RIFORMA PENSIONI: “SUPERBONUS” ANCHE AI DIPENDENTI DELLE AZIENDE SPECIALI
PARTECIPAZIONE DELLE SPA PUBBLICHE ALLE GARE DELL’ENTE
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale
Direzione Centrale
delle Prestazioni
Direzione Centrale
delle Entrate Contributive
AI DIRETTORI REGIONALI
AI DIRETTORI PROVINCIALI E SUBPROVINCIALI
AI DIRETTORI DELLE AGENZIE
Roma, 2-11-2004
Messaggio n. 35093
OGGETTO: Art. 1, commi da 12 a 17 della legge n. 243 del 2004. Incentivo per il
posticipo del pensionamento.
In attesa dell’emanazione della circolare operativa e ad integrazione e
modifica del messaggio n. 30721 del 1° ottobre 2004, si forniscono chiarimenti
procedurali per l’applicazione della normativa indicata in oggetto.
La facoltà prevista dalla normativa in esame può essere esercitata dai
lavoratori dipendenti del settore privato, anche in regime di lavoro part-time,
che abbiano maturato i requisiti minimi di età e di contribuzione previsti
dalle tabelle di cui all’articolo 59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, per l’accesso al pensionamento di anzianità e iscritti
all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i
superstiti o alle forme sostitutive della medesima.
Tali requisiti devono tutti coesistere in capo all’assicurato.
I lavoratori appartenenti a categorie i cui regimi pensionistici prevedono
anticipazioni dell’accesso al pensionamento di anzianità rispetto ai requisiti
minimi di età e di contribuzione richiesti dalle tabelle citate (ad esempio,
gli iscritti al Fondo volo), possono esercitare la facoltà di cui al comma 12
dell’articolo 1 solo al raggiungimento dei requisiti previsti dalle tabelle
(all.1 e 2) di cui al citato art.59, commi 6 e 7 .
Per accertare l’appartenenza dell’assicurato al settore privato deve farsi
riferimento alla natura del datore di lavoro. In proposito, la lettera
circolare del Ministero del Lavoro del 6 ottobre 2004 ha stabilito che non sono
ricomprese nel “settore privato” le amministrazioni pubbliche di cui all’art.
1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 e successive modificazioni e
integrazioni, vale a dire:
1. le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli Istituti e scuole di ogni
ordine e grado e le istituzioni educative;
2. le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
3. le istituzioni universitarie;
4. le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi e
associazioni;
5. gli IACP;
6. le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro
associazioni;
7. tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
8. le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale;
9. l’ARAN;
10. le Agenzie di cui al d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300.
Secondo le precisazioni ministeriali vanno ricomprese tra le pubbliche
amministrazioni la Banca d’Italia, l’Ufficio Italiano Cambi e le Autorità
Indipendenti.
Al fine di procedere alla individuazione dei datori di lavoro, i cui dipendenti
non potranno beneficiare del c.d. bonus, si potrà genericamente fare
riferimento alle posizioni che sono classificate, a fini previdenziali, con
c.s.c. 2.xx.xx e 3.xx.xx.
Si dovrà comunque tenere presente che sono classificate con c.s.c. 2.xx.xx
anche gli enti pubblici economici (esempio aziende speciali ex municipalizzate,
etc), i cui lavoratori possono ottenere il “bonus”.
ADEMPIMENTI DEL LAVORATORE
Per ottenere il “bonus” il lavoratore, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del
decreto ministeriale del 6 ottobre 2004, deve manifestare la propria volontà,
inviando all’INPS e al proprio datore di lavoro il modello di comunicazione
(modello LC7) allegato al medesimo decreto attuativo e disponibile anche sul sito
Internet dell’Istituto, nonché nelle sedi territoriali. Per facilitare il
contatto con l’Istituto, il lavoratore può inoltrare la comunicazione anche
attraverso i canali telematici (call center, internet con utilizzo del PIN),
ovvero avvalendosi dell’assistenza degli Enti di Patronato.
Per stabilire la decorrenza del diritto farà fede la data di ricezione della
domanda da parte della Sede INPS.
A modifica delle istruzioni fornite con messaggio n. 30721 del 1° ottobre 2004,
il “bonus” decorre dal mese successivo a quello di ricezione della predetta
manifestazione di volontà, se contestuale o successiva all’apertura della
finestra di accesso, ovvero dal mese di apertura della finestra, se la domanda
viene ricevuta entro la fine del mese precedente quello di apertura della
finestra stessa.
La domanda presentata con il modello LC7 vale anche come richiesta della
certificazione del diritto, qualora l’optante non ne sia già in possesso. In
questo caso il lavoratore deve preferibilmente allegare al modello LC7
(richiesta “bonus”), il modello LC1 (domanda di certificazione).
ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO
Il datore di lavoro è esonerato dal versamento della contribuzione
pensionistica, ivi compreso il contributo aggiuntivo dell’1% ex articolo 3 ter
della legge n. 438 del 1992, per il periodo di decorrenza del beneficio e fino
al 31 dicembre 2007, ovvero per il minor periodo collegato al compimento
dell’età per il pensionamento di vecchiaia per i lavoratori dipendenti che
abbiano optato.
L’importo dei contributi pensionistici non versati deve essere interamente
corrisposto al lavoratore entro il mese successivo a quello cui si riferiscono
i contributi stessi. Come precisato nella lettera circolare del Ministero, il
datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore l’ammontare dei
contributi, sia per la parte a carico dello stesso sia per la parte a carico
del lavoratore, al netto di eventuali sgravi di cui beneficia l’azienda.
Resta, invece, confermato l’assoggettamento alle altre forme contributive con
le usuali modalità.
Si richiama l’attenzione dei datori di lavoro sulla circostanza che soltanto
dopo la ricezione della certificazione (modello LC8) da parte dell’Istituto si
può dar luogo all’erogazione del “bonus” e, fino a quel momento, i contributi
devono essere interamente versati all’INPS.
Con la circolare in corso di emanazione verranno fornite le modalità operative
anche con riferimento alle operazioni di conguaglio da effettuarsi nei casi in
cui la comunicazione e la certificazione pervengano successivamente al
conseguimento del diritto al “bonus”.
Il Direttore Generale
Crecco
......