RICAPITALIZZAZIONI E RIPIANAMENTO PERDITE
Progressioni verticali: nuovo orientamento della Corte dei conti
CORTE
DEI CONTI
SEZIONE
REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE
Delibera
n. 10/2010/SRCPIE/PAR
La
Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell’adunanza del 11 febbraio
2010, composta dai Magistrati:
Dott. Ugo REPPUCCI Presidente
Dott. Gianfranco BATTELLI Consigliere
Dott. Walter BERRUTI Referendario
relatore
Visto l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con
Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante
disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
Visto il Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo
della Corte dei conti, con il quale è stata istituita in ogni Regione ad
autonomia ordinaria una Sezione Regionale di controllo, deliberato dalle
Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;
Vista la legge 5
giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento
della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in
particolare l’art. 7, comma 8;
Visto
l’atto di indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004 avente ad
oggetto gli indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività
consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima
Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;
Vista
le richieste provenienti dal Comune di Canelli nn. 22924 e 22925 del 30
dicembre 2009, pervenute, protocollate in arrivo, la prima il 21 e la seconda
il 4 gennaio 2010, di identico contenuto, ma indirizzate rispettivamente alla
Corte dei conti in Roma e in Torino, recanti un quesito in materia di
ricapitalizzazione e ripianamento delle perdite di una società pubblica
partecipata dal Comune;
Vista
l’Ordinanza n. 4/PAR/2010 con la quale il Presidente di questa Sezione di
controllo ha convocato la Sezione per l’odierna seduta e ha nominato relatore
il Referendario Dott. Walter Berruti;
Udito
il relatore;
Ritenuto
in
FATTO
Il
Comune di Canelli, con nota a firma del suo Sindaco, ha formulato una richiesta
di parere, ai sensi dell’articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003,
recante un quesito in merito alla possibilità di ricapitalizzare e ripianare le
perdite di una società pubblica partecipata dal Comune, a seguito di condanna
giudiziale di quest’ultima.
In
particolare, una società a capitale interamente pubblico, che gestisce lo
smaltimento dei rifiuti, sarebbe stata condannata, con sentenza del Consiglio
di Stato, al pagamento di un’ingente somma per il danno arrecato ad un’impresa
privata.
Il
fondo destinato a coprire i rischi derivanti dal contenzioso in corso non
sarebbe risultato sufficiente a soddisfare il pagamento alla società privata di
quanto riconosciutole dal Consiglio di Stato, pertanto la società partecipata
dal Comune istante si troverebbe, oltreché nell’obbligo di soddisfare un debito
di terzi, nella situazione di cui all’art. 2447 c.c. (“riduzione del capitale
sociale al di sotto del limite legale”).
Tanto
premesso, il Comune istante chiede un parere in ordine alla possibilità per gli
enti locali, soci di una società interamente pubblica, di contrarre mutui al
fine di ricapitalizzare la società e di ripianare le perdite della stessa
derivanti da una sentenza esecutiva.
A
tal fine, il Comune, sul presupposto dell’incertezza dell’attuale quadro
normativo, individua due possibili soluzioni interpretative che sottopone
all’attenzione di questa Sezione regionale di controllo.
In
primo luogo si chiede se le norme che consentono agli enti locali la
contrazione di mutui solo per spese di investimento (art. 119, comma 6, della
Costituzione, art. 30, comma 15, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e art. 3,
commi 16 e 19, della legge 24 dicembre 2003 n. 350), non ammettendola dunque
per il ripianamento di perdite di società pubbliche, possano ritenersi non
applicabili quando le perdite di una società non derivino da una non corretta
ed oculata gestione della stessa, bensì da una sentenza esecutiva ovvero quando
il ripianamento delle perdite sia necessario al fine di procedere poi alla
ricapitalizzazione.
In
secondo luogo si chiede se la previsione di cui all’articolo 194 del decreto
legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che consente agli enti locali di ricorrere
al debito fuori bilancio e alla contrazione di mutui nel caso di “sentenza
esecutiva”, possa trovare applicazione anche per il caso in cui la sentenza
esecutiva venga emessa, non nei confronti dell’ente locale, bensì nei confronti
di una società di cui l’ente locale è socio e che opera in house.
MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE
La
funzione consultiva delle Sezio......