RIMBORSO COSTI PERSONALE IN ASPETTATIVA SINDACALE
Durc: durata della validità...
Circolare F
Circolare F.L. 5/2010
Alle PREFETTURE-UTG
( ad esclusione del
Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e
Valle d’Aosta)
LORO
SEDI
OGGETTO: Istruzioni per
la richiesta, da parte dei comuni, delle province e delle ex IPAB del
contributo erariale per il finanziamento della spesa sostenuta nell’anno
2009 per il personale cui è stata concessa l’aspettativa per motivi
sindacali.
Premessa
L’articolo 1 bis del
decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 gennaio 1997, n. 5, ha previsto l’assegnazione ai comuni, alle
province, alle comunità montane, nonché alle Ipab (ora ASP a seguito del
riordino disciplinato dal decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207), di un
contributo erariale per il finanziamento della spesa sostenuta per il personale
cui è stata concessa l’aspettativa per motivi sindacali. Ciò con riferimento
alla disciplina sulle aspettative sindacali prevista dal contratto collettivo
nazionale quadro del 7 agosto 1998, n. 5, e dall’articolo 39 del contratto collettivo
nazionale di lavoro del personale del comparto delle regioni e delle autonomie
locali sottoscritto in data 22 gennaio 2004. Viene stabilito, inoltre, che in
caso di insufficienza dei fondi, il contributo e’ ripartito in misura
proporzionale.
Di conseguenza, il sistema per il 2010 riproduce le stesse modalità dell’anno
2009, salvo le novità nei confronti delle comunità montane approfondite al
successivo paragrafo 4.
2. Modalità di
compilazione e trasmissione.
La richiesta
del contributo da parte di tutti gli enti interessati, con
l’esclusione delle comunità montane, dovrà avvenire, come per gli anni
passati, mediante compilazione di un certificato.
Nel
certificato, sempre con riferimento all’anno 2009, gli enti debbono indicare
gli elementi informativi del personale interessato, l’ammontare del trattamento
economico annuo spettante a ciascun dipendente cui è stata concessa
l’aspettativa sindacale, comprensivo degli oneri riflessi a carico dell’ente,
il periodo - relativo all’anno di riferimento della richiesta - per il quale è
stata concessa l’aspettativa sindacale, nonché l’ammontare del contributo
richiesto.
I responsabili del servizio assumono diretta e personale responsabilità circa
la veridicità e l’esattezza dei dati riportati.
Nel
presentare istanza di rimborso gli enti sono tenuti ad utilizzare il modello di
certificato allegato alla presente circolare consultabile sul sito internet di
questa Direzione centrale nella sezione “Le Circolari e i decreti” alla pagina http://finanzalocale.interno.it/circ/fl5-10.html
.
Gli enti
dovranno trasmettere i certificati, in un originale ed una copia, alla
Prefettura-UTG competente per territorio entro il termine
del 30 aprile 2010.
E’ il caso di precisare che eventuali ritardi nella trasmissione dei
certificati comporteranno l’esclusione dell’ente dal pagamento del contributo
per il corrente esercizio finanziario. In tal caso la certificazione verrà
presa in esame nell’esercizio successivo compatibilmente con la disponibilità
di risorse stanziate dal Ministero dell’economia e delle finanze.
Per gli enti che non hanno personale collocato in distacco sindacale non vi è
alcun obbligo di presentazione di certificazione negativa.
3. Adempimenti
delle Prefetture-UTG
Una volta acquisito i
certificati, codeste Prefetture-UTG, dopo aver esperito un controllo formale,
ovvero verificare che gli enti stessi abbiano compilato in tutte le parti il
certificato, abbiano apposto il timbro e firmato la certificazione,
trasmetteranno a questo Ministero – Dipartimento per gli Affari interni e
territoriali – Direzione centrale della finanza locale – Area III -
Trasferimenti speciali agli enti locali, i certificati stessi in un unico plico
entro il 31 maggio 2010.
La
certificazione da trasmettere a questo Ufficio dovrà essere in originale. Non
verranno prese in esame copie di certificati.
