RIMBORSI ICI ALLE COOPERATIVE AGRICOLE
CODICE DELL'AMBIENTE MODIFICATO DALLA CONSULTA
SENTENZA N
SENTENZA N. 227
ANNO 2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Francesco AMIRANTE Presidente
- Ugo DE
SIERVO Giudice
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di
legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato – Legge finanziaria 2008), promossi dalla Commissione tributaria
regionale dell'Emilia-Romagna, sezione di Parma, con ordinanza del 12 marzo
2008 e dalla Commissione tributaria provinciale di Chieti con ordinanza del 27
maggio 2008, iscritte ai nn. 251 e 277 del registro ordinanze 2008 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 36 e 39, prima serie speciale, dell'anno 2008.
Visti
l'atto di costituzione della Citra società cooperativa e del Comune di Ortona,
nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 7 luglio 2009 e nella camera di consiglio dell'8
luglio 2009 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;
uditi
gli avvocati Ermanno Belli, Danilo Iasci e Livia Salvini per la Citra società
cooperativa e l'avvocato dello Stato Ettore Figliolia per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. – Nel corso di un giudizio concernente
la impugnazione del rigetto opposto dal Comune di Ortona alla richiesta,
presentata da una Società cooperativa agricola, di rimborso delle somme dalla
medesima pagate, per i periodi dal 2004 al 2007, a titolo di imposta comunale
sugli immobili (di seguito: ICI) relativamente ad alcuni suoi fabbricati
strumentali allo svolgimento della attività agricola, la Commissione tributaria
provinciale di Chieti, con ordinanza depositata il 27 maggio 2008, ha
sollevato, con riferimento agli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4, della legge 24 dicembre
2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato – Legge finanziaria 2008).
1.1. – Riferisce il rimettente che la
pretesa della società ricorrente si fonda sul fatto che gli immobili ad essa
appartenenti, devono essere considerati esclusi dall'ICI in quanto
caratterizzati dalla “ruralità”, poiché non destinati a fini abitativi ma a
scopi strumentali all'attività agricola.
Osserva, quindi, il rimettente che,
entrato in vigore l'art. 42-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007,
n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e
l'equità sociale), sono cessate, in senso favorevole al contribuente, le
«incertezze interpretative» in ordine alla ruralità o meno – e quindi in ordine
alla loro soggezione all'ICI – dei fabbricati delle cooperative agricole.
Aggiunge la Commissione tributaria che, ai
fini della decisione, non ha importanza la qualificazione da attribuire a tale
norma, cioè se essa abbia natura interpretativa o innovativa, essendo, invece,
rilevante il disposto dell'art. 2, comma 4, della legge n. 244 del 2007, in
base al quale, secondo la sintesi del rimettente, sebbene le cooperative
agricole non siano tenute al pagamento dell'ICI sui propri fabbricati, tuttavia
se lo hanno fatto non spetta loro il rimborso per gli anni precedenti al 2008.
Detta previsione, secondo il rimettente,
sarebbe illogica e irragionevole in quanto il suo risultato sarebbe che le
cooperative agricole che hanno omesso di pagare l'ICI sui fabbricati in
proprietà – giovandosi o della giurisprudenza favorevole o della novella
legislativa contenuta nel d.l. n. 159 del 2007 (come convertito dalla legge n.
222 del 2007) – si vedono riconoscere in sede contenziosa la loro esenzione,
mentre quelle che si sono adeguate ad un altro orientamento, venuto meno in
forza della sopravvenuta novella legislativa, resterebbero penalizzate.
Evidente sarebbe la disparità di
trattamento tra situazioni identiche, diversificate solo dal fatto che alcuni
contribuenti si sono accollati un'imposta non dovuta, che altri hanno, invece,
contestato «in sede giurisdizionale».
Osservato che il generale diritto al
rimborso è specificamente previsto, in tema di ICI, dall'art. 13 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali,
a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), il rimettente
ritiene evidente la violazione del principio di uguaglianza e, «una volta
verificato che [l'istante] ha inoltrato il ricorso tributario», anteriormente
alla entrata in vigore della legge n. 244 del 2007, che ha vanificato il
diritto al rimborso sub iudice, anche quella del diritto di difesa, nonché
dell'art. 53 Cost., data la disparità di trattamento di soggetti aventi la
medesima capacità contributiva.
Sulla rilevanza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4, della legge n. 244 del 2007,
il rimettente osserva che il diritto al rimborso, «a prescindere dalla
fondatezza dei motivi addotti», può essere riconosciuto solo a seguito della
espunzione dall'ordinamento della norma censurata.
2. – Si è costituita nel giudizio di
legittimità costituzionale la Citra società cooperativa, ricorrente nel
giudizio a quo, chiedendo che la
questione sia dichiarata fondata.
2.1. – La parte privata, dopo essersi
soffermata sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo, affermando che il vaglio di costituzionalità della norma
censurata costituisce un necessario antecedente rispetto alla valutazione della
fondatezza del ricorso da essa presentato, svolge un ampio excursus, illustrando le norme che hanno disciplinato il concetto
di ruralità fiscale nel nostro ordinamento, partendo dal rilievo che non
costituisce presupposto d'imposta ai fini dell'ICI il possesso di fabbricati
che, alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 504 del 1992, non erano
iscrivibili nel catasto edilizio urbano.
In tal senso il legislatore si era
richiamato ad una lunga tradizione normativa, risalente addirittura alla
disciplina immediatamente post-unitaria, confermata dall'art. 39 del d.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi),
in base al quale non erano ......