RILASCIO ELENCHI ANAGRAFICI AI CONSIGLIERI COMUNALI
INDENNITA’ DI FINE MANDATO DEI SINDACI
QUESITO DEL 19/05/2004
QUESITO
DEL 19/05/2004
INFORMAZIONI CIRCA RILASCIO ELENCHI ANAGRAFICI IN FAVORE DI CONSIGLIERI
COMUNALI E FIDUCIARI.
OGGETTO: Comune di Pergine. Quesito del 10.5.2004. Rilascio dati in favore
di consiglieri comunali e fiduciari frazionari.
L’art. 34 del D.P.R. 30.5.1989, n. 223, consente il rilascio, anche periodico,
di elenchi degli iscritti nell’anagrafe della popolazione residente alle
amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta per esclusivo uso di
pubblica utilità.
Il successivo art. 37 fa divieto, alle persone estranee all’ufficio di
anagrafe, di accedere allo stesso, nonché di consultare direttamente gli atti
anagrafici, escludendo, tuttavia, da detto divieto, le persone appositamente
incaricate dall’autorità giudiziaria, gli appartenenti alle forze dell’ordine
ed al corpo di guardia di finanza che ne facciano apposita richiesta.
Gli stessi soggetti possono essere anche autorizzati dal Comune a collegarsi,
tramite terminale, alle anagrafi dotate di elaboratori elettronici.
La Legge n. 63 del 17.3.1993, all’art. 2, estende, altresì, la possibilità di
attivazione dei collegamenti telematici con gli uffici anagrafici comunali a
tutti gli organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale,
che erogano servizi di pubblica utilità o preposti all’informazione statistica
pubblica, con l’osservanza dei principi di cui al D.P.C.M. 5.5.1994.
In particolare, l’art. 4, comma 3, del D.P.C.M. citato, dispone che “i dati
oggetti di scambio, devono rispondere alle esigenze degli adempimenti istituzionali
dei singoli organismi e vengono definiti con provvedimenti degli organismi
interessati…”.
Alla luce della normativa suddetta e delle disposizioni dettate a tutela della
riservatezza dei dati emanate con D.L.vo 30.6.2003 n. 196, fermo restando le
previsioni statutarie e regolamentari – si ritiene, anche in coerenza con il
provvedimento del Garante del 12.2.2004, che la richiesta di accesso di cui
all’oggetto possa essere soddisfatta di volta in volta, esclusivamente con il
rilascio di elenchi e di supporti magnetici, a condizione che i dati anagrafici
vengano resi anonimi ed aggregati per fini statistici e di ricerca.
Inoltre, si richiama l’attenzione sulle circolari M.I.A.C.E.L. n. 1 (88) del
21.1.1988 e M.I.D.C.S.D. n. 3 (2002) del 25.2.2002.
IL DIRIGENTE DELL’AREA ANAGRAFE
(Vice Prefetto Castaldo)
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