RIMBORSI PERSONALE EX-FIME
Modalità di versamento dei contributi all'Autority
Circolare F
Circolare F.L. 6/2010
ALLE PREFETTURE – UTG (ad
esclusione del Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta)
LORO
SEDI
OGGETTO: Legge 23 luglio
1998, n. 251 recante "Disposizioni in materia di politica sociale e di
personale di istituti finanziari meridionali". Rimborso spesa sostenuta
nell'anno 2009 per il personale ex Fime.
Premessa
L'articolo 1 della Legge
23 luglio 1998, n. 251, stabilisce che il personale dipendente dalle società
per azioni Fime, Fime leasing, Fime factoring e Fimat a cui non siano state
applicate le disposizioni dell’articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile
1993, n. 96, e successive modificazioni, può essere assunto in amministrazioni
statali anche ad ordinamento autonomo ed in altre amministrazioni richiedenti
od in enti pubblici non economici nell’ambito dei posti risultanti vacanti a
seguito della rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base dei carichi
di lavoro.
Gli oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni della predetta legge
251/1998, sono posti a carico dello Stato, che provvede a rimborsare a favore
degli enti suindicati il costo sostenuto per il pagamento del personale
assunto.
Al fine di definire l’onere a carico dello Stato per l’anno 2010, e la
conseguente somma da rimborsare,è necessario acquisire dai citati enti una
certificazione dalla quale risulti la spesa sostenuta
nell’anno 2009.
Al riguardo, è stata predisposta l’allegata certificazione che dovrà essere
trasmessa agli enti locali della Provincia nonché a tutte le amministrazioni
statali anche ad ordinamento autonomo e ad altre amministrazioni richiedenti od
enti pubblici non economici.
Adempimenti degli enti
locali
Per la definizione e
l’erogazione del contributo di che trattasi, gli enti richiedenti devono
consegnare i certificati, debitamente compilati e sottoscritti, agli Uffici
territoriali del Governo competenti per territorio, entro il 30 aprile 2010.
I responsabili del servizio assumono diretta e personale responsabilità, ai
sensi dell’ultimo comma dell’articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66,
convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, sulla
veridicità e l’esattezza dei dati riportati.
Adempimenti degli Uffici
territoriali del Governo
Gli Uffici territoriali
del Governo dovranno raccogliere tutte le certificazioni trasmesse dagli enti
richiedenti ed effettuare un mero controllo formale, ovvero verificare che gli
enti stessi abbiano compilato in tutte le parti il certificato, abbiano apposto
il timbro e firmato la certificazione.
I citati certificati dovranno essere trasmessi a questo Ministero da parte
degli uffici territoriali del governo di competenza, entro il 20 maggio 2010,
in unico plico. Si raccomanda, pertanto, la massima urgenza nella trasmissione
agli enti locali delle allegate certificazioni facendo presente che quelle già
trasmesse, da taluni enti locali, non possono essere prese in considerazione,
ma soltanto trattenute agli atti e quindi dovranno essere nuovamente presentate
attenendosi alle istruzioni della presente circolare.
Per il rimborso del costo sostenuto nell’anno 2010 e per ogni anno successivo,
il certificato dovrà essere trasmesso a questo dicastero, entro il termine del
20 maggio dell’anno successivo a quello per il quale si chiede il rimborso,
pena la mancata erogazione del contributo in argomento.
Eventuali chiarimenti
potranno essere chiesti al seguente numero 06/46548156 fax 06/46549652 – e-mail
assunta.reina@interno.it oppure daniela.secondini@interno.it.
La presente circolare
viene trasmessa esclusivamente in via informatica. Le Prefetture-UTG dovranno
inoltrare agli enti locali copia della presente circolare e dell’allegato
modello.
Roma lì, 15 marzo 2010
IL DIRETTORE
CENTRALE
(Verde)
Allegato
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