ricorsi 2006.
Visti
gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 6 febbraio 2007 il Giudice relatore Franco Gallo;
uditi
gli avvocati Giovanni Guzzetta per la Regione Valle d'Aosta, Emiliano Amato per
la Regione Piemonte, Vincenzo Cocozza per la Regione Campania, Giandomenico
Falcon per la Regione Trentino-Alto Adige, Giandomenico Falcon e Franco
Mastragostino per la Regione Emilia-Romagna e l'avvocato dello Stato Franco
Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. – La Regione Valle d'Aosta/Vallée
d'Aoste, nell'impugnare numerose disposizioni della legge 23 dicembre 2005, n.
266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato – legge finanziaria 2006), ha promosso questioni di legittimità
costituzionale dei commi 214 e 216 dell'art. 1 della suddetta legge, in
riferimento all'art. 119, secondo comma, della Costituzione e all'art. 3,
lettera f), dello statuto speciale
per la Valle d'Aosta.
1.1. – Ad avviso della Regione, i commi denunciati – il primo dei
quali, con riguardo a tutte le amministrazioni pubbliche, sopprime le indennità
di trasferta, mentre il secondo prevede che il rimborso per le spese di viaggio
in aereo del personale che si rechi in missione o viaggio di servizio
all'estero spetta nel limite delle spese per la classe economica – fissano
vincoli puntuali a singole voci di spesa dei bilanci delle Regioni e degli enti
locali e, così facendo, ledono la loro autonomia finanziaria di spesa, violando
sia l'art. 119, secondo comma, Cost., sia l'art. 3, lettera f), dello statuto speciale, che
attribuisce alla Regione, nell'àmbito dei princípi individuati con legge dello
Stato, la potestà legislativa in materia di «finanze regionali e comunali».
Sostiene la ricorrente che, in forza del
combinato disposto della citata disposizione statutaria e degli artt. 117,
terzo comma, e 119, secondo comma, Cost., «la competenza regionale della Valle
d'Aosta si atteggia oggi (in forza della clausola di cui all'art. 10 legge
cost. n. 3 del 2001) non più come meramente suppletiva rispetto alla competenza
statale, ma appare garantita nell'ambito dei principi di coordinamento
stabiliti dallo Stato, il quale deve limitarsi alla fissazione di tali principi».
La potestà legislativa in materia di autonomia finanziaria locale si
articolerebbe, cioè, su due livelli, statale e regionale, con la conseguenza
che la legislazione statale non potrebbe vincolare, come invece fanno le norme
censurate, la spesa per il personale delle amministrazioni comunali.
Per la Regione Valle d'Aosta, dette norme
troverebbero applicazione anche per le Regioni a statuto speciale, nonostante
la clausola contenuta nel comma 610 dell'art. 1 della menzionata legge n. 266
del 2005, secondo cui: «Le disposizioni della presente legge sono applicabili
nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti». Tale clausola di
salvaguardia avrebbe, infatti, un significato ambiguo, perché le norme
censurate prevedrebbero espressamente la propria applicabilità alle Regioni a
statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano e perché, in
ogni caso, il loro tenore letterale non consentirebbe di escluderne con
certezza l'applicabilità alle suddette Regioni e Province autonome.
La rilevata ambiguità di significato della
clausola di salvaguardia consente, ad avviso della ricorrente, di interpretare
le norme denunciate in senso lesivo delle attribuzioni della Regione, con la
conseguenza che le norme stesse possono essere oggetto di impugnazione, sulla
scorta della giurisprudenza della Corte costituzionale, per la quale «il
giudizio in via principale può concernere questioni sollevate sulla base di interpretazioni
prospettate dal ricorrente come possibili, a condizione che queste ultime non
siano implausibili e irragionevolmente scollegate dalle disposizioni impugnate
così da far ritenere le questioni del tutto astratte o pretestuose».
1.2. – Si è costituito in giudizio il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, riservando ad una successiva memoria ogni deduzione.
1.3. – Con memoria depositata
nell'imminenza dell'udienza, il Presidente del Consiglio dei ministri sostiene
che, con il censurato comma 214, il legislatore statale si sarebbe limitato a
porre un principio del coordinamento della finanza pubblica, lasciando a
Regioni ed enti locali «le conseguenti determinazioni sulla base dei rispettivi
ordinamenti nel rispetto della propria autonomia organizzativa».
L'Avvocatura generale dello Stato rileva,
inoltre, che l'àmbito di applicazione del denunciato comma 216 è stato
ristretto dal comma 468 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
– legge finanziaria 2007); che la norma censurata non concerne direttamente
l'autonomia finanziaria delle Regioni, ma si limita a porre «un “criterio” di
austerità di......