RIEDIFICAZIONE E AMPLIAMENTO
RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E SVILUPPO SOSTENIBILE
N
N.1550/2008
Reg.
Dec.
N.
9652 Reg. Ric.
Anno 2007
R
E P U B B L I
C A I T A
L I A N A
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la
seguente
D E C I S
I O N E
sul
ricorso in appello n. 9652 del 2007, proposto dal signor Giorgio Piffer,
rappresentato e difeso dagli avvocati Claudio Tasin e Ilaria Romagnoli ed
elettivamente domiciliato in Roma, al viale Andronico n. 24, presso lo studio
dell’avvocato Ilaria Romagnoli;
contro
il
Comune di Cimone, in persona del Sindaco pro
tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Flavio Dalbosco e Michela Reggio D’Aci, ed elettivamente
domiciliato in Roma, presso il secondo in Viale di Villa Grazioli, n. 13;
per la riforma
della sentenza del Tribunale
Regionale per la giustizia amministrativa per la Provincia di Trento, 27 giugno
2007, n. 123, e per l’accoglimento del ricorso di primo grado n. 136 del 2006;
Visto il ricorso in appello, con i
relativi allegati;
Vista la memoria
depositata dal Comune di Cimone in data 24 gennaio 2008;
Visti gli atti tutti del giudizio;
Relatore
il Consigliere di Stato Luigi Maruotti alla camera di consiglio udienza del 5
febbraio 2008;
Visto
l’art. 21, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, come novellato con
l’art. 3 della legge n. 205 del 2000;
Considerato
che sussistono i presupposti per definire il secondo grado del giudizio, al
termine della camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza incidentale,
formulata dall’appellante;
Uditi
l’avvocato Ilaria Romagnoli per l’appellante e l’avvocato Flavio Dalbosco per
il Comune di Cimone;
Considerato in fatto e in diritto quanto segue:
1. Col ricorso di primo grado,
l’odierno appellante ha impugnato le ordinanze nn. 4 e 5 del 3 maggio 2006, con
cui il Comune di Cimone gli ha ordinato la sospensione dei lavori riguardanti
un terreno di sua proprietà, nonché la demolizione del manufatto nel frattempo
realizzato, con la rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
Il Tribunale Regionale per la giustizia
amministrativa per la Provincia di Trento, con la sentenza gravata, ha respinto
il ricorso ed ha compensato tra le parti le spese degli giudizio.
2. Col gravame in esame, l’interessato
ha impugnato la sentenza del Tribunale
Regionale ed ha chiesto che, in sua riforma, il ricorso di primo grado sia
accolto.
In punto di fatto, egli ha dedotto che
sul suo terreno preesisteva una manufatto destinato a ricovero attrezzi (avente
la cubatura di 32,16 mc), ampliato a seguito del rilascio della concessione
edilizia n. 40 del 22 agosto 2003, e sul quale è stata realizzata una
sopraelevazione a seguito del rilascio della concessione n. 34 del 13 luglio
2004, emessa ai sensi dell’art. 67 delle n.t.a. del piano regolatore generale.
A seguito del crollo delle pareti
dell’originario edificio, ricostruite nella stessa posizione e con le medesime
dimensioni, in data 3 maggio 2006 egli ha proposto una istanza di sanatoria.
Con gli atti emessi il 3 maggio 2006,
il Comune ha constatato come nel corso dei lavori sia stato completamente
demolito l’originario manufatto, in difformità dai rilasciati titoli edilizi
che ne prevedeva l’ampliamento, con la realizzazione di una nuova parete in
laterizio intonacato e di altre variazioni essenziali.
Ciò premesso, l’appellante ha
riproposto le censure già formulate in primo grado avverso tali atti, deducendo
che:
-
ai sensi dell’art. 67 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore
generale, nella ‘zona agricola secondaria’ – in cui rientra l’area in questione
- è consentito l’ampliamento dell’edificio nella misura massima di 200 mc;
-
tale incremento di volumetria può essere realizzato anche quando si verifica la
demolizione e la successiva ristrutturazione dell’edificio;
- contrariamente a quanto ritenuto
dalla sentenza gravata, gli atti impugnati in primo grado sarebbero viziati,
perché erroneamente avrebbero ritenuto non realizzabile l’ampliamento
dell’originario edificio.
3. Così sintetizzate le articolare
censure dell’appellante, ritiene la Sezione che esse siano infondate e vadano
respinte.
......