RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO
UFFICI STATISTICA: SCHEDA SUI TRATTAMENTI DATI GIUDIZIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 5002/06
Reg.Dec.
N. 4867 Reg.Ric.
ANNO 2001
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto da
Amellouk Khadija, rappresentata e difesa dall’avv. Diego Senter ed
elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini n. 11 presso lo studio
dell’avv. Pasquale Di Rienzo;
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del
Ministro p.t., e la Questura di Trento, in persona del Questore p.t., entrambi
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici
sono legalmente domiciliati, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Regionale di
Giustizia Amministrativa del Trentino-Alto Adige, sede di Trento, 8 febbraio
2001, n. 108;
Visto il ricorso
con i relativi allegati;
Visto l'atto di
costituzione in giudizio delle Amministrazioni appellate;
Viste le memorie
prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti
tutti della causa;
Alla pubblica
udienza del 31 marzo 2006 Consigliere Lanfranco Balucani. Udito l’avv. dello
Stato Maddalo;
Ritenuto e
considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con ricorso
proposto dinanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
la sig.a Amellouk Khadija, di nazionalità marocchina, ha impugnato il decreto
del Questore della Provincia di Trento che ha rigettato l’istanza di rilascio
del permesso di soggiorno presentata dalla medesima ai sensi dell’art. 3
D.P.C.M. 16 ottobre 1998, per non avere presentato idonea documentazione circa
la sua effettiva presenza in Italia prima del 27 marzo 1998.
Con la sentenza
indicata in epigrafe il Tribunale adito ha respinto il ricorso avendo ritenuto
che non potessero considerarsi prove idonee della presenza in Italia della
ricorrente (alla data del 27.3.1998) né una dichiarazione resa dal dott. Gorga
Giovanni circa una sua presunta visita medica del 12.2.1998, né la
dichiarazione del sig. Verderio Ambrogio, amministratore del condominio
“Dolomiti” in via Barattieri 37 di Rovereto, trattandosi di dichiarazioni rese
da soggetti privati; mentre non poteva assumere alcun rilievo ai fini della
legittimità dell’atto impugnato, la fotocopia autenticata il 16.2.1998 della
carta di identità, depositata solo il 13.1.2000 nel corso del giudizio di primo
grado.
Nei riguardi di
detta pronuncia la sig.a Amellouk ha interposto appello censurando le
motivazioni addotte dal primo giudice per la reiezione del ricorso.
L’appello è
fondato.
Invero, in assenza
di una prescrizione normativa in ordine alle modalità probatorie della presenza
in Italia dello straniero alla data presa in considerazione dalla legge per
conseguire la regolarizzazione richiesta, deve ritenersi idoneo qualsiasi mezzo
che possa garantire un obbiettivo accertamento dei fatti, e non soltanto un
atto o dichiarazione proveniente da organismi pubblici.
Al riguardo va
altresì osservato che la Circolare del Ministero dell’Interno n. 70 del
30.10.1998 (attuativa del D.P.C.M. 16.10.1998), laddove descrive le tipologie
di documenti ritenute attendibili e probanti dalla Amministrazione
(relativamente alla presenza in Italia dello straniero), assume un valore solo
esemplificativo, e non esclude che anche dichiarazioni provenienti da soggetti
privati possano validamente comprovare la presenza in Italia dello straniero,
ove siano suscettibili di un riscontro oggettivo.
Nella fattispecie
in esame la dichiarazione del dott. Gorga attestante l’avvenuta sottoposizione
a visita medica della straniera, unitamente alla dichiarazione
dell’amministratore del Condominio Dolomiti di via Barattieri 37 di Rovereto,
attestante il soggiorno dello stesso straniero, non potevano pertanto essere
escluse aprioristicamente come mezzi di prova, sul solo rilievo che si trattava
di dichiarazioni provenienti da soggetti privati – come ha invece ritenuto il
primo giudice –, dovendo piuttosto l’Amministrazione verificarne la effettiva
attendibilità attraverso una propria autonoma indagine.
In altri termini
l’aver ritenuto inammissibile come mezzo di prova le dichiarazioni rese da
soggetti privati, a prescindere da alcun riscontro sulla loro attendibilità,
rende illegittimo il diniego di regolarizzazione emesso dalla Questura di
Trento.
Per quanto precede
l’appello in esame deve essere accolto e per l’effetto, in riforma della
sentenza di primo grado, deve essere annullato il provvedimento di diniego
oggetto di impugnativa.
Sussistono giusti
motivi per compensare le spese processuali inerenti i due gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in appello
indicato in epigrafe nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la
presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in
Roma, il 31 marzo 2006 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI
- nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Claudio VARRONE Presidente
Sabino LUCE Consigliere
Lanfranco BALUCANI Consigliere Est.
Francesco CARINGELLA Consigliere
Roberto CHIEPPA Consigliere
Presidente
f.to Claudio Varrone
Consigliere Segretario
f.to Lanfranco
Balucani f.to
Anna Maria Ricci