RIDUZIONI COMPONENTI CDA: SERVONO MODIFICHE STATUTARIE
NON TRASCRIVIBILE IL MATRIMONIO OMOSESSUALE CONTRATTO ALL'ESTERO
Deliberazione n
Deliberazione n. 46/pareri/2007
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER
LA
LOMBARDIA
composta dai magistrati:
dott. Nicola Mastropasqua Presidente
dott. Antonio Caruso Consigliere
dott. Giorgio Cancellieri Consigliere
dott. Giuliano Sala Consigliere
dott. Giancarlo Penco Consigliere
dott. Giancarlo Astegiano Primo
Referendario (relatore)
dott. Alessandra Sanguigni Referendario
nell’adunanza del 17 ottobre 2007
Visto il testo unico delle leggi
sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214,
e successive modificazioni;
Vista la legge 21 marzo 1953, n.
161;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n.
20;
Vista la deliberazione delle
Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha
approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della
Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del
3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;
Visto il decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267;
Vista la legge 5 giugno 2003, n.
131;
Vista la nota in data 1°
ottobre 2007 con la quale il Sindaco
del Comune di Milano (MI) ha chiesto un parere in materia di contabilità
pubblica;
Vista la deliberazione n.
1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i
criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall’articolo
7, comma 8, della legge n. 131 del 2003;
Vista l’ordinanza n.28 del 9 ottobre 2007 con la quale il Presidente ha
convocato la Sezione per l’adunanza odierna per deliberare sulla richiesta
proveniente dal Sindaco del Comune di Milano;
Udito il relatore, dott. Giancarlo
Astegiano;
CON LA PREMESSA CHE
Il Sindaco del Comune di Milano,
con nota in data 1° ottobre 2007, ha posto un quesito alla Sezione in merito
all’interpretazione dell’art. 1, co. 729 della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(in seguito legge finanziaria per il 2007) ed alle modalità applicative della
norma che prevede la riduzione all’interno di parametri prefissati del numero
degli amministratori delle società di capitale partecipate da enti
territoriali.
Ad ulteriore illustrazione della
richiesta, il Sindaco del Comune di Milano mette in luce che il citato co. 729
dell’art. 1 della legge finanziaria per il 2007 ha stabilito l’obbligo
di provvedere alla modifica degli statuti delle società di capitale partecipate
da enti locali entro un termine mobile, vale a dire tre mesi dopo l’entrata in
vigore di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato per
individuare la soglia di capitale che differenzia il numero degli
amministratori delle società a totale partecipazione pubblica. Secondo il
richiedente, la norma in questione avrebbe previsto il numero massimo degli
amministratori delle società a partecipazione pubblica, senza peraltro indicare
in modo esplicito se a seguito della modifica dello statuto di ciascuna società
gli amministratori in carica decadano così da consentire la nomina di organi
amministrativi con un numero di componenti rispettoso delle nuove disposizioni
statutarie, ovvero se la modifica statutaria divenga operativa solo alla
scadenza del mandato degli amministratori in carica (al momento della
variazione dello statuto).
Ha, rilevato, altresì, che, da un
lato, lo status giuridico dell’amministratore di società di capitali è
disciplinato dall’art. 2383 cod. civ. che prevede la durata triennale del
mandato, salvo revoca per giusta causa e, dall’altro, che la Presidenza del
Consiglio con una circolare del 13 luglio 2007 ha asserito che a seguito dell’adeguamento
statutario il mandato degli amministratori in carica si risolverebbe, anche se
non ancora scaduto.
Il Sindaco di Milano riconosce che
gli enti locali debbono procedere all’adeguamento degli statuti, ma non ha
certezza in ordine a quali siano le conseguenze della modifica, ritenendo che
ove gli amministratori non si dimettano volontariamente e, quindi, venga
rispettato il termine triennale del mandato, la finalità di contenimento della
spesa pubblica che ha originato la norma potrebbe non essere rispettata.
Peraltro, se, al fine di osservare quest’ultima finalità, gli amministratori
venissero revocati l’ente potrebbe subire un danno economico a seguito di
eventuali azioni promosse dai componenti dell’organo amministrativo che
ritenessero ins......