RILEVANTI MODIFICHE, IN SEDE DI CONVERSIONE, AL DL 50/2003
Rimozione rifiuti ed ordinanze contingibili ed urgenti
DISEGNO DI LEGGE
DISEGNO
DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 15 aprile 2003 (v. stampato Senato n. 2150)
presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)
e dal ministro dell'interno
(PISANU)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31
marzo 2003, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia di
bilanci degli enti locali
Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 16 aprile 2003
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50, recante disposizioni urgenti in
materia di bilanci degli enti locali, è convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 31 MARZO 2003, N.50
Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
"Art. 1-bis. - 1. Al comma 2 dell'articolo 146 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, la parola: "semestrale" è sostituita dalla seguente:
"annuale".
Art. 1-ter. - 1. Dopo l'articolo 268-bis del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, è inserito il seguente:
"Art. 268-ter. - (Effetti del ricorso alla procedura straordinaria di cui
all'articolo 268-bis).- 1. Per gli enti i quali si avvalgono della procedura
straordinaria prevista nell'articolo 268-bis vanno presi in conto, nella
prosecuzione della gestione del risanamento, tutti i debiti comunque riferiti
ad atti e fatti di gestione avvenuti entro il 31 dicembre dell'anno antecedente
all'ipotesi di bilancio riequilibrato, anche se accertati successivamente allo
svolgimento della procedura ordinaria di rilevazione della massa passiva.
Questi debiti debbono comunque essere soddisfatti con i mezzi indicati nel
comma 5 dello stesso articolo 268-bis, nella misura che con la stessa procedura
è definita.
2. Sempre che l'ente si attenga alle disposizioni impartite ai sensi
dell'articolo 268-bis, comma 5, non è consentito procedere all'assegnazione, a
seguito di procedure esecutive, di ulteriori somme, maggiori per ciascun anno
rispetto a quelle che risultano dall'applicazione del citato comma 5.
3. Fino alla conclusione della procedura prevista nell'articolo 268-bis, comma
5, nelle more della definizione dei provvedimenti previsti nel predetto
articolo, per gli enti che si avvalgono di tale procedura o che comunque rientrano
nella disciplina del comma 2 del medesimo articolo, non sono ammesse procedure
di esecuzione o di espropriazione forzata, a pena di nullità, riferite a debiti
risultanti da atti o fatti verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno
precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. Il divieto vale fino
al compimento della procedura di cui al comma 5 del citato articolo 268-bis e
comunque entro i limiti indicati nel decreto del Ministro dell'interno di cui
allo stesso articolo 268-bis, comma 5, terzo periodo.
4. E' consentito in via straordinaria agli enti locali già dissestati, che non
abbiano concluso la procedura di risanamento con la presentazione del
rendiconto consuntivo, di accedere alla procedura di cui all'articolo 268-bis
ove risulti l'insorgenza di maggiori debiti riferiti ad atti o fatti di
gestione avvenuti entro il 31 dicembre dell'anno antecedente a quello del
bilancio riequilibrato, tenuto conto anche di interessi, rivalutazioni e spese
legali. A tal fine i consigli degli enti interessati formulano al Ministero
dell'interno documentata richiesta in cui, su conforme parere del responsabile
del servizio finanziario e dell'organo di revisione, è dato atto del fatto che
non sussistono mezzi sufficienti a far fronte all'evenienza. Si applicano in
tal caso agli enti locali, oltre alle norme di cui all'articolo 268-bis, quelle
contenute nel presente articolo".
Art. 1-quater. - 1. Le disposizioni recate dall'articolo 1 del decreto-legge 22
febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2002, n. 75, concernenti l'ipotesi di scioglimento prevista dall'articolo 141,
comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito denominato
"testo unico", si applicano per l'esercizio finanziario 2003 ai fini
dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali.
2. La procedura prevista dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 22
febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2002, n. 75, si applica per l'esercizio finanziario 2003 anche all'ipotesi di
scioglimento per mancata adozione da parte degli enti locali dei provvedimenti
di riequilibrio previsti dall'articolo 193 del testo unico.
3. A favore degli enti locali delle regioni Molise e Puglia individuati con i
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 e del 15 novembre
2002 nonché del 9 gennaio 2003, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta
Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2002, n. 272 del 20 novembre 2002 e n. 16 del
21 gennaio 2003, è disposta l'anticipazione di un importo pari al 50 per cento
di quanto riscosso a titolo di imposta comunale sugli immobili come risultante
dall'ultimo certificato sul rendiconto della gestione acquisito dal Ministero
dell'interno. Le somme anticipate, da erogare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono portate
in detrazione ai trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2003.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
e successive modificazioni, non si applicano agli stanziamenti del bilancio
dello Stato di competenza del Ministero dell'interno relativi a trasferimenti
erariali a favore degli enti locali.
5. All'articolo 7-bis del testo unico, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle
violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia
sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme
regolamentari".
6. All'articolo 227, comma 6, del testo unico, come sostituito dall'articolo
28, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al secondo periodo, dopo le
parole: "con decreto di natura non regolamentare del" sono inserite
le seguenti: "Ministro dell'interno, di concerto con il".
7. I contributi a favore delle unioni di comuni e delle comunità montane
svolgenti l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali previsti
dalle vigenti disposizioni di legge, ad eccezione di quelli di cui al comma 2
dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono utilizzati anche
per il finanziamento degli enti risultanti dalla fusione di comuni.
8. Qualora comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti facciano parte
delle unioni di comuni, i parametri di riparto previsti dal decreto del
Ministro dell'interno adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 8, della legge 3
agosto 1999, n. 265, sono applicati considerando tali enti come comuni con
popolazione sino a 5.000 abitanti. Sono comunque esclusi ai fini
dell'applicazione dei parametri di riparto i comuni con popolazione superiore a
30.000 abitanti.
9. Dall'attuazione dei commi 7 e 8 non devono derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
10. Il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 31 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, è soppresso.
11. Per l'anno 2003, ai fini dell'attribuzione di trasferimenti erariali ed
altre assegnazioni da parte del Ministero dell'interno, la popolazione delle
province e dei comuni è calcolata in base ai dati consuntivi annuali forniti
dall'ISTAT aggiornati al 31 gennaio 2003.
12. All'articolo 24, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole:
"del comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 1 e
2".
13. All'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al comma 17, il terzo
periodo è sostituito dal seguente: "A seguito dell'accertamento del
mancato rispetto dell'obiettivo, le province ed i comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti sono tenuti, nel trimestre successivo, a riassorbire
lo scostamento registrato intervenendo sui pagamenti nella misura necessaria al
fine di garantire il rientro nella determinazione del saldo".
Art. 1-quinquies. - 1. All'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
dopo il comma 6 è inserito il seguente:
"6-bis. I comuni di nuova istituzione per i quali non è possibile operare
il confronto con l'anno 2001 sono considerati quali comuni con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti".
Art. 1-sexies. - 1. Si intendono esclusi dai vincoli previsti dall'articolo 34,
comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i comuni con popolazione
inferiore ai 5.000 abitanti in quanto esclusi dal patto di stabilità interno.
Art. 1-septies. - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, del
decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2001, n. 317, si applicano anche ai segretari comunali e
provinciali per i quali l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei
segretari comunali e provinciali disponga, o abbia già disposto, l'utilizzo da
parte del Ministero dell'interno in base all'articolo 19 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465".
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