RICOSTITUZIONE RAPPORTO DI LAVORO
NUOVE COMMISSIONI DI CERTIFICAZIONE LAVORO
03/06/2005 - Ricostituzione del rapporto di lavoro ex art
03/06/2005
- Ricostituzione del rapporto di lavoro ex art.26 del CCNL comparto regioni ed
autonomie locali del 14.09.2000. Art.34 bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165.
Ufficio personale pubbliche amministrazioni
Servizio mobilità
Parere n. 215/05
3 giugno 2005
Alla regione Liguria
Direzione centrale risorse umane,
finanziarie e strumentali
Settore coordinamento e gestione
risorse umane
Via Fieschi
16100 Genova
Oggetto: art.34 bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165 - ricostituzione del
rapporto di lavoro ex art.26 del CCNL comparto regioni ed autonomie locali del
14.09.2000.
Sintesi: Nel caso in cui un'amministrazione intenda accogliere una domanda
di ricostituzione del rapporto di lavoro presentata da un proprio ex
dipendente, non è richiesto l'assolvimento dell'obbligo di comunicazione
preventiva previsto dall'art.34 bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165, ferma
restando la necessità di rispettare i vincoli derivanti dalla legge 30 dicembre
2004, n.311, e le clausole dei contratti collettivi di riferimento.
Si fa riferimento alla lettera del 22 aprile 2004, prot. n.53327/1512, con la
quale codesta Amministrazione chiede il parere del Dipartimento della funzione
pubblica in merito alla sussistenza dell'obbligo di comunicazione previsto
dall'art.34 bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165, al caso di ricostituzione del
rapporto di lavoro ai sensi dell'art.26 del CCNL comparto regioni ed autonomie
locali del 14 settembre 2000.
In merito, si espongono le seguenti considerazioni.
L'art.26, comma 1, del citato CCNL del 14 settembre 2000 prevede che il
dipendente il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto di
dimissioni può richiedere, entro 5 anni dalla data delle dimissioni stesse, la
ricostituzione del rapporto di lavoro. L'accoglimento dell'istanza di riassunzione
è subordinato alla vacanza del posto nella dotazione organica
dell'amministrazione.
Con la ricostituzione si instaura un nuovo rapporto di lavoro svincolato da
quello precedente, fatto salvo il ricongiungimento dei due periodi di servizio
ai fini pensionistici. In termini economico finanziari, la riammissione in
servizio è sottoposta per le regioni e gli enti locali ai vincoli previsti
dall'art.1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale, ai fini
della partecipazione delle autonomie regionali e locali al rispetto degli
obiettivi di finanza pubblica, fissa criteri e limiti per le assunzioni per il
triennio 2005 2007, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.
Per quanto concerne l'applicazione dell'art. 34 bis del d.lgs. n.165 del 2001
al caso prospettato, la norma prevede, prima di avviare le procedure di
assunzione del personale, l'obbligo di comunicazione ai soggetti di cui
l'art.34, commi 2 e 3, dell'area, il livello e la sede di destinazione per i
quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le
eventuali specifiche idoneità.
Benché la menzionata disposizione al comma 1 consideri esplicitamente le
procedure di assunzione del personale, a parere dello scrivente, essa va
riferita alle procedure di reclutamento, come si desume dal riferimento
contenuto nel medesimo comma ai posti per i quali "si intende bandire
concorso" ovvero alle nuove assunzioni connesse all'utilizzo di
graduatorie di idonei o di altre amministrazioni (in ricorrenza dei presupposti;
cfr.: lettera circolare DFP dell'11 aprile 2005, pubblicata sul sito internet
del Dipartimento della funzione pubblica, www.funzionepubblica.it).
La ricostituzione del rapporto di lavoro non rappresenta l'inserimento di una
nuova unità per effetto di una nuova procedura di reclutamento, quanto
piuttosto l'inquadramento in ruolo di un soggetto che era già dipendente
dell'amministrazione in connessione all'esercizio di una facoltà accordata
dalla contrattazione collettiva e secondo le condizioni ivi stabilite.
Conseguentemente, si ritiene che nell'ipotesi in questione non sussistano i
presupposti per l'applicazione del citato art. 34 bis.
IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
(Francesco Verbaro)
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