RIMBORSI SPESE ELETTORALI
Assunzioni obbligatorie disabili
Circolare F
Circolare
F.L. 4/2011
AI SIGG. PREFETTI
LORO SEDI
(esclusi Agrigento, Aosta, Bolzano, Cagliari,
Caltanissetta, Catania, Enna, Gorizia, Messina, Nuoro, Oristano, Palermo,
Pistoia, Pordenone, Ragusa, Sassari, Siracusa, Trapani, Trento, Trieste, Udine)
OGGETTO: Elezioni amministrative del 15 e 16 maggio
2011. Competenza degli oneri.
1. - Competenza generale degli oneri
Per la competenza degli oneri, vige il principio
generale che le spese di organizzazione e di attuazione delle elezioni
provinciali, comunali e circoscrizionali sono a carico delle Amministrazioni
interessate. Detto principio è sancito dall'articolo 17, secondo comma, della
legge 23 aprile 1976, n. 136.
In caso di elezioni singole, le spese relative sono
totalmente a carico delle Amministrazioni interessate. In caso di elezioni
abbinate, le spese vengono ripartite tra gli enti interessati alle
consultazioni.
Sono comunque a carico dello Stato:
talune spese del procedimento elettorale
(spedizione delle tessere elettorali, delle cartoline avviso, fornitura di
manifesti recanti i nomi dei candidati e degli eletti, schede per la
votazione, buste e stampati occorrenti per le operazioni degli uffici
elettorali di sezioni - art. 17, comma 3, Legge n. 136/1976);
gli oneri derivanti dall’art. 5 della legge 16
aprile 2002, n. 62 (adeguamento degli onorari dei componenti i seggi
elettorali, limitatamente alla differenza tra i nuovi importi e quelli
precedentemente in vigore; quota parte del rimborso spese ai Presidenti di
seggio derivante dal prolungamento della giornata di votazione; eventuale
acquisto di cabine elettorali).
2. - Spese delle amministrazioni interessate alle
consultazioni
2.1 - Organizzazione tecnica ed attuazione delle
elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali. Spese a carico delle
rispettive amministrazioni.
A norma del citato articolo 17 della legge n. 136 del
1976, sono in generale a carico delle province e dei comuni tutte le spese per
l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni dei rispettivi consigli,
fatta eccezione di quelle contemplate nel precedente paragrafo.
Sono, inoltre, a carico dei comuni tutte le spese
derivanti dall'effettuazione delle elezioni circoscrizionali.
Il periodo di effettuazione del lavoro straordinario
elettorale decorre dalla data di affissione del manifesto di convocazione dei
comizi (31 marzo 2011) e termina il trentesimo giorno successivo alla data
delle consultazioni. In caso di secondo turno di votazione, il termine ultimo
per l'effettuazione del lavoro straordinario scade il trentesimo giorno
successivo al 29 maggio 2011 (data del ballottaggio).
Per quanto concerne gli onorari da liquidare ai
componenti degli uffici elettorali di sezione gli importi da corrispondere sono
quelli previsti dall’art. 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, così come
sostituito dall’art. 3 della legge 16 aprile 2002, n. 62:
- Seggi ordinari
- Presidenti: € 150,00 (di cui € 30,00 a carico dello
Stato – art. 5 legge 62/2002)
- Scrutatori e Segretari: € 120,00 (di cui € 24,00 a
carico dello Stato – art. 5 legge 62/2002)
Per ogni consultazione da effettuare
contemporaneamente alla prima, gli onorari suindicati sono maggiorati,
rispettivamente di € 37,00 e € 25,00. Si precisa che questi ultimi, non essendo
stati rivalutati dalla cennata legge 62/2002, esulano dal rimborso statale.
- Seggi speciali (quale che sia il numero delle
consultazioni)
- Presidenti: € 90,00 (di cui € 18,00 a carico dello
Stato – art. 5 legge 62/2002)
- Scrutatori: € 61,00 (di cui € 12,00 a carico dello
Stato – art. 5 legge 62/2002)
Detti importi sono confermati anche in caso di secondo
turno di votazione (ballottaggio).
2.2 - Disciplina dei riparti - Rendiconti dei comuni
Elezioni provinciali
Ai fini del rimborso delle spese sostenute, i comuni
dovranno presentare apposito documentato rendiconto alla relativa
Amministrazione provinciale entro il termine di tre mesi dalla data
della consultazione (art. 17,comma 8, legge 136/1976). Detto termine sarà
procrastinato, in presenza di eventuali ballottaggi, al 29 agosto 2011.
In ordine al rimborso delle spese derivanti dall’applicazione della menzionata
legge n. 62/2002, i relativi rendiconti dovranno essere trasmessi alla locale
Prefettura, entro il termine perentorio di sei mesi dalla data
della consultazione (art. 15, comma 3, DL n. 8/1993). Detto termine sarà
procrastinato, in presenza di eventuali ballottaggi, al 29 novembre 2011.
Elezioni comunali
Relativamente al rimborso delle spese derivanti
dall’applicazione della cennata legge n. 62/2002, i relativi rendiconti
dovranno essere trasmessi, a cura dei comuni, alla locale Prefettura, entro il
termine perentorio di sei mesi dalla data della consultazione
(art. 15, comma 3, DL n. 8/1993). Detto termine sarà procrastinato, in presenza
di eventuali ballottaggi, al 29 novembre 2011.
Elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali
In caso di contemporaneità delle elezioni dei consigli
provinciali con l’elezione dei consigli comunali e circoscrizionali, i
rendiconti dei comuni dovranno essere corredati da un prospetto riepilogativo
delle spese sostenute con l’indicazione della spesa a carico delle
Amministrazioni interessate alla consultazione, ivi compresa quella a carico
dello Stato per quanto attiene la predetta legge n. 62/2002. Il prospetto dovrà
essere redatto in numero di copie sufficienti per essere poi trasmesso, a cura
del comune, alla Provincia e alla locale Prefettura, per gli oneri di
rispettiva competenza.
Relativamente ai termini di presentazione dei predetti
rendiconti si rappresenta quanto segue:
1) I rendiconti delle spese derivanti dalla legge n.
62/2002, dovranno essere trasmessi alla locale Prefettura entro il termine di sei
mesi dalla consultazione (art. 15, comma 3, DL n. 8/1993). Detto
termine sarà procrastinato, in presenza di eventuali ballottaggi, al 29
novembre 2011.
2) i rendiconti delle restanti spese dovranno essere
trasmessi alla rispettiva Amministrazione provinciale entro il termine di tre
mesi dalla data della consultazione (art. 17 legge 136/1976). Detto
termine sarà procrastinato, in presenza di eventuali ballottaggi, al 29 agosto
2011.