Per
eventuali chiarimenti e problematiche amministrative è possibile rivolgersi
alla Sig.ra Silvia Ricotta allo 06/46548158 silvia.ricotta@interno.it o alla
Sig.ra Daniela Secondini allo 06/46548156 daniela.secondini@interno.it.
La presente circolare viene trasmessa esclusivamente in via informatica. Le
Prefetture-UTG dovranno inoltrare agli enti interessati copia della presente
circolare e dell’allegato modello.
4. Chiarimenti
sull’assegnazione del contributo
Si coglie l’occasione per fornire opportuni chiarimenti in merito ad alcune
problematiche sollevate dagli enti beneficiari riguardo l’assegnazione del
contributo di che trattasi.
Il primo
aspetto da chiarire riguarda il dispositivo di cui all’articolo 1 bis del
decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 gennaio 1997, n. 5, ed il significato da attribuire alla terminologia
adoperata dal legislatore.
La legge
5/1997 prevede, infatti, un contributo per il finanziamento della spesa
sostenuta per il personale cui è stata concessa l’aspettativa
per motivi sindacali mentre nel caso in questione si ritiene che il
rimborso statale faccia riferimento all’istituto del
distacco sindacale. Infatti, è da supporre, a tal proposito, che il
legislatore nel volersi fare carico della particolare situazione dei comuni
dove presta servizio personale con incarichi sindacali, ha inteso far
riferimento proprio alla fattispecie del distacco sindacale, anziché a quella
dell’aspettativa sindacale. Peraltro, dall’esame delle varie norme che
disciplinano il collocamento in aspettativa sindacale del lavoratore (art. 31
legge 20/5/1970, n. 300; art. 12 e 17 CCNLPub 15/1998 ecc.) emerge che il
lavoratore può fruire di aspettativa sindacale non retribuita.
L’aspettativa sindacale non retribuita è coperta solo da contribuzione
figurativa, mentre solo il distacco sindacale è retribuito (cfr. artt. 5 e 12
CCNQ 7 agosto 1998).
In questo caso, pertanto, ci sarebbe contraddizione nel prevedere un contributo
per una spesa che non viene sostenuta da parte dell’ente.
Il secondo punto attiene alla possibilità di inserire nella certificazione
prodotta il costo relativo alle varie giornate di permesso sindacale usufruito
dal personale nel corso dell’anno.
Si ribadisce, a tal riguardo, che il contributo viene
corrisposto unicamente per la spesa sostenuta per il personale collocato in
distacco sindacale mentre non verrà preso in esame il costo per i vari
permessi sindacali usufruiti dal personale, fattispecie che non rientra nel
distacco sindacale.
Circa alcune questioni sollevate riguardo le IPAB si rappresenta che il decreto
legislativo 4 maggio 2001, n. 207, ha disciplinato il riordino delle
Istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza prevedendo la trasformazione
delle stesse in aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), con
personalità giuridica di diritto pubblico oppure la trasformazione in
associazioni o fondazioni di diritto privato, con personalità giuridica di
diritto privato.
In merito si comunica che il contributo sarà erogato solo alle aziende
pubbliche di servizi alla persona (ASP) e non alle Istituzioni di assistenza e
beneficenza che si sono privatizzate.
Infine, come si evince dall’esame della legge 5/1997 le comunità montane
risultano incluse tra gli enti beneficiari del contributo erariale. A tal
riguardo occorre tener presente che l’articolo 2, comma 187, della legge 23
dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), ha previsto quanto segue: “A
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato cessa
di concorrere al finanziamento delle comunità montane previsto dall’articolo 34
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dalle altre disposizioni di
legge relative alle comunità montane”.
Per effetto di detta disposizione, a decorrere dal corrente esercizio
finanziario, alle comunità montane non verrà più assegnato il contributo
erariale per il finanziamento della spesa sostenuta per il personale cui è
stata concessa l’aspettativa per motivi sindacali.
E’ opportuno segnalare che i dati certificati dagli enti verranno verificati
avvalendosi degli elementi in possesso del Ministero per la pubblica
amministrazione e l'innovazione - Dipartimento della Funzione pubblica – Ufficio
per le relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni.
Roma lì, 5 marzo 2010
IL
DIRETTORE CENTRALE
(Verde)
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