RIMBORSO IVA SU TRASPORTO LOCALE SOVRACCOMUNALE
Servizi non commerciali: rimborso alle Comunità montane
Circolare F
Circolare F.L. 11/2010
ALLE
PREFETTURE LORO SEDI
(ad esclusione delle regioni Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia,
Trentino Alto Adige e Sicilia)
e, p.c.
AL MINISTERO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
- Dipartimento per le finanze
R O M A
AL MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
R O M A
OGGETTO:
Rimborso dell’IVA sul trasporto pubblico locale. Rettifica Circolare F.L.
3/2010 del 19 febbraio 2010. Consorzi e Comunità Montane.
1. Premessa
Con
circolare F.L. 3/2010 del 19 febbraio 2010, sono state fornite
istruzioni per la presentazione, da parte degli enti locali interessati, della
certificazione indispensabile per ottenere il rimborso dell’IVA pagata per la
gestione dei servizi di trasporto pubblico locale. Come si evince dal decreto
22 dicembre 2000 del Ministro dell’Interno, emanato di concerto con il Ministro
del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, del Ministro delle
finanze e del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, tra gli enti locali
beneficiari del contributo in esame risultano incluse anche le Comunità
montane.
Si è precisato che, sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma
187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), a decorrere
dal 2010 viene meno il contributo a favore delle Comunità Montane, mentre le
stesse possono produrre il certificato a consuntivo degli oneri sostenuti per
l’anno 2009.
A tal riguardo si fa presente che, a fronte della richiesta formulata da una
Comunità Montana di rimborso dell’IVA pagata per i servizi non commerciali,
questa Direzione centrale ha ritenuto opportuno richiedere apposito parere al
Ministero dell’economia e delle finanze, al Ministero per la semplificazione
normativa ed al Ministero per i rapporti con le Regioni, per verificare, alla
luce della recente legge finanziaria 2010, se tale richiesta potesse essere
accolta. Nella richiesta di parere è stato evidenziato come la problematica
rappresentata investe anche, per analogia, altri servizi come il trasporto
pubblico locale oggetto della presente circolare. Sulla questione di che
trattasi, inoltre, si è avuto modo di sottolineare come ad avviso di questo
Ufficio la Comunità Montana svolge una funzione di tramite nell’interesse dei
comuni che ricadono nel proprio ambito territoriale e da cui ha ricevuto delega
per la gestione del servizio e che, pertanto, il rimborso dell’I.V.A. previsto
dal D.P.R. 8 gennaio 2001, n. 33, non può considerarsi come concorso al
finanziamento delle Comunità Montane, ma come contributo da ripartire tra i
comuni deleganti.
In merito il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato ed il Ministero della semplificazione
normativa, hanno ritenuto condivisibile l’interpretazione di questa
Amministrazione secondo cui il rimborso I.V.A. per servizi non commerciali
previsto dal citato D.P.R. n. 33 del 2001, estensibile come già detto a tutte
quelle attività di intermediazione da cui la Comunità Montana non ricava un
beneficio economico a proprio vantaggio, come le attività di trasporto pubblico
locale affidate a terzi su delega di comuni, possa ritenersi non assoggettabile
al divieto di finanziamento da parte dello Stato delle Comunità Montane
introdotto dal richiamato articolo 2, comma 187, della legge 191/2009.
Conseguentemente, per effetto di tale decisione, a parziale rettifica
di quanto precisato con la circolare F.L. 3/2010 del 19 febbraio 2010, si
comunica che le Comunità Montane possono presentare la certificazione con la
quale, in relazione ai contratti di servizio stipulati ai sensi degli articoli
18 e 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, dichiarano l’importo
I.V.A. che presumono di pagare per la gestione del servizio di trasporto pubblico
locale nell’anno 2010.
Altro aspetto non precisato nella circolare F.L. 3/2010 riguarda la
possibilità per i Consorzi di poter beneficiare del contributo in esame. Il
citato decreto interministeriale, emanato in attuazione delle disposizioni di
cui all’articolo 9, comma 4, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, non ha
previsto, tra gli enti locali beneficiari, la tipologia dei Consorzi.
In merito a tale aspetto, a seguito di recenti pronunce da parte della
giustizia amministrativa, è stato chiarito che il termine “ente locale”
richiamato nel predetto articolo 9, è riferito anche ai Consorzi cui
partecipano gli enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività
aventi rilevanza economica ed imprenditoriale.
In considerazione di tale orientamento giurisprudenziale è opportuno
precisare che anche i Consorzi di funzioni, con esclusione dei Consorzi aventi
attività economica, possono produrre apposita certificazione.
2. Termini
di presentazione.
Ai fini del
rimborso dell’I.V.A., quale maggiore onere che le Comunità Montane e i Consorzi
attestano di dover sostenere nell’anno 2010 in relazione ai contratti di
servizio stipulati per la gestione dei servizi di trasporto pubblico, gli
stessi enti possono presentare la certificazione di cui al modello riportato
nel richiamato decreto attuativo del 22 dicembre 2000 (modello “B” – dato
presunto dell’I.V.A. pagata per la gestione del servizio di trasporto pubblico
per l’anno 2010), entro il termine perentorio del 30 giugno 2010.
Tale termine rappresenta una eccezione rispetto al termine perentorio
del 28 febbraio (previsto all'art. 4, comma 2, decreto 22 dicembre 2000),
giustificata dalle difficoltà interpretative delle disposizioni di cui
all’articolo 2, comma 187, della legge 191 del 2009 e da recenti pronunce giurisprudenziali
riguardanti i Consorzi.
Resta, tuttavia, immutata, per le Comunità Montane, la scadenza del 30 aprile
2010 quale termine ultimo per la presentazione della certificazione con cui si
attesta il dato definitivo dell’I.V.A. pagata per la gestione del servizio
pubblico per l’anno 2009 (modello “B1”), mentre per i Consorzi, qualora ciò non
sia già avvenuto, tale termine viene fissato al 30 giugno 2010.
Si ritiene opportuno sottolineare che, comunque, la mancata presentazione entro
il termine perentorio del 30 giugno 2010, del modello “B” non pregiudica la
possibilità per gli enti di trasmettere, per l’assegnazione del relativo
trasferimento erariale, il modello “B1” entro il 30 aprile 2011.
Per una maggiore chiarezza si riporta qui di seguito un prospetto con
l’indicazione delle varie scadenze:
Scadenza
Enti interessati
certificazione
30/04/2010
Comunità Montane
Certificato consuntivo 2009 mod.
B1
30/06/2010
Comunità Montane
Certificato previsione 2010 mod. B
30/06/2010
Consorzi
Certificato Consuntivo 2009
e previsione 2010 mod. B1 e B
30/11/2010
Comunità Montane e Consorzi
Pagamento consuntivo 2009
e previsione 2010
3. Tardiva e
mancata trasmissione delle certificazioni