RICEVUTA DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL'AUTORITA'
DANNI DA OMESSA MANUTANZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
N.
Reg.Sent.
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
Anno
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
N. Reg.Ric.
PER IL LAZIO - SEZIONE III
Anno
composto dai signori
Stefano Baccarini PRESIDENTE
Germana Panzironi COMPONENTE, relatore
Alessandro Tomassetti COMPONENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 7264/06 Reg. Gen., proposto da Impresa Arros
s.p.a., rappresentata e difesa dall’ avv. Adavastro Francesco , ed
elettivamente domiciliata in Roma, via Cosseria, n.2;
contro
l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in persona
del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale
dello Stato e per legge domiciliata presso la medesima in Roma, via dei
Portoghesi n. 12;
Unione Comuni Campospinoso Albaredo in persona del legale
rappresentante, costituito con gli avv. Paola Brambilla e Stefania Masini ed
elettivamente domiciliato in Roma, via della Vite n. 7;
e nei confronti
di Impresa LLPP Michele Bruni;
per l'annullamento
del verbale di gara dei 31.05.06 comunicato alla ricorrente con nota del 23.06.06 prot 1874 con cui è stata
disposta l'esclusione della
ricorrente dalla gara;
dell'aggiudicazione provvisoria
dell'appalto di lavori all'impresa LL.PP. di Michele Bruni,
della relativa graduatoria finale e
dell'aggiudicazione definitiva ove intervenuta;
del bando di gara di cui alla deliberazione
della Giunta n. 29 del 24.04.06 limitatamente ai punti
E e 9 del bando;
della deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servi e forniture dei 26 gennaio 2006, relativamente
all'art. 3, comma 2, al cui contenuto è stato informato il bando;
di ogni altro atto e provvedimento
presupposto e connesso; nonché per la
declaratoria di inefficacia e/o nullità del contratto di appalto
eventualmente stipulato dalla stazione appaltante
con la controinteressata successivamente
all'aggiudicazione
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’ atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di
vigilanza sui lavori pubblici e dell’Unione di Comuni Campospinoso Albaredo;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 10 gennaio 2007, relatore
il consigliere Panzironi, gli avvocati delle parti come da verbale di udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
F A T T O
Con ricorso ritualmente notificato la ricorrente impugna i
provvedimenti in epigrafe adottati dall’Autorità di vigilanza sui lavori
pubblici, nonché gli atti connessi, con cui è stato disposto la sua esclusione
dalla gara indetta dall’Unione dei Comuni Campospinoso e Albaredo, per la
realizzazione di opere di urbanizzazione in area PIP e della viabilità al
servizio di zone produttive, nonché l’aggiudicazione provvisoria della stessa
all’Impresa Michele Bruni.
Nei confronti dei provvedimenti impugnati deduce la
violazione di legge e l’eccesso di potere sotto vari profili.
In particolare la società ricorrente
contesta la motivazione dell’esclusione in
quanto motivata dalla mancata tempestiva allegazione della ricevuta
attestante l'avvenuto versamento del contributo all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, come disposto dalla deliberazione del 26 gennaio 2006 e
riportato nel bando di gara ai punti E
e 9.
La società ricorrente sostiene anche l'illegittimità
della deliberazione dell'Autorità e del bando; la disposizione sarebbe illegittima poichè in contrasto con l'art.
1, commi 64 e 65 della L. 266/05, nonché viziata da eccesso di potere
per irragionevolezza e mancanza di proporzionalità. Proprio tale difetto dl
proporzione avrebbe dato luogo all’esclusione
della ricorrente, disposta nonostante l'avvenuta tardiva produzione in
sede di gara della ricevuta dell'avvenuto versamento.
Resistono al ricorso l’Autorità di vigilanza sui lavori
pubblici e la stazione appaltante.
All’odierna udienza, uditi i difensori delle parti, il
ricorso è passato in decisione.
D I R I T T O
Il ricorso non è fondato e deve, pertanto, essere
respinto.
Occorre brevemente fare alcuni cenni in punto di fatto,
desumibili dagli atti depositati e dalle difese delle amministrazioni
resistenti.
Parte ricorrente afferma che sia il bando di gara che la
delibera dell’Autorità in tema di pagamento del contributo previsto ai sensi
dell’art. 1, commi 65 e 66 della legge n. 266/05 sono illegittimi perché
pongono a carico delle imprese che partecipano alle gare degli oneri, anche di
allegazione documentale che, ove non adempiuti, portano all’esclusione dalla
procedura, in violazione della norma di legge.
Peraltro, nel caso di specie, l’illegittimità è tanto più
evidente in quanto l’impresa aveva tempestivamente pagato, ma non aveva avuto
il tempo di provare tale pagamento esibendo la relativa ricevuta.
In realtà l'istanza di partecipazione alla gara
dell’impresa ricorrente è stata sottoscritta dal relativo legale rappresentante
il 15 maggio 2006, mentre
il bollettino di pagamento, come si evince dal timbro postale, presenta la data del 24
maggio 2006, ed è quindi successivo
alla data dell'istanza stessa, nonostante alla data del 15 maggio 2006 il legale rappresentante ne avesse
attestato la sua allegazione
all'istanza.
Dal verbale di gara si evince,
infatti, che l'esclusione della ricorrente è stata disposta per la mancata
presentazione della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del
contributo all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, e che l'unico intervenuto
alla gara, sia nella giornata del 30 maggio, che nella giornata del 31 maggio, è stato il signor Rossi Paolo, legale rappresentante di un’impresa diversa
dalla ricorrente.
Non era invece presente il delegato a
presenziare alla gara per conto della società ricorrente.
Poichè il verbale di gara è atto
assistito da fede privilegiata, il contenuto
può essere contestato solo con la querela di falso, non hanno rilievo le
affermazioni rese da parte ricorrente in sede di impugnazione, dei
provvedimenti suindicati.
Giova rilevare inoltre che il verbale
non è oggetto di impugnazione per le valutazioni compiute dal funzionario che
ha proceduto alla sua redazione o per gli errori che
il funzionario abbia commesso in detta operazione di valutazione, bensì per
la materiale operazione di verifica